Incarto n.
52.2005.379

 

Lugano

23 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 18 novembre 2005 di

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5121) che respinta l’istanza di ricusa inoltrata dall’insorgente nei confronti del sindaco di __________, annulla la decisione 5 dicembre 2004 con cui il municipio di quel comune gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone dello stabile di cui è proprietario nel nucleo del paese (part. 161);

 

 

viste le risposte:

-    29 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

-      5 dicembre 2005 del CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il ricorrente, avv. RI 1, sta riattando uno stabile del nucleo di Indemini (part. 161); i lavori procedono a rilento per cause che non occorre qui illustrare;

 

che il 5 dicembre 2004 il municipio gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone siccome pericolanti;

 

che l'avv. RI 1 ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato; ricusato il sindaco, ha chiesto che l’ordine fosse annullato;

 

che il 20 gennaio 2005 il comune di Indemini ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un'autorità (art. 292 CP);

 

che dieci giorni dopo il ricorrente ha querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d'ufficio, abuso d'autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;

 

che, respinta l’istanza di ricusa, il Governo ha annullato l’ordine censurato, poiché il municipio non avrebbe comprovato la pericolosità del ponteggio e del balcone; al ricorrente non ha assegnato indennità per ripetibili, né ha motivato il rifiuto;

 

che contro il predetto giudizio governativo l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia accolta l’istanza di ricusa e che, confermato l’an-nullamento dell’ordine censurato, gli sia accordata un’indennità per ripetibili;

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente dal comune, che contesta succintamente le tesi dell’insorgente;

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

 

che il ricorrente è legittimato a contestare il giudizio governativo in oggetto unicamente nella misura in cui gli nega un’indennità per ripetibili, omettendo di motivare il rifiuto;

 

che, avendo comunque ottenuto che l’ordine impugnato fosse annullato, il ricorrente non ha in effetti alcun  interesse degno di protezione a sottoporre a verifica la decisione del Consiglio di Stato di respingere la domanda di ricusa del sindaco (cfr. art. 44 PAmm);

 

che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

 

che l’indennità per ripetibili è adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vittoriosa per assicurare una conveniente tutela dei suoi interessi davanti all’autorità di ricorso (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 31 PAmm, n. 3); anche l’avvocato che agisce in causa propria ne ha diritto (RDAT I-1993 n. 21); 

 

che, in concreto, l’avv. RI 1 ha parzialmente vinto il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la decisione con cui il CO 1 gli aveva ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone pericolante;

 

che, entro questi limiti, l'insorgente aveva dunque diritto a vedersi riconosciuta un’indennità per le spese sostenute per difendere i suoi interessi;

 

che il Consiglio di Stato non solo non gliel’ha assegnata, ma non ha nemmeno motivato il rifiuto di concedergliela;

 

che, su questo punto, il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio censurato con un dispositivo che condanni il comune a versare al ricorrente un’indennità per ripetibili;

 

che, considerata la semplicità della fattispecie, un'indennità di
fr. 300.- appare ragionevolmente commisurata al dispendio effettivamente occorrente per tutelare gli interessi del ricorrente;

 

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 32, 43, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5121) è completata nel senso che il __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 100.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

;

.

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. municipio di Indemini, 6571 Indemini,

2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario