Incarto n.
52.2005.312

 

Lugano

19 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 20 settembre 2005 di

 

 

 

RI 1, ,

patr. da: avv. PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 4167), che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 28 giugno 2005 con cui il municipio di CO 4 gli nega la licenza edilizia per sistemare il terreno che copre l'autorimessa antistante lo stabile d'appartamenti costruito sulla part. 3728;

 

 

viste le risposte:

-         29 settembre 2005 di CO 1;

-         28 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-         29 settembre 2005 di CO 3;

-           3 ottobre 2005 di CO 2;

-           6 ottobre 2005 del municipio di CO 4;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 17 luglio 2002 il municipio di CO 4 ha rilasciato al ricorrente RI 1 la licenza edilizia per costruire uno stabile d'ap-partamenti su un terreno in leggero pendio (part. 3728), situato lungo via G. __________ (zona R5). Il progetto approvato prevedeva di dotare l'immobile di un'autorimessa parzialmente interrata, sporgente dal terreno sul lato sud e sui lati contigui.

Su ricorso di alcuni vicini opponenti, il 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, subordinandola tuttavia alla condizione che l'altezza dell'autorimessa, compresa la copertura vegetale, non superasse il limite di m 1.50 misurati dal terreno naturale esistente. La condizione era essenzialmente volta a rendere il manufatto conforme all'art. 9 NAPR, che considera sotterranee le costruzioni che non sporgono per più di m 1.50 dal livello del terreno naturale.

A dispetto di questa condizione, verso sud, la soletta di copertura dell'autorimessa è stata realizzata ad un'altezza di m 1.50 dal terreno naturale. Sopra la soletta è stato inoltre posato uno strato di terra vegetale alto 50 cm.

Con notifica 6 maggio 2005 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di innalzare sulla sommità dei muri perimetrali sud ed ovest dell'autorimessa con un muretto di elementi prefabbricati, alto 70 cm e destinato a contenere la copertura vegetale.

 

 

                                                                            m 0.70

                   terra vegetale

                      soletta

                                                                            m 1.50

 

terreno naturale

                                                                            m 0.40

                                                                          strada

 

 

Accogliendo l'opposizione dei vicini qui resistenti, il 28 giugno 2005 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'intervento rendesse la superficie l'autorimessa computabile nell'indice di occupazione (i.o.) quale superficie edificata in quanto sporgente dal terreno naturale per più di m 1.50.

 

 

                                  B.   Con giudizio 30 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'istante in licenza. Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità comunale, ritenendo a sua volta che l'innal-zamento del muro perimetrale dell'autorimessa rendesse computabile la superficie del manufatto nell'i.o. e determinasse un sorpasso del limite (30%) fissato dall'art. 36 NAPR.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Secondo l'insorgente il controverso manufatto sarebbe un semplice muro di cinta, di altezza (m 2.20) inferiore a quella massima ammissibile (m 2.50) ed irrilevante dal profilo dell'i.o..

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini opponenti, confermandosi sostanzialmente nelle tesi addotte in prima istanza.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emergono chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti. È inoltre nota a questo tribunale da una precedente vertenza, riguardante la stessa edificazione (STA 26.10.2004 in re B.). Il sopralluogo sollecitato dal ricorrente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

 

 

2.2.1. Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri degli edifici.

Per ingombri si intende le parti di costruzione che si sviluppano sia in orizzontale, sia in verticale, sporgendo dal terreno sistemato. Le parti di costruzione sotterranee non sono dunque computabili quale superficie edificata nell'i.o. Per edificio si intende invece un'opera edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati a riparare persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono quindi al computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono quindi esclusi muri, terrapieni e impianti di vario genere.

Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 LE esclude infatti alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte, ovvero parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili. L'art. 40 cpv. 2 RLE esclude inoltre i balconi in quanto non calcolati nella distanza dal confine.

Non conteggiata quale superficie edificata, secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, è infine anche la superficie delle autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato ed aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.

 

2.2. Le autorimesse sono edifici, poiché servono al ricovero dei veicoli. Di regola, sono edifici accessori, poiché sono posti al servizio di costruzioni principali. Nella misura in cui determinano ingombri, la superficie delle autorimesse è computabile nell'i.o. quale superficie edificata. Non è invece computabile quella delle autorimesse sotterranee. Sotterranee, secondo l'art. 42 cpv. 1 RLE, sono le opere edilizie che, salvo diversa disposizione del regolamento edilizio o del PR, sporgono dal terreno (sistemato) meno di m 1.50. Analoga disposizione è prevista dall'art. 9 NAPR. L'art. 42 cpv. 1 RLE attiene di per sé all'ordinamento delle distanze. Essendo le distanze riferite agli ingombri, non appare tuttavia insostenibile considerarlo applicabile anche nell'ambito dell'art. 38 LE. Ai fini del presente giudizio, è comunque sufficiente ritenere che non possono essere considerate sotterranee le autorimesse che sporgono dal terreno sistemato per più di m 1.50.

 

 

                                   3.   3.1. Con il giudizio 5 novembre 2002, di cui si è detto sopra, il Consiglio di Stato ha subordinato la licenza 17 luglio 2002 rilasciata dal municipio al ricorrente alla condizione che l'altezza dell'autorimessa dal terreno naturale, compresa la copertura vegetale, non superasse la misura di m 1.50 dal terreno naturale. La condizione era destinata a porre il manufatto in consonanza con l'art. 9 NAPR.

Disattendendo la condizione impostagli, il ricorrente ha realizzato la soletta di copertura dell'autorimessa ad un'altezza di m 1.50 dal preesistente terreno naturale. Sulla soletta ha poi posato uno strato di terra vegetale spesso circa 50 cm. Lo strato superiore della copertura del manufatto è venuto di conseguenza a trovarsi ad un'altezza di circa 2 m dal terreno naturale.

Sporgendo dal terreno naturale per oltre m 1.50, l'autorimessa ha innegabilmente perso la sua qualifica di opera sotterranea per assumere tutte le connotazioni di un edificio rilevante ai fini del computo della superficie edificata. Secondo i calcoli dell'Ufficio tecnico comunale, che l'insorgente non contesta, la superficie della parte di autorimessa eccedente l'altezza di m 1.50 ammonta a 277 mq. Considerato che la superficie occupabile residua, dedotta quella dello stabile (mq 308.95), era appena di mq 58.25, l'i.o. effettivo è di circa il 47%. Il sorpasso del limite prescritto dall'art. 36 NAPR (30%) è importante ed evidente.

 

3.2. Con la decisione 28 giugno 2005, qui in esame il municipio ha respinto la domanda di costruzione perché l'autorimessa così realizzata supera l'i.o. ammesso. Il provvedimento, confermato dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato, è sostanzialmente conforme al diritto.

È ben vero che il muretto in elementi prefabbricati che l'insorgen-te intende realizzare lungo il confine sud del suo fondo, non determina alcun aumento della superficie edificata. Innestandosi su un'opera edilizia realizzata non solo in contrasto con il permesso ricevuto, ma anche con il diritto materiale applicabile, esso finirebbe tuttavia per consolidare l'abuso commesso, che risulterebbe indirettamente avallato dal municipio.

Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, l'opera edilizia in contestazione non è un semplice terrapieno all'interno del quale è stata realizzata un'autorimessa, ma un vero e proprio edificio coperto con uno strato di terra vegetale. Parimenti, il muro dell'autorimessa, che sovrasta la strada d'accesso ai fondi dei resistenti, non può essere assimilato ad un muro di sostegno eretto sul confine, ma va considerato come la facciata fuori terra del manufatto. L'innalzamento di questo muro di circa 70 cm, previsto dalla notifica in discussione, non è quindi riducibile alla semplice costruzione di un muretto di cinta, come pretende il ricorrente, ma va considerato come un prolungamento verticale della facciata sud dell'autorimessa, destinato a contenere lo strato di terra vegetale di copertura. Irrilevante è il fatto che non superi l'altezza massima di m 2.50, fissata dall'art. 134 LAC per le opere di cinta. Decisivo è il fatto che si innesta su una costruzione realizzata in contrasto con il permesso ricevuto e con il diritto materiale, poiché determina un sorpasso dell'i.o. siccome sporgente per più di m 1.50 dal livello del terreno naturale. Ingombro verticale, che è di per sé ancor più consistente se l'altezza viene misurata dal terreno sistemato, ovvero dalla strada d'accesso ai fondi dei resistenti, come prescrive l'art. 40 cpv. 1 LE.

A ciò si aggiunga, che l'autorimessa, sviluppandosi lungo il confine sud su un fronte che supera la lunghezza massima (12 m), ammessa dall'art. 12 cpv. 3 NAPR per le costruzioni accessorie a confine, disattende anche l'ordinamento delle distanze.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40 LE; 9, 12, 36 NAPR di M__________, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

 

 

1.Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

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terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario