|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. 52.2005.358
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi 28 ottobre 2005 delle
|
a)
b) |
L__________ SA, ,
O__________ SA,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 17 ottobre 2005 del municipio di Osogna che aggiudica alla ditta CO 2 la fornitura di elementi di pietra naturale per la nuova sede delle scuole elementari; |
viste le risposte:
- 9 novembre 2005 della CO 2;
- 10 novembre 2005 del municipio di Osogna;
- 11 novembre 2005 del Dipartimento del territorio (ULSA);
al ricorso sub a)
- 4 novembre 2005 della L__________ SA;
- 9 novembre 2005 della CO 2;
- 10 novembre 2005 del municipio di Osogna;
- 11 novembre 2005 del Dipartimento del territorio (ULSA);
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 giugno 2005 il municipio di Osogna ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di elementi di pietra naturale per la nuova sede delle scuole elementari (FUC n. 47, pag. 4179 seg.). Il capitolato, alla posizione 251.200, chiedeva ai concorrenti di inoltrare:
· una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, con le pagine di copertina e ricapitolazione compilate e controfirmato dove richiesto
· formulario per l'allestimento del programma lavori (allegati 1) compilato
· formulario per il numero di apprendisti (allegato 2) compilato
· attestazione di conformità (allegato 3) compilato
All'offerta andavano inoltre allegate le dichiarazioni previste dall'art. 30 RLCPubb, attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte (pos. 252.110), nonché i risultati di analisi del materiale estratto dalla cava (pos. 252.120).
Nell'attestato di conformità (allegato 3) gli offerenti dovevano indicare (a) la cava da cui erano estratti gli elementi in pietra naturale oggetto della fornitura, rispettivamente (b) la fabbrica presso la quale erano lavorati. Dovevano inoltre attestare che il materiale impiegato per la fornitura degli elementi descritti nel modulo d'offerta rispondeva alle esigenze tecnico-estetiche poste dal capitolato d'appalto. L'attestato, munito di una specifica comminatoria d'esclusione in caso di mancata compilazione, doveva essere timbrato e firmato al pari degli altri due allegati.
La posizione 226.100 del capitolato escludeva il subappalto. La posizione seguente (226.200) stabiliva tuttavia che qualora l'attività della ditta concorrente si limitasse al commercio della pietra, la ditta che ne effettua l'estrazione e la lavorazione sarà assimilata a subappaltatore del concorrente stesso. Le ditte coinvolte nel processo di estrazione e/o lavorazione devono soddisfare tutti i requisiti posti dalla LCPubb.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte. Fra queste, quella
della resistente CO 2 di fr. 111'465.00 e quelle delle ditte qui ricorrenti, L__________
SA __________, di fr. 84'091.90, e O__________ SA __________ di
fr. 139'035.35.
Valutate, dopo aver chiesto ai concorrenti ulteriori ragguagli, le offerte pervenutegli, il 17 ottobre 2005 il municipio ha aggiudicato la fornitura alla ditta CO 2, risultata prima in graduatoria con 550.40 punti. Facendo proprio il preavviso dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA), l'autorità comunale ha scartato l'offerta della LPM:
· perché i "Risultati di analisi del materiale estratto dalla cava" richiesto dalla pos. 252.120 a pag. 10 del "CPN 102-Disposizioni particolari" non concernono la cava d'estrazione indicata dalla ditta nell'allegato 3 a pag. 28 del capitolato d'appalto, bensì un'altra cava d'estrazione . Inoltre il documento allegato dalla ditta è di vecchia data (1979) ed è intestato ad un'altra ditta,
· perché la ditta concorrente non è proprietaria di nessuna cava d'estrazione ma risulta unicamente affittuaria di una cava di un altro proprietario come indicato dalla concorrente su sollecitazione scritta (raccomandata) inviata dall'Ufficio lavori sussidiati ed appalti,
· perché il laboratorio di Iragna indicato dalla concorrente nell'allegato 3 a pag. 28 del capitolato d'appalto non è di sua proprietà ma bensì di un altro proprietario come indicato nella conferma scritta del 24 agosto 2005. Le indicazioni della ditta concorrente sono tali da indurre in equivoco.
C. Contro la predetta decisione sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia la L__________, sia la O__________, classificatasi al secondo posto con 464.10 punti, chiedendone entrambe l'annullamento e postulando entrambe l'esclusione della CO 2. La L__________ ha chiesto il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, la O__________ ha invece sollecitato l'aggiudicazione in suo favore.
a. La L__________ contesta anzitutto in dettaglio i motivi addotti dal committente per giustificare l'esclusione dalla gara.
Il certificato d'analisi del 29 settembre 1979 della Bautechnische Veruchs- und Forschungsanstalt di Salisburgo, allega, riguarda materiale estratto dalla cava ex G__________, indicato quale cava d'estrazione dall'allegato 3 dell'offerta; materiale che era stato messo a disposizione di tale istituto dalla M__________ SA.
Il capitolato, prosegue, non poneva alcun limite temporale al certificato d'analisi che i concorrente dovevano allegare all'offerta.
Lo stesso capitolato non esigeva d'altro canto che i concorrenti fossero proprietari della cava d'estrazione e del laboratorio di lavorazione. Privi di fondamento sarebbero dunque gli ulteriori due motivi addotti dal committente per estromettere la sua offerta.
Da escludere, conclude la L__________, sarebbe invece l'offerta della CO 2, sia perché ha fornito indicazioni false sul luogo di lavorazione del materiale, sia perché non è stata firmata ovunque il capitolato lo richiedeva.
b. La O__________ contesta a sua volta l'aggiudicazione, rilevando che l'offerta non è stata firmata come richiesto dal capitolato e che la ditta italiana O__________, che effettua la lavorazione del materiale estratto non ha prodotto dichiarazioni equivalenti a quelle richieste alle ditte locali in base all'art. 30 RLCPubb, che attestassero l'avvenuto pagamento degli oneri sociali .
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppongono l'ULSA, che contesta succintamente le tesi delle ricorrenti, il committente, che rinvia in sostanza al preavviso dell'ULSA e la CO 2, che si limita a richiamare la decisione di aggiudicazione.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara la O__________ è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione. La L__________ è a sua volta legittimata ad impugnare la decisione di esclusione. La qualità per agire contro la decisione di aggiudicazione a favore dellaCO 2 presuppone invece l'accoglimento del ricorso in quanto rivolto contro il provvedimento di esclusione.
Con questa riserva, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento e non essendovi contestazione sui fatti rilevanti, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Esclusione della L__________ dalla gara
2.1. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). Notoriamente, l'aggiudicazione può essere conseguita soltanto dalle offerte conformi alle prescrizioni di gara, che costituiscono la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Lo esigono il principio generale di legalità dell'amministrazione e quello di parità di trattamento, richiamato dall'art. 1 lett. c LCPubb.
2.2. Nel caso concreto, l'ULSA ha anzitutto ritenuto che l'offerta della L__________ fosse da escludere perché i risultati delle analisi del materiale estratto dalla cava, richiesti dalla pos. 252.120 del capitolato, non concernono la cava ex G__________, indicata dalla ricorrente nell'allegato 3 del capitolato d'appalto, bensì un'altra cava d'estrazione.
La tesi non è suffragata da sufficienti accertamenti. Nemmeno l'ULSA, in sede di risposta al ricorso indica da quale altra cava sarebbe provenuto il materiale che la M__________ SA, ora proprietaria della cava in questione, ha sottoposto nel 1979 per analisi alla Bautechnische Veruchs- und Forschungsanstalt di Salisburgo.
Se l'ULSA dubitava che il materiale analizzato da quell'istituto provenisse dalla cava suddetta, avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni o svolgere più approfonditi accertamenti. Non poteva semplicemente escludere l'offerta della L__________. L'offerta, munita di un certificato di analisi, era conforme alle esigenze del capitolato. Il fatto che questo risalisse al 1979 non costituiva un valido motivo per escluderla. Il capitolato non poneva al riguardo alcun limite temporale. Se l'ULSA riteneva che la qualità del granito estratto dalla cava ex G__________ si fosse nel frattempo modificata, avrebbe dovuto sollecitare la ricorrente a produrre un'analisi più recente.
Priva di fondamento è d'altro canto la pretesa dell'ULSA di escludere la L__________ perché non avrebbe nulla a che vedere con la M__________, che estrae dalla cava ex G__________, di cui è proprietaria, il materiale oggetto dell'offerta. Il capitolato, pur escludendo il subappalto, ammetteva in effetti espressamente che il prodotto offerto, fosse estratto e lavorato da terzi (cfr. pos. 226.200 ed allegato 3). È peraltro più che dubbio che la ricorrente non abbia nulla a che vedere con la G__________ SA.
Per le stesse considerazioni, destituiti di qualsiasi fondamento sono gli ulteriori due motivi addotti dall'ULSA per suffragare l'esclusione della L__________. Il capitolato non esigeva che la ditta fornitrice degli elementi in pietra naturale oggetto della commessa fosse proprietaria della cava da cui vengono estratti. Né esigeva che i concorrenti fossero titolari del laboratorio in cui il materiale estratto viene lavorato.
Parimenti, non sono atti a giustificare tale provvedimento gli ulteriori motivi addotti dall'ULSA in questa sede con riferimento all'analisi dei prezzi ed alle maestranze. Le riserve espresse dall'autorità in merito all'attendibilità dell'analisi dei prezzi richiesta all'insorgente non giustificano l'esclusione. L'esclusione per sottocosto è per principio data soltanto in caso di concorrenza sleale. Ipotesi, questa, che nemmeno l'ULSA prefigura. Altrettanto insufficienti a giustificare il provvedimento censurato sono le qualifiche del personale. Oggetto del concorso in esame non è una commessa edile, ma una fornitura, ossia una compravendita di elementi in pietra naturale lavorati. Il ruolo delle maestranze è quindi sostanzialmente irrilevante.
La decisione di esclusione non regge dunque alle critiche dell'insorgente.
3. Aggiudicazione alla CO 2
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 1 cifra 6 RLCPubb, sono escluse le offerte mancanti delle firma richieste.
La firma dell'offerta, quantomeno laddove è espressamente richiesta dal capitolato, costituisce una formalità essenziale, la cui inadempienza comporta l'esclusione dell'offerta stessa dall'aggiudicazione. Lo esige anzitutto il principio di legalità, che vincola tanto i concorrenti, quanto il committente alle prescrizioni fissate dal bando di concorso.
3.2. Nel caso concreto, l'offerta della ditta CO 2 è in più punti priva delle firme richieste. La firma manca in particolare:
· sul frontespizio del modulo d'offerta, ove viene indicato l'importo complessivo dell'offerta;
· alla posizione 990 conferma, firma del capitolato (pag. 14) ove il concorrente era tenuto a dichiarare di aver preso atto delle disposizioni sopraelencate e di aver inoltrato l'offerta sulla base delle stesse, che alla delibera avrebbero formato parte integrante del contratto d'appalto;
· in calce all'allegato 1 (pag. 26), attestante i termini di fornitura;
· in calce all'allegato 2 (pag. 27), relativo alla formazione degli apprendisti
· in calce all'attestato di conformità (allegato 3, pag. 28) nel quale il concorrente forniva le indicazioni relative alla cava d'estrazione del materiale ed al laboratorio in cui sarebbe stato lavorato.
Le mancanze summenzionate, gravi ed evidenti, sorprendentemente sfuggite al vaglio dell'ULSA, bastano da sole a giustificare l'esclusione dell'offerta della CO 2. Già per questo motivo la decisione di aggiudicazione può essere annullata, senza che occorra verificare anche la veridicità, revocata in dubbio dalle ricorrenti, delle indicazioni che l'aggiudicataria ha fornito in merito al laboratorio in cui era prevista la lavorazione del materiale.
4. Sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti. Quello della L__________ interamente, quello della O__________ parzialmente, poiché, essendo riammessa l'offerta della L__________, va respinta la domanda di aggiudicarle direttamente la commessa. La decisione censurata e gli atti sono rinviati al committente, affinché, esperiti eventuali ulteriori accertamenti sull'offerta della L__________, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 25, 26, 31, 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso della L__________ SA è accolto.
Il ricorso della O__________ SA è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 ottobre 2005 del municipio di Osogna è annullata,
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente CO 2.
3. Il committente e la CO 2 verseranno alla ricorrente L__________ SA fr. 1'500.- in ragione di metà ciascuno a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: |
|
|
terzi implicati |
1. Ongaro & CO SA, 6705 Cresciano, 2. Giannini Graniti SA, 6527 Lodrino, 3. Municipio di Osogna, 6703 Osogna, 4. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario