|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 17/28 ottobre 2005 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 4 ottobre 2005 (n. 4708) del Consiglio di Stati che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 11 aprile 2005 con cui il municipio di Orselina ha ordinato la demolizione di una parte di balcone dell'edificio al mapp. n. 1129 RF; |
viste le risposte:
- 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 16 novembre 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 gennaio 2000, il municipio di Orselina ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, la licenza edilizia per la trasformazione e l'ampliamento della propria casa d'abitazione, sita in zona residenziale estensiva (RE; mapp. n. 1129 RF). Preso atto della segnalazione dei confinanti CO 1 (mapp. n. 1130 RF), già opponenti, con risoluzione 10 febbraio 2000 il municipio ha revocato la licenza appena rilasciata, ritenuto che l'angolo SW del balcone previsto con l'ampliamento non rispettava la distanza minima di 3 m dal confine.
L'8 giugno 2000 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia in variante, stabilendo quale condizione il rispetto della distanza da confine. Il 31 luglio 2002 tale licenza è stata rinnovata per ulteriori 2 anni.
A seguito delle lamentele dei vicini, qui resistenti, l'autorità comunale ha invitato la ricorrente ad un'esecuzione del balcone conforme al progetto approvato. Il 9 marzo 2005 il municipio ha posto la ricorrente in contravvenzione e ordinato l'immediata sospensione dei lavori non autorizzati, limitatamente all'angolo SW della terrazza. Nonostante l'ordine impartitole la ricorrente ha ultimato il balcone, senza tener conto della condizione posta dalla licenza edilizia.
B. Con risoluzione 11 aprile 2005 il municipio ha pertanto ordinato a RI 1 la demolizione dell'angolo SW del balcone, eseguito in contrasto con la licenza ricevuta.
Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 4 ottobre 2005 ha respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente. Considerata l'evidente malafede della ricorrente, una diversa soluzione non entrerebbe in linea di conto.
C. Contro il predetto giudizio, la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. L'ordine di demolizione, allega, sarebbe sproporzionato.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti CO 1, con argomenti che saranno semmai discussi più avanti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, presentato il 17 ottobre 2005 in lingua tedesca, è poi stato inoltrato il 28 ottobre seguente, in debita forma, entro il termine perentorio di 10 giorni assegnato da questo tribunale, come previsto dagli art. 8 e 9 PAmm. Dichiarare il ricorso non presentato in lingua italiana d'acchito irricevibile costituirebbe un eccesso di formalismo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad art. 8 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (A. Scolari, Commentario, n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine di demolizione o di rettifica delle opere eseguite in contrasto con il diritto sostanziale costituisce il mezzo conferito all'autorità per stabilire una situazione conforme alla legge.
Se la misura del ripristino risulta però sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (art. 44 LE).
Secondo la giurisprudenza, l'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non poteva essere rilasciata non è per principio contrario al principio di proporzionalità. Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (STF 23 luglio 2003, N. 1P.336/2003 del 23 luglio 2003, consid. 2.1; STF 22 gennaio 2003, N. 1A.103/2002, consid. 4.2).
Giusta il cpv. 2 dell'art. 43 LE un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve essere fatta demolire o rettificare quando quest'ultimo abbia tempestivamente fatto opposizione (art. 43 cpv. 2 LE; A. Scolari, op. cit, n. 1298).
3. 3.1. In concreto, l'esistenza di una violazione del diritto materiale applicabile è già stata accertata con la decisione di revoca della licenza edilizia 31 gennaio 2000. In seguito, con il rilascio della licenza in variante 8 giugno 2000, il municipio ha espressamente imposto il rispetto della distanza da confine. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Nulla osta dunque, da questo profilo, all'adozione di un provvedimento di ripristino.
3.2. La difformità non è indifferente. In concreto, l'angolo SW del balcone, per una profondità variante da 0 a 50 cm su una lunghezza di circa 2.40 m, non rispetta la distanza da confine. Tale abuso, oltre ad integrare gli estremi di una violazione materiale dell'art. 31 NAPR, provoca un pregiudizio evidente ai resistenti che, per primi, hanno sollecitato un'esecuzione dei lavori conforme alla licenza, nonché una misura di ripristino. Infatti qualora intendessero ampliare il ripostiglio (sub. D) di loro proprietà, sarebbero astretti al rispetto di una distanza dal confine superiore a quanto ammesso dalle NAPR, ritenuta la distanza minima tra edifici imposta dall'art. 6 NAPR. La possibilità edificatoria futura dei confinanti è pertanto ridotta. L'interesse ad opporsi appare dunque evidente. In tali condizioni la violazione materiale non può essere banalizzata.
3.3. Come rilevato dal Governo la violazione è stata commessa in evidente e incontestabile malafede. La licenza rilasciata conteneva una condizione specifica relativa al balcone. Come se non bastasse il municipio, oltre ad aver a più riprese invitato l'insorgente a rispettare la distanza da confine, ha pure ordinato la sospensione dei lavori eseguiti in contrasto con la legge e la licenza rilasciata. Incurante di tutto ciò l'interessata ha terminato l'edificazione del balcone in totale dispregio della licenza ottenuta. Di fronte ad un abuso tanto plateale, commesso per di più in malafede, il controverso provvedimento non appare per nulla sproporzionato. Il peso attribuito dal municipio all'intesse pubblico riferito all'affermazione del principio di legalità, non risulta eccessivo.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. La decisione governativa va quindi confermata. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, che rifonderà ai resistenti, patrocinati da un avvocato iscritto al registro cantonale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 3, 8, 9, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà ai resistenti CO 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
;
; . |
|
terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria