Incarto n.
52.2005.341

 

Lugano

15 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2005 della

 

 

 

RI 1,

patrocinata da: PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

il bando del concorso 4 ottobre 2005 indetto dal municipio di Anzonico per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alla posa di infrastrutture pubbliche sulla strada Anzonico - Campei;

 

 

vista la risposta 4 novembre 2005 del municipio di Anzonico;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 4 ottobre 2005 il municipio di Anzonico ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative alla posa di infrastrutture pubbliche sulla strada che porta a Campei (FU 79/2005 pag. 6598). In particolare, la commessa ha per oggetto l'esecuzione di scavi in generale (430 mc) e di scavi in trincea (300 mc), nonché la posa di canalizzazioni in PVC (135 ml).

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

 

      prezzo                                                           60 %

      esperienza in lavori analoghi                     20 %

      programma lavori                                        15 %

      formazione apprendisti                                 5 %

 

Il capitolato d’appalto (pos. R 191.100) precisava inoltre che l’esperienza in lavori analoghi sarebbe stata valutata in base ad una scala di note, che prevedeva la nota 6 per almeno 4 lavori importanti e 3 per almeno 2 lavori importanti. Importante sarebbe stato considerato un lavoro analogo realizzato negli ultimi 10 anni di valore superiore a fr. 100'000.-.

 

 

                                  B.   Contro il predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente, costituita nel 2003, contesta, in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli sarebbe eccessivo e violerebbe il divieto di discriminazione sancito dagli art. 5 cpv. 1 e 3 LMI.

 

 

                                  C.   Il municipio postula il rigetto dell'impugnativa, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

 

 


Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art. 43 PAmm). 

Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv. 2).

Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulla bontà dell'offerta.

Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

 

2.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi, scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE 1999, 329 e rimandi);

Di regola, le referenze per opere edilizie sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11. 2004 in re R.).

 

 

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle referenze ad un limite temporale di dieci anni. Il limite, giustificato dalla necessità di escludere esperienze lavorative troppo vecchie, incapaci di fornire informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà dell'offerta, è commisurato in termini più che generosi. Si tratta in effetti di un orizzonte temporale che per certi aspetti può addirittura essere considerato eccessivo per rapporto ai tempi dell’evoluzione del progresso tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei lavori.

 

3.2. La seconda limitazione posta dal committente riguarda il valore delle esperienze lavorative ammissibili. La soglia, fissata in fr. 100'000.-, più o meno corrispondente al costo preventivato per le opere messe a concorso, è relativamente alta. Essa non appare tuttavia eccessiva e quindi discriminatoria.

Nella misura in cui per lavori analoghi, ammissibili come referenza, non si intendono soltanto gli scavi in trincea commissionati dall'ente pubblico, ma anche quelli eseguiti per conto di privati, nemmeno questo limite appare tuttavia inadeguato. Se gli si attribuisce questo significato, anch'esso appare sostenibile. La limitazione della concorrenza che ingenera a scapito delle ditte di recente costituzione risulta in effetti giustificata da sufficienti ragioni oggettive.

 

3.3. Controverso è infine il peso che il committente ha assegnato alle esperienze in lavori analoghi (20%).

Considerati i problemi tecnici non del tutto irrilevanti che lo scavo su un'opera viaria comporta, l'importanza attribuita a questo criterio non è sicuramente eccessiva. Il prezzo, valutato tre volte tanto, rimane pur sempre preponderante. In nessun caso vi si può ravvisare una discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente costituzione, ma tutte le imprese partecipanti alla gara.

Tanto meno vi si può ravvisare una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo di un'autonomia costituzionalmente tutelata.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della RI 1

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

terzi implicati

 

Municipio di Anzonico, 6748 Anzonico,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario