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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2005 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5
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contro |
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la decisione 28 settembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4597) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 giugno 2005 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro il permesso di ampliare 6 posteggi esistenti sulla part. n. 1204; |
viste le risposte:
- 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;
- 2 novembre 2005 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 maggio 2005 i ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 hanno chiesto al municipio di CO 1 il permesso di ampliare 6 dei 20 posteggi esistenti sul terreno antistante lo stabile d'appartamenti in condominio situato al n. 12 di via V__________ (part. 1024).
I posteggi, perpendicolari alla strada, verrebbero prolungati di m 2.50 verso l'interno del fondo in modo da permettere lo stazionamento di un secondo veicolo.
Con decisione 27 giugno 2005 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola contraria all'art. 41 NAPR ed alle norme VSS, ivi richiamate. Le manovre di posteggio avrebbero intralciato e messo in pericolo la circolazione stradale.
B. Con giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dagli istanti in licenza.
Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi sostenute dal municipio in punto al pericolo che le manovre di posteggio arrecherebbero alla sicurezza della circolazione stradale.
Nei considerandi del giudizio il Consiglio di Stato ha inoltre imposto la posa di un cordolo che impedisca l'utilizzazione dello spazio retrostante ai posteggi.
C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Secondo i ricorrenti, la strada di quartiere antistante i posteggi non sarebbe di grande traffico. Le norme VSS costituirebbero inoltre soltanto semplici direttive. I pericoli paventati dal municipio sarebbero inesistenti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti. Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.
2. 2.1. Giusta l'art. 41 NAPR di M__________, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo la norma VSS.
La norma sancisce l'obbligo di approntare un numero di posteggi adeguatamente commisurato al fabbisogno indotto dalla destinazione degli edifici. Rinvia inoltre alle norme dell'Unione svizzera dei professionisti della strada VSS per quanto attiene al loro dimensionamento, rispettivamente alla loro configurazione. Tali norme hanno essenzialmente il valore di direttive (RDAT 1996 I n. 25, pag. 71).
2.2. L'art. 40 NAPR regola l'accesso diretto alle strade pubbliche, permettendolo, di regola, solo su strade di raccolta o di servizio e stabilendo che gli accessi non devono arrecare disturbo alla circolazione (cpv. 1). In particolare (lett. c), l'accesso deve essere raccordato alla strada con curve marginali aventi un raggio minimo di 4.00 con il filo esterno del campo stradale per una profondità di 5.00 m dalla proprietà pubblica. Il municipio può concedere deroghe, fermo restando il rispetto della sicurezza della circolazione.
In quest'ottica, soggiunge la norma (cpv. 2), si deve, di regola, disporre all'interno del fondo privato di piazzole di manovra in modo che vi sia un sufficiente spazio per la sosta e le manovre dell'automezzo senza che il marciapiede o la strada vengano ingombrate.
3. Nel caso concreto, i 20 posteggi del condominio che sorge al numero 12 di via Vacallo si immettono direttamente ad angolo retto sulla strada di servizio che collega M__________ alla frazione di F__________ di V__________. Ad ogni posteggio corrisponde un accesso alla strada pubblica.
Gli accessi dei posteggi al campo stradale non rispettano né i raggi di curvatura minimi, né le piazzole di manovra prescritti dall'art. 41 cpv. 1 lett. c NAPR. Le manovre in retromarcia necessarie per uscire dal posteggio o per immettervisi avvengono necessariamente sul campo stradale. Arrecano quindi quantomeno disturbo alla circolazione.
Con l'intervento qui in esame, il numero dei veicoli facenti capo ai posteggi verrebbe aumentato di sei unità. Il disturbo arrecato alla circolazione verrebbe aggravato di conseguenza già per il maggior numero di movimenti veicolari che ne deriverebbe.
A questo maggior disturbo, verrebbe inoltre ad aggiungersi quello connesso alle manovre di spostamento dei veicoli posteggiati più all'interno, che implicherebbero inevitabilmente un accresciuto stazionamento di veicoli sul campo stradale, specie nel caso in cui tali manovre fossero effettuate, come si può facilmente prevedere, da un solo conducente.
Già per il maggior disturbo arrecato alla fluidità del traffico, il diniego del permesso appare dunque giustificato. Negando il permesso per l'ampliamento dei posteggi, l'autorità comunale non ha comunque abusato del potere d'apprezzamento conferitole dagli art. 40 e 41 NAPR in ordine alla valutazione delle conseguenze derivanti dagli accessi e dai posteggi alla fluidità del traffico ed alla sicurezza della circolazione. La decisione appare in ogni caso sostenibile.
Poco importa che l'autorità comunale si sia richiamata soltanto all'art. 40 NAPR. La fattispecie, chiaramente riconducibile ai problemi posti dall'aumento della capienza dei posteggi dal profilo della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione, va giudicata anzitutto in base a tale norma ed il tribunale applica comunque d'ufficio il diritto.
D'altronde, la decisione municipale impugnata regge anche dal profilo delle norme VSS applicate come semplici direttive. Nessuna di queste disposizioni prevede in effetti la possibilità di formare posteggi doppi, perpendicolari alla strada e direttamente accessibili ad essa, che comportano manovre in retromarcia e stazionamenti sul campo stradale per immettere nella circolazione il veicolo posteggiato nello stallo più distante. Poco importa che la strada in discussione sia più o meno trafficata e che queste manovre non comportino pericoli insostenibili. In quanto procedente da apprezzamento, il diniego del permesso resiste comunque alle critiche dei ricorrenti anche se il traffico non fosse particolarmente rilevante ed il pregiudizio per la sicurezza della circolazione non fosse intollerabile.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40, 41 NAPR di M__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario