Incarto n.
52.2005.345

52.2005.346

 

Lugano

4 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2005 della

 

 

a)

 

 

b)

S__________

patr. da: avv. F__________

 

A__________ patr. da: avv. dott. P__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4702) che annulla la decisione 4 marzo 2005 con cui il municipio di B__________ ha negato alla N__________ il permesso di costruire una centrale cogenerativa a biomasse legnose sul terreno dell'ex-acciaieria M__________ (part. 1404 RF di G__________ e 1762, 1234 di B__________);

 

 

viste le risposte:

-      7 novembre del municipio di G__________;

-      9 novembre 2005 della N__________;

-      8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

-      9 novembre 2005 di A__________;

-    30 novembre 2005 del municipio di B__________;

al ricorso sub a)

 

-      7 novembre del municipio di G__________;

-      9 novembre 2005 della N__________;

-      8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

-      9 novembre 2005 di A__________;

-    26 novembre 2005 della S__________;

-      2 dicembre 2005 del municipio di B__________;

al ricorso sub b)

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 5 dicembre 2003 la NRG SA ha chiesto ai municipi di B__________ e di G__________ il permesso di costruire una centrale cogenerativa a biomasse legnose sul terreno dell'ex-acciaieria M__________, a cavallo del confine tra G__________ (part. 1404) e B__________ (part. 1762 e 1234);

 

che le domande hanno suscitato diverse opposizioni, fra cui quelle della S__________ e dell'A__________

 

che il 19 novembre 2004 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza, raccomandando ai municipi interessati di coordinare le rispettive decisioni;

 

che il 4 marzo 2005 il municipio di B__________ ha negato la licenza per motivi di natura formale e sostanziale, che non occorre qui riassumere; l'esecutivo comunale di G__________, pur dichiarandosi pronto ad autorizzare l'intervento, non ha invece ancora formalmente statuito sulla domanda;

 

che contro la decisione del municipio di B__________ la N__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;

 

che, con giudizio 4 ottobre 2005, il Governo ha evaso l'impugna-tiva ai sensi dei considerandi, annullando la decisione municipale censurata e rinviando gli atti ai comuni interessati, affinché evadessero sollecitamente la domanda di costruzione con contemporanei provvedimenti perfettamente impugnabili;

 

che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che le decisioni dei due municipi dovessero essere coordinate;

 

che contro il predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto la S__________, quanto l'A__________, chiedendo o di annullarlo, rinviando gli atti al Governo affinché esamini il merito del ricorso della N__________, oppure di confermare il diniego della licenza, statuendo nel merito;

 

che, con analoghe motivazioni, le ricorrenti, pur riconoscendo il carattere incidentale del giudizio impugnato, ritengono che il rinvio arrechi loro un pregiudizio di fatto non riparabile;

 

che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente la N__________ ed il municipio di B__________, che contestano in dettaglio le tesi delle ricorrenti; il municipio di G__________ si duole invece della mancata collaborazione di quello di B__________;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

 

che, dal profilo dell'ammissibilità del ricorso, va rilevato che per l'art. 44 PAmm, le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

 

che i giudizi con cui l'autorità di ricorso annulla la decisione impugnata, rinviando - senza averne esaminato il merito - la causa all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente, sono di natura essenzialmente incidentale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 n. 2 c);

 

che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del municipio di B__________, ritenendola contraria alla raccomandazione di coordinare le rispettive determinazioni, formulata dal Dipartimento del territorio all'indirizzo degli esecutivi comunali; senza esaminare la legittimità materiale del provvedimento di diniego, l'Esecutivo cantonale ha rinviato gli atti al municipio di B__________ affinché statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione in sincronia con quello di G__________;

 

che la natura incidentale del giudizio governativo impugnato appare evidente; nemmeno le parti la contestano;

 

che controverso è unicamente se tale giudizio provochi un danno non altrimenti riparabile alla S__________ ed all'A__________, qui ricorrenti, che si oppongono all'intervento;

 

che l'unico pregiudizio di un certo rilievo che può derivare alle opponenti dalla censurata decisione di rinvio è quello di essere costrette ad impugnare l'eventuale licenza edilizia che il municipio dovesse accordare alla N__________ oppure a resistere ad un nuovo ricorso di quest'ultima contro la più probabile, nuova decisione di rigetto della domanda di costruzione;

 

che tale inconveniente, atteso oltretutto che le ricorrenti dovranno comunque ancora confrontarsi con la decisione che il municipio di Giornico deve ancora adottare, non appare tuttavia abbastanza consistente per essere considerato degno di protezione e quindi legittimare le ricorrenti ad impugnare il giudizio di rinvio;

 

che i maggiori costi di patrocinio, nella misura in cui può esservi posto rimedio mediante l'assegnazione di indennità per ripetibili, non costituiscono peraltro un pregiudizio irreparabile;

 

che una diversa conclusione renderebbe d'altro canto impugnabili tutti i giudizi con cui l'autorità di ricorso annulla una decisione per motivi formali, rinviando la causa all'istanza inferiore senza averne esaminato il merito;

che il ritardo, provocato dal giudizio censurato nell'evasione della vertenza, non danneggia del resto le ricorrenti, ma semmai la resistente, che tuttavia non se ne è prevalsa per impugnarlo;

 

che, in tali circostanze, i ricorsi, ancorché tempestivi (art. 46 PAmm), vanno respinti siccome irricevibili;

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono irricevibili.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa fra le ricorrenti in parti uguali.

 

 

                                   3.   Ciascuna delle ricorrenti rifonderà fr. 500.- alla resistente e
fr. 500.- al comune di B__________ a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario