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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
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RI 1, patr. da avv. M__________, |
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contro |
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la decisione 12 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4835) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 25 maggio 2005, rilasciata dal municipio di CO 2 alla società Musica & Animazione per adibire a spazio per attività cul-turali i vani di una fabbrica in disuso situata nel nucleo (part. 1368); |
viste le risposte:
- 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 11 novembre 2005 dell'Associazione Musica & Animazione;
- 17 novembre 2005 del CO 1 CO 2;
preso atto della replica 20 dicembre 2005 della ricorrente e delle dupliche:
- 4 gennaio 2006 della società Musica & Animazione;
- 17 gennaio 2006 del municipio di CO 2;
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 gennaio 2004 l'Associazione Musica & Animazione (AM&A) ha chiesto al municipio di Stabio il permesso di trasformare alcuni locali di una fabbrica in disuso, situata nel nucleo del paese (part. 1368), in uno spazio per attività culturali, consistenti in particolare nella preparazione di spettacoli teatrali ed in un atelier di scultura.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1, proprie-taria di una casa d'abitazione (part. 571), situata di fronte allo stabilimento, che considerava la trasformazione inconciliabile con la zona del nucleo e lesiva dell'obbligo di predisporre un numero minimo di posteggi.
Con decisione 22 aprile 2004 il municipio ha rilasciato la licenza alla condizione che fossero approntati 12 posteggi o fosse versato un contributo sostitutivo di fr. 4'500.- per posteggio mancante.
Con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla vicina opponente contro la licenza, che ha annullato, rilevando che il numero di posteggi realizzabili effetti-vamente andava stabilito in sede di esame della domanda di costruzione.
B. Il 22 dicembre 2004 la AM&A ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione analoga alla precedente. RI 1 si è opposta anche a questa domanda, contestandola per i motivi che aveva già sollevato contro la precedente. Con complemento del 20 marzo 2005 la AM&A ha precisato che sarebbero stati approntati 8 posteggi scoperti nel cortile antistante l'immobile.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 30 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina qui ricorrente.
C. Con giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Dopo aver disatteso le eccezioni riferite alla conformità di zona, il Governo ha ritenuto che gli 8 stalli previsti nel cortile fossero sufficienti a coprire il fabbisogno di posteggi.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Riallacciandosi alla precedente domanda di costruzione, la ricor-rente rimprovera in sostanza all'autorità comunale di aver ridotto senza valida giustificazione da 12 ad 8 il numero dei posteggi necessari.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio e l'AM&A, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
F. Con la replica, la ricorrente ha ulteriormente sviluppato le sue tesi, sottolineando in particolare l'impossibilità di realizzare nel cortile 8 stalli per veicoli oltre ai due già previsti per il centro per attività giovanili.
In sede di duplica, le controparti si sono confermate nelle precedenti allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La ricorrente, proprietaria di un fondo situato nelle immediate vicinanze, è legittimata a contestare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, alla quale si era tempestivamente opposta.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale dal ricorso inoltrato l'anno scorso dalla stessa insorgente contro un'analoga licenza, rilasciata dal municipio al comune per insediare nel medesimo edificio un centro per attività giovanili (STA 21.7.05 in re GC), emerge infatti in modo sufficientemente chiaro dai piani agli atti.
2.2.1. Secondo l'art. 39 lett. b NAPR di S__________, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti sostanziali o cambiamenti di destinazione di fabbricati esistenti l'istante deve dimostrare di disporre in loco di un numero adeguato di posti auto.
Il numero minimo e massimo di posteggi, soggiunge la norma (cpv. 2), suddiviso tra residenti, impiegati e visitatori viene calcolato in funzione:
- della SUL per destinazioni residenziali, d'ufficio, di servizio di produzione o di vendita;
- del numero presumibile di addetti per destinazioni industriali o artigianali.
Il numero di posteggi prescritti, prosegue la norma (cpv. 4), è differenziato tra le diverse zone d'utilizzazione a dipendenza dell'offerta di servizi pubblici di trasporto, della riserva di capacità della rete stradale, del numero di posti auto d'uso pubblico e delle difficoltà di realizzazione di nuovi parcheggi.
Per le utilizzazioni non menzionate al cpv. 2, conclude l'art. 39 cpv. 5 NAPR, il numero di posteggi viene determinato dal municipio, tenuto conto della destinazione del fabbricato al momento del rilascio della licenza.
Dopo aver disciplinato il prelievo di un contributo sostitutivo qualora la formazione di posteggi fosse tecnicamente difficile, eccessivamente onerosa o impedita da prescrizioni legali, l'art. 39 lett. d NAPR definisce in seguito il numero dei posteggi minimo e massimo per le singole zone, operando adeguate distinzioni fra le destinazioni residenziali, quelle commerciali e quelle produttive. Sono eccettuate da questa disciplina le zone dei nuclei di S__________ e S__________, per le quali l'art. 39 lett. d NAPR si limita a rinviare alle norme del relativo piano particolareggiato (NAPPSSP).
L'art. 36 NAPPSSP, recante il marginale posteggi privati, regola tuttavia soltanto il prelievo di un contributo sostitutivo, omettendo di definire concretamente il fabbisogno minimo obbligatorio di posteggi.
2.2. In concreto, la fabbrica che la resistente intende trasformare è situata nel nucleo di S__________, per la quale le NAPPSSP, come appena rilevato, non prescrivono alcun fabbisogno minimo di posteggi.
Già questa elementare considerazione basterebbe per respingere la pretesa dell'insorgente di imporre la formazione di almeno 12 posteggi.
Facendo astrazione da questo rilievo, si può comunque osservare che la destinazione attività culturali, che l'AM&A intende attribuire alla fabbrica in disuso, non è annoverata fra le utilizzazioni menzionate dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. Tornerebbe quindi applicabile l'art. 39 cpv. 5 NAPR, che conferisce al municipio il potere e nello stesso tempo il dovere di determinare, secondo apprezzamento, il numero di posteggi obbligatori in funzione della destinazione (utilizzazione) concreta del fabbricato, ovvero del prevedibile fabbisogno.
Orbene, fissando ad 8 il numero minimo di posteggi il municipio non ha affatto abusato del potere discrezionale che la norma gli conferisce in proposito. Considerate le particolari caratteristiche dell'utilizzazione prevista, la valutazione è senz'altro sostenibile. A maggior ragione se si considera che la decisione si fonda su una disposizione del diritto autonomo comunale, che limita in pratica all'arbitrio il potere di cognizione delle istanze di ricorso.
Il fatto che tale valutazione del fabbisogno diverga in misura non trascurabile da quella operata nell'ambito della precedente domanda di costruzione non costituisce un motivo sufficiente per considerarla lesiva del diritto. La precedente valutazione non vincolava il municipio. Non gli impediva in particolare di giungere a diversa conclusione nell'ambito dell'esame della nuova domanda.
Parimenti da respingere sono le censure che la ricorrente solleva con riferimento alle dimensioni degli stalli. L'art. 39 NAPR non dichiara infatti applicabili le norme VSS. Gli spazi previsti per lo stazionamento e per la manovra dei veicoli, seppur dimensionati con misure minime, non sono d'altro canto palesemente insufficienti. Né giova all'insorgente obiettare che due posteggi devono già essere messi a disposizione del centro per attività giovanili. La planimetria annessa alla domanda di costruzione contempla infatti la formazione di 10 stalli. Per quanto riguarda il posteggio previsto in corrispondenza del cancello, va da sé che quest'ultimo dovrà essere rimosso.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 NAPR, 36 NAPPSSP di S__________, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente AM&A identico importo a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario