Incarto n.
52.2005.362

 

Lugano

7 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4951) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso lCO 1 con cui veniva ordinato l'allontanamento di liquidi maleodoranti depositati sul fondo part. n. 1035 RF;

 

 

viste le risposte:

-    15 novembre 2005 del CO 1;

-    15 novembre 2005 del CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

RI 1, qui ricorrente, è usufruttuario del fondo part. n. __________ RF di __________ che confina con il mappale n. __________ RF ed è situato nella zona R4 del PR;

 

che il 24 giugno 2005, il medico delegato ha constatato che sul fondo dell'insorgente, a confine con la part. n. __________ RF, erano presenti due bidoni contenenti liquidi maleodoranti e cinque contenitori per il compostaggio che emanavano odori molesti per il vicino e attiravano numerosi insetti;

 

che il 4 luglio 2005 il CO 1, a seguito di detto sopralluogo e sulla base dell'art. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ha ordinato all'insorgente, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare i bidoni e i contenitori per i rifiuti vegetali;

 

che con giudizio 18 ottobre 2005 il CO 2 ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e ha confermato il succitato ordine poiché provvisto di sufficiente base legale, giustificato da un interesse pubblico e adeguato oltre che idoneo a tutelare l'igiene pubblica;

 

che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e dichiarando che non vi sarebbero bidoni da eliminare;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che innanzitutto risultano improponibili dinanzi a questo tribunale le varie critiche sollevate dall'insorgente in merito all'operato del sindaco, dal momento che le stesse, oltre ad essere al limite della sconvenienza, nulla hanno a che vedere con l'oggetto della lite, il quale concerne unicamente la questione di sapere se la risoluzione municipale litigiosa sia legittima;

 

che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra cui la tutela della pubblica salute ed igiene, e può quindi adottare misure per regolare i depositi di letame e immondizie, la nettezza urbana ecc. (cpv. 2 lett. b e art. 24 RALOC);

 

che la norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura, né le modalità degli interventi ammissibili (STA del 2 marzo 2005 in re H.);

 

che il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);

 

che, nel caso concreto, il ricorso alla clausola generale di polizia da parte del municipio è sufficientemente giustificato, ritenuto che la presenza dei bidoni maleodoranti metteva seriamente in pericolo la salute e l'igiene pubblica, in particolare quella del confinante;

 

che l'ordine impugnato non si rivela peraltro particolarmente severo, imponendo unicamente di allontanare i bidoni maleodoranti e di spostare dal confine i contenitori del compostaggio;

 

che la misura costituisce certamente l'ultima ratio atteso che non vi sono provvedimenti meno incisivi in grado di produrre gli effetti auspicati;

 

che il fatto che il ricorrente dimostri di aver eliminato tali bidoni tramite documentazione fotografica posteriore all'ordine censurato non rende la decisione infondata; l'agire dell'insorgente, che mai prima d'ora aveva contestato le risultanze del sopralluogo e quindi la presenza di tali bidoni, è invece atto a confermare la correttezza di tale ingiunzione;

 

che pertanto il giudizio del CO 2 e l'ordine del municipio meritano di essere confermati;

 

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 107 e 208 LOC; 24 RALOC, 18, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto .

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria