Incarto n.
52.2005.315

 

Lugano

15 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 26 settembre 2005 della

 

 

 

RI 1, 6500 Bellinzona,

patrocinata da: avv. PA 1, 6501 Bellinzona,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 settembre 2005 con cui il Consorzio Acque Media e Bassa Blenio ha aggiudicato alla CO 2 i lavori di asfaltatura delle strade toccate nell'ambito della posa del collettore consortile relativo alla tratta Malvaglia fiume Orino / Piazza d'armi (lotto 3 Nord IIa fase);

 

 

viste le risposte:

-    13 ottobre 2005 della CO 2;

-    14 ottobre 2005 del Consorzio Acque Media e Bassa Blenio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     Il 18 gennaio 2005 il Consorzio Depurazione Acque Media e Bassa Blenio (CDAMBB) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle opere di pavimentazione delle strade toccate dalla posa del collettore consortile sulla tratta Valserino - torrente Orino (lotto 3). Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 922 (pag. 18) prevedeva la

 

Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in opera della pavimentazione. Compresi il materiale per il letto di posa ed il fissaggio. Con carico, trasporto al deposito intermedio e scarico

 

922.210       Chiusini di ghisa

922.211       Tipo Von Roll 2642-060-00 (5 t) fognatura          10 pz.

922.212       Tipo Von Roll 2641-060-00 (1 t) fognatura          10 pz.

922.213       Tipo DS 040 (Swisscom) massa kg 97                 5 pz.

922.214       Tipo Norinco–Brio SR (SES)                               10 pz.

922.215       Tipo Hawle fig. 4550 (AAP) Combi-III/3                 4 pz.

922.216       Tipo Von Roll fig. 6823 con 6829 (AAP)              15 pz.

 

922.220       Griglie di ghisa

922.221       Tipo Von Roll 2922-002 (10 t)                              30 pz.

 

922.230       Chiusini di ghisa-calcestruzzo

922.231       Tipo Von Roll 2725-060-50 (10 t) fognatura        35 pz.

922.232       Tipo Von Roll 2535E tipo G00 (SES)                    1 pz.

922.233       Tipo Von Roll 2535ME tipo G00 (SES)                 2 pz.

 

Con decisione 1° aprile 2005 il CDAMBB ha annullato il concorso per vari motivi che non occorre qui rievocare. La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 4 luglio 2005.

In seguito a questa sentenza, il CDAMBB ha aggiudicato i lavori di sottostruttura mediante incarico diretto. Per i lavori di asfaltatura ha invece indetto un nuovo concorso.

Il nuovo capitolato, a differenza del precedente, alla posizione 922 prevedeva la

 

Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura, il letto di posa, il fissaggio, il carico, il trasporto al deposito intermedio e lo scarico

 

922.210       Chiusini di ghisa

922.211       Tipo Von Roll 2642-060-00 (5 t) fognatura            5 pz.

922.212       Tipo Von Roll 2641-060-00 (1 t) fognatura            5 pz.

922.213       Tipo DS 040 (Swisscom) massa kg 97                 4 pz.

922.214       Tipo Norinco–Brio SR (SES)                                 3 pz.

922.215       Tipo Norinco mod. VI 4S 090.090 (SES)              7 pz.

922.216       Tipo Von Roll 10 t DN 500 (Cablecom)                 6 pz.

 

922.220       Griglie di ghisa

922.221       Tipo Von Roll 2922-002 (10 t)                              35 pz.

 

922.230 Chiusini di ghisa-calcestruzzo

922.231       Tipo Von Roll 2725-060-50 (10 t) fognatura        30 pz.

922.232       Tipo Von Roll 2535ME tipo GG0 (SES)                7 pz.

 

 

B.      Alla gara hanno partecipato 10 imprese, fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 328'303.75 e la CO 2, con una di fr. 294'614.20.

Valutate le offerte pervenutegli, il CDAMBB ha aggiudicato la commessa alla CO 2, risultata miglior offerente.

 

 

                                  C.   Contro questa decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio dagli atti al committente per nuova decisione.

In buona sostanza, la ricorrente sostiene che l'offerta della CO 2 non sarebbe conforme al capitolato poiché contemplerebbe soltanto la posa e non anche la fornitura dei chiusini, che nel frattempo sarebbero già stati forniti e messi in opera da parte di terzi.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il CDAMBB e la CO 2, contestando le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso. Tanto il committente, quanto l'aggiudicataria rilevano in particolare che la RI 1 aveva nel frattempo eseguito alcuni interventi d'urgenza, per cui non poteva ignorare che parte dei chiusini era già stata fornita e posata.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione.

                                         Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti chiedono l'assunzione di particolari prove.

 

 

2.Per principio, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara, in particolare al capitolato d'appalto, entrano in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Offerte difformi vanno in linea di massima escluse. Una delibera fatta a condizioni diverse da quelle prestabilite violerebbe infatti i principi di legalità e della parità di trattamento.

 

 

3.In concreto, la ricorrente sostiene in pratica che l'offerta della Paviclass non sarebbe conforme alla prescrizione 922 del capitolato, poiché contemplerebbe soltanto la messa in opera dei chiusini e non anche la loro fornitura. La tesi non può essere accreditata. La posizione 922 del capitolato prevede infatti:

 

Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura, il letto di posa, il fissaggio, il carico, il trasporto al deposito intermedio e lo scarico

 

Seguono le sottoposizioni 922.210 Chiusini in ghisa e 922.2220 Griglie di ghisa e 922.230 Chiusini di ghisa e calcestruzzo che specificano in dettaglio il tipo ed il numero di elementi da fornire e mettere in opera.

La CO 2 ha compilato il capitolato senza apportarvi alcuna modifica o riserva. Non è dunque dato di vedere come si possa ragionevolmente sostenere che abbia offerto soltanto la posa dei chiusini e non anche la loro fornitura. La tesi della ricorrente è palesemente smentita dal tenore letterale del capitolato debitamente compilato inoltrato dalla resistente.

Il fatto che parte di questi elementi siano già stata fornita e posata non permette di accreditare la tesi dell'insorgente. Il testo del capitolato porta comunque inevitabilmente a concludere che la CO 2 si è impegnata a fornire e posare i chiusini. Tanto meno permette di giungere a conclusioni più favorevoli il fatto che il precedente capitolato non prevedesse la fornitura dei chiusini. Questo tribunale deve peraltro limitarsi a verificare che l'offerta dell'aggiudicataria sia conforme alle prescrizioni di gara, in particolare al capitolato. Non deve anche esaminare le condizioni alle quali la prestazione formante oggetto della commessa può essere effettivamente eseguita.

 

 

4.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente a titolo di ripetibili

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

.

 

 

terzi implicati

 

1. Consorzio Depurazione Acque Media e Bassa Blenio, 6713 Malvaglia,

2. Aebicher SA, 6772 Rodi-Fiesso,

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario