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Incarto n.
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Lugano 6 febbraio 2006
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 del
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 23 agosto 2005 (n. 4028) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa dell'arch. CO 1 contro la risoluzione 13 aprile 2005 con cui il municipio di RI 1 gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.- per violazione formale della legge edilizia cantonale; |
viste le risposte:
- 28 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 14 ottobre 2005 dell'arch. CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 aprile 2003 l'arch. CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di ristrutturare un vecchio stabile, situato nella zona nucleo (part. n. 988), che necessitava di importanti interventi; i piani approvati prevedevano di conservare i muri perimetrali e quelli portanti;
che raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 agosto 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che il 4 ottobre 2004, l'arch. CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire completamente lo stabile e di ricostruirlo di nuovo, poiché le pareti perimetrali e centrali dell'edificio versavano in uno stato che non permetteva di risanarle come previsto dalla licenza edilizia;
che il giorno seguente, 5 ottobre 2004, l'impresa di costruzioni incaricata della ristrutturazione, ha abbattuto le due pareti perimetrali dello stabile, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione;
che il 22 ottobre 2004, l'arch. CO 1 ha notificato all'autorità municipale l'intenzione di ricostruire lo stabile come ai piani approvati con licenza del 5 agosto precedente;
che il 25 ottobre 2004 il municipio ha notificato al resistente un rapporto di contravvenzione, nel quale gli ha rimproverato di aver proceduto alla demolizione di pareti statiche e perimetrali dello stabile, non rispettando le condizioni elencate nella licenza edilizia rilasciata il 5 agosto 2003;
che il prevenuto in contravvenzione si è giustificato asserendo che l'impresa di costruzioni avrebbe agito di suo spontanea iniziativa;
che, richiamato il rapporto di
contravvenzione notificato al resistente, il 13 aprile 2005 il municipio gli ha
inflitto una multa di
fr. 5'000.- per gli abusi (violazione formale ai vigenti disposti in materia
edilizia) sul mapp. 988;
che lo stesso giorno, ottenuto il nulla osta da parte della CBN, il municipio ha concesso la licenza edilizia per la ricostruzione dell'immobile demolito;
che con giudizio 23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dall'architetto e ridotto la multa irrogatagli a fr. 500.-;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che il resistente avesse omesso di inoltrare una regolare notifica per la demolizione (art. 46 cpv. 1 comma 2 LE);
che contro il predetto giudizio governativo il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga confermato il decreto di multa;
che secondo l'insorgente il resistente avrebbe omesso di inoltrare una domanda di costruzione nella forma ordinaria e non già di una notifica; la demolizione, eseguita nell'ottica di una ricostruzione integrale dell'intero edificio, non può essere considerata un intervento a se stante; l'architetto avrebbe inoltre agito intenzionalmente e a fine di lucro; l'autorità non sarebbe dunque vincolata ai valori massimi di multa fissati dall'art. 46 cpv. 1 LE;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene l'arch. CO 1, con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 46 cpv. 5 LE, 46 cpv. 1 PAmm, nonché 148 cpv. 3 LOC;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm);
che le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE); se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (cpv. 2); la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (cpv. 3);
che il procedimento di contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore di un rapporto, che deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute, nonché le norme di legge o di regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC);
al prevenuto (denunciato) va offerta l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art. 147 cpv. 2 LOC);
che il rapporto di contravvenzione serve a definire preliminarmente il quadro dell'infrazione addebitata al prevenuto in modo da permettergli di esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa;
che, accertata la violazione, il municipio infligge la multa (art. 148 cpv. 1 LOC); nella decisione devono fra l'altro essere richiamati:(a) il rapporto di contravvenzione e (b) i motivi della multa;
che fra gli addebiti mossi al trasgressore con il rapporto di contravvenzione e quelli ritenuti dal decreto di multa deve esservi sostanziale congruenza; in altri termini, il prevenuto in contravvenzione non può di principio essere punito per fatti diversi da quelli che gli sono stati imputati dal rapporto di contravvenzione; lo esigono elementari considerazioni riferite al diritto di essere sentito;
che nel caso in esame, il rapporto di contravvenzione notificato al resistente gli rimproverava di aver proceduto alla demolizione di pareti statiche e perimetrali dello stabile, non rispettando le condizioni elencate nella licenza edilizia rilasciata il 5 agosto 2003;
che, in sostanza, il municipio ha addebitato all'arch. CO 1 di aver eseguito un intervento di demolizione che non era stato preventivamente autorizzato;
che la demolizione parziale o totale di edifici è soggetta alla procedura di notifica (art. 11 cpv. 1 LE; 6 cpv. 1 cifra 5 RLE);
che anche la procedura di notifica prevede il rilascio di un'autorizzazione esplicita da parte del municipio (art. 13 LE); non permette di certo all'istante di iniziare i lavori notificati prima che l'autorità abbia statuito sulla domanda e la licenza accordatagli sia cresciuta in giudicato formale;
che, in concreto, il resistente ha notificato al municipio l'intenzione di demolire l'immobile; la demolizione è stata tuttavia eseguita prima che il municipio avesse statuito sulla domanda notificatagli, rilasciando la necessaria autorizzazione;
che la fattispecie addebitata al resistente
con il rapporto di contravvenzione non perfeziona dunque gli estremi dell'ipotesi
di reato dell'omessa notifica, prevista dall'art. 46 cpv. 1 comma 2 LE, che
commina al trasgressore l'ammonimento o la multa sino a
fr. 500.-; tanto meno perfeziona gli estremi dell'omesso inoltro di una domanda
di costruzione soggetta alla procedura ordinaria;
che il municipio non ha peraltro rimproverato al resistente di non aver notificato la demolizione, ma di averla eseguita in contrasto con i piani approvati con la licenza che gli aveva rilasciato il 5 agosto 2004; né avrebbe potuto addebitargli con successo di aver omesso di notificare l'intervento, poiché la notifica è stata comunque inoltrata prima che la demolizione fosse eseguita;
che, a torto, il ricorrente si richiama all'ipotesi di contravvenzione prevista dall'art. 46 cpv. 1 comma 1 LE, che punisce con la multa sino a fr. 5'000.- l'omesso inoltro di una domanda di costruzione sottoposta a procedura ordinaria; è ben vero che la ricostruzione dell'edificio demolito era soggetta a tale procedura, ma l'autorità, con il rapporto di contravvenzione, non ha addebitato al resistente di aver omesso di inoltrare una domanda di costruzione per la ricostruzione dello stabile, bensì di averlo demolito senza la necessaria autorizzazione, ovvero in contrasto con la licenza accordatagli; tanto meno gli ha rimproverato di aver iniziato i lavori di ricostruzione senza permesso;
che la fattispecie addebitata al resistente dal rapporto di contravvenzione può dunque essere ricondotta soltanto all'art. 46 cpv. 1 comma 3 LE, che commina la multa sino a fr. 10'000.- in tutti gli altri casi;
che resta comunque da stabilire se il resistente possa essere effettivamente ritenuto responsabile materiale dell'intervento di demolizione eseguito senza permesso;
che il municipio non ha esperito alcun accertamento in proposito; in particolare non ha assunto alcuna informazione interpellando l'impresa di costruzioni che ha eseguito i lavori per sapere se il resistente avesse dato disposizioni per demolire l'immobile;
che, in tali circostanze, non essendo stato accertato il dolo, il resistente poteva essere punito soltanto per avere, per negligenza, omesso di vigilare, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, che l'impresa incaricata non eseguisse la demolizione prima che il municipio si fosse pronunciato sulla notifica, rilasciando la necessaria autorizzazione;
che, valutate tutte le circostanze, questo tribunale reputa che l'infrazione non possa comunque essere minimizzata; la demolizione non autorizzata di un intero edificio di un nucleo, anche se commessa per negligenza, rappresenta pur sempre una violazione di una certa gravità, da sanzionare con una multa adeguata;
che una multa di fr. 2'000.- appare ragionevolmente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del resistente;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando di conseguenza la multa in discussione;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono invece poste a carico del ricorrente (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 21 LE; 148 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 agosto 2005 (n. 4048) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la risoluzione 13 aprile 2005 del municipio di RI 1 è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr. 2'000.- .
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di RI 1 rifonderà al resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. arch. Gerhard Kunz, 6992 Vernate, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario