Incarto n.
52.2005.375

 

Lugano

20 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 novembre 2005 del municipio di Monte Carasso che delibera alla ditta CO 3 i lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento della scuola d'infanzia;

 

 

viste le risposte:

-    30 novembre 2005 dell'ULSA;

-      7 dicembre 2005 del municipio di Monte Carasso;

 

preso atto dello scritto 14 dicembre 2005 della ricorrente;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 31 agosto 2005 il municipio di Monte Carasso ha invitato sei ditte di costruzioni metalliche, fra cui la ricorrente RI 1, a presentare un'offerta per i lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento della scuola d'infanzia;

 

che la posizione 252.140 del capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare fra l'altro anche la dichiarazione della commissione paritetica competente attestante il rispetto dei contratti collettivi vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa;

 

che valutate le offerte pervenutegli, il 14 novembre 2005 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 3, A__________, risultata prima in graduatoria con 92.0 punti con un'offerta di fr. 493'406.20;

 

che con la stessa decisione l'autorità comunale ha invece scartato l'offerta della ditta RI 1 perché conteneva alcune riserve di esecuzione su certe posizioni del capitolato;

 

che contro la predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo come la ditta CO 3 possa aver allegato all'offerta la dichiarazione della commissione paritetica del cantone Ticino attestante il rispetto del CCL del ramo;

 

che il ricorso è avversato dal municipio e dall'ULSA con argomenti che saranno semmai ripresi più avanti, mentre la CO 3 non ha preso posizione;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata;

 

che in quanto partecipante scartata dal concorso, la ricorrente è legittimata a censurare l'aggiudicazione soltanto se riesce a contestare con successo la decisione di escluderla dalla gara;

 

che non solo la RI 1 non chiede, nemmeno implicitamente, che la decisione di aggiudicazione sia annullata, ma non tenta nemmeno di contestare la decisione del municipio di scartare la sua offerta;

 

che l'ulteriore scritto del 14 dicembre 2005 della ricorrente non permetti di giungere a diversa conclusione;

 

che, stando così le cose, il ricorso, benché tempestivo va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;

 

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa e non al valore della commessa (0.5 mio), è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm; 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario