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Incarto n.
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Lugano 5 dicembre 2005
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 28 settembre 2005 (no. 4606) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° settembre 2005 con cui la Sezione della circolazione le ha revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato quale misura preventiva; |
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vista la risposta 18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1937, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel 1956. Dopo aver subito due ammonimenti (nel 1990 e nel 1998), nel gennaio e nell'ottobre del 2002 ha circolato a velocità eccessiva subendo una revoca della licenza di condurre di un mese prima e di tre mesi poi.
B. Il 13 marzo 2005 RI 1 ha nuovamente circolato a velocità eccessiva (122 km/h laddove vige un limite di 80 km/h) in territorio di Altdorf. Venutane a conoscenza, il 27 giugno 2005 la Sezione della circolazione le ha quindi prospettato una revoca della licenza di condurre, invitandola nel contempo a presentare eventuali osservazioni in merito. Sull'onda di uno scompenso già manifestatosi in passato mediante l'invio di scritti incongrui e privi di senso a svariate autorità, l'interessata ha risposto allegando alla propria missiva copia di alcune lettere farneticanti trasmesse al Tribunale federale penale per denunciare le persecuzioni di cui sarebbe vittima. A fronte di questa situazione, l'8 luglio 2005 la Sezione della circolazione ha ingiunto a RI 1 di produrre entro venti giorni un certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità alla guida. Tale imposizione è stata invano ribadita il 18 luglio e il 22 agosto 2005, dopo che la nominata aveva di nuovo indirizzato corrispondenza insensata a diverse autorità politiche e giudiziarie. Con risoluzione 1° settembre 2005 la Sezione della circolazione le ha quindi revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato psichiatrico attestante la sua idoneità a condurre veicoli a motore.
C. Con giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla mancata presentazione della documentazione medica atta a dimostrare che dal profilo psichico la ricorrente è idonea a condurre veicoli a motore. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza stradale.
D. Contro tale giudizio governativo RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento.
L'insorgente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo in pratica di essere vittima di una persecuzione sistematica. La revoca subita sarebbe abusiva ed ingiustificata.
E. Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la misura impugnata è stata adottata il 1° settembre 2005.
3. 3.1. Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato (art. 30 OAC).
3.2. Nel caso di specie RI 1 non ha subito alcun provvedimento amministrativo in relazione diretta con quanto accaduto ad Altdorf il 13 marzo 2005. Pur mantenendola al beneficio della licenza di condurre in attesa delle conclusioni penali, con risoluzione 8 luglio 2005 l'Ufficio giuridico della circolazione le ha tuttavia imposto la presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità alla guida dopo aver valutato con preoccupazione alcune lettere dissennate che l'interessata aveva indirizzato a svariate autorità. La destinataria dell'ingiunzione non ha contestato la suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui contenuti non possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la revoca della sua patente disposta dalla Sezione della circolazione a dipendenza del mancato ossequio dell'obbligo che le era stato prescritto. Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che era astretta a presentare con urgenza in funzione dei seri dubbi insorti circa il suo attuale stato di salute psichico giustificano senz'altro la misura amministrativa preventiva presa nei suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC.
Già solo per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta alla ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica psichiatrica attestante la sua idoneità alla guida.
4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
Data la particolarità della fattispecie, il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario