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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 21 novembre 2005 di
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contro |
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la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5119) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 1. settembre 2005 con cui il CO 1 gli ha inflitto una multa di fr. 4’000.- per violazione della LE; |
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 5 dicembre 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell’ambito dei lavori di riattamento di uno stabile del nucleo di __________, il ricorrente, avv. RI 1, si è scostato dai piani approvati, innalzando la facciata rivolta verso valle di circa 80 cm e spostando il colmo del tetto di circa 90 cm verso sud;
che con giudizio 21 dicembre 2004 questo tribunale ha confermato la decisione 28 settembre 2004 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso inoltrato dall’avv. RI 1 con la decisione 29 luglio 2004 mediante la quale il municipio gli aveva negato la licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;
che il 20 gennaio 2005 il comune di __________ ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un’autorità (art. 292 CP);
che dieci giorni dopo il ricorrente ha querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d’ufficio, abuso d’autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;
che il 27 luglio 2005 il municipio ha notificato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver eseguito opere edilizie senza la necessaria autorizzazione;
che con osservazioni del 19 agosto 2005 l’avv. RI 1 ha ricusato il sindaco per grave inimicizia ed ha chiesto che il procedimento fosse abbandonato;
che, ignorata l’istanza di ricusa, il 1° settembre 2005 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 4’000.- per violazione della LE;
che, dopo aver assunto informazioni sui procedimenti penali in corso, il Consiglio di Stato ha escluso che fossero dati gli estremi per ricusare il sindaco;
che, esaminato il merito del ricorso, il Governo ha poi confermato il decreto di multa, respingendo le eccezioni contro di esso sollevate dal ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa;
che l’insorgente contesta anzitutto gli accertamenti esperiti dal Servizio dei ricorsi presso le autorità penali per verificare se fossero dati gli estremi della ricusa;
che nel merito della multa, l’avv. RI 1 ripropone e sviluppa poi in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni; ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 145 LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente, colpito dal decreto di multa, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che non è in effetti compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle evidenti lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato, che, consultati gli atti dei procedimenti penali pendenti, di cui si è detto in narrativa, ha completamente omesso di documentare le risultanze degli accertamenti esperiti, acquisendo in particolare all’incarto almeno una copia degli atti visionati e dando nel contempo alle parti l’opportunità di pronunciarsi in proposito;
che, quando l’istanza inferiore ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura, l’art. 65 cpv. 2 PAmm permette in effetti a questo tribunale di annullare in ordine la decisione impugnata e di rinviare gli atti al iudex a quo, affinché, posto rimedio al difetto, emani un nuovo giudizio;
che, giusta l’art. 32 cpv. 1 PAmm, valgono per i membri delle autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa previsti dal Codice di procedura civile; in caso di contestazione decide l’autorità superiore o, trattandosi di un membro di una autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi;
che, nel caso concreto, con le osservazioni al rapporto di contravvenzione notificatogli, l’avv. RI 1 aveva ricusato il sindaco, adducendo in particolare il motivo della grave inimicizia previsto dall’art. 27 lett. a CPC;
che, essendo il sindaco membro di un’autorità collegiale, l’istanza di ricusa, contestata per atti concludenti dall’interessato, avrebbe dovuto essere decisa dal municipio in assenza di quest’ultimo (art. 32 cpv. 1 PAmm);
che il municipio ha semplicemente ignorato l’istanza di ricusa, emanando il decreto di multa;
che questa palese violazione di formalità essenziali giustificava da sola l’accoglimento del ricorso interposto dall’avv. RI 1 contro la multa, con conseguente rinvio degli atti al municipio, affinché statuisse anzitutto sulla domanda di ricusa del sindaco;
che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando tanto il giudizio governativo impugnato, quanto il controverso decreto di multa e rinviando, per economia di giudizio, gli atti direttamente al municipio, affinché si determini nuovamente in merito al procedimento contravvenzionale promosso a carico dell’insorgente, statuendo anzitutto sulla domanda di ricusa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 32 cpv. 1 PAmm;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 32, 43, 46, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto .
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5119) e la decisione 1. settembre 2005 del CO 1;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché si determini nuovamente in merito al procedimento contravvenzionale promosso a carico dell’insorgente.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
; ; ;
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario