Incarto n.
52.2005.332

Lugano

12 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dalla segretaria:

 

Micol Morganti, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

il bando di concorso indetto dal municipio di Torricella-Taverne per le opere di impresario-costruttore inerenti un nuovo rifugio pubblico di PCi in zona Traversee a Taverne;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                         che il 16 settembre 2005 il municipio di Torricella-Taverne ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare, in particolare, i lavori di costruzione del nuovo rifugio pubblico di protezione civile in località Traversee, a Taverne (FU n. 74, pag. 6231);

 

che contro il predetto bando, con ricorso 7 ottobre 2005, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1chiedendone il completamento e postulando una nuova pubblicazione sul FU;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, legge alla quale la commessa pubblica soggiace giusta l'art. 2 cpv. 1 primo comma LCPubb;

 

che in quanto possibile concorrente al bando, la ricorrente è legittimata a contestarne gli atti che ne definiscono il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);

 

che gli elementi del bando sono considerati decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni (artt. 36 e 37 lett. a LCPubb);

 

che il bando di pubblico concorso litigioso al suo punto k) prevede espressamente la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dal 23 settembre 2005, ovverosia dal momento del ritiro degli atti di concorso;

 

che, a prescindere dal fatto che l'insorgente abbia invero potuto constatare delle eventuali carenze del bando di pubblico concorso già a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul FU, in ogni caso, il termine di ricorso è iniziato a decorrere al più tardi il 24 settembre 2005 ed è giunto a scadenza il 3 ottobre 2005, ossia 10 giorni dopo il termine imposto dal bando di concorso (art. 10 PAmm);

 

che, pertanto, il presente ricorso, inoltrato il 7 ottobre 2005 per lettera raccomandata, è tardivo;

 

che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza che sia necessario entrare nel merito delle censure addotte dall'insorgente;

 

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 36 e 37 LCPubb; 3, 10,18, 43, 48, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente

 

                                    3.   Intimazione a:

 

.

 

 

terzi implicati

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria