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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 18 novembre 2005 di
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contro |
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la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5121) che respinta l’istanza di ricusa inoltrata dall’insorgente nei confronti del sindaco di __________, annulla la decisione 5 dicembre 2004 con cui il municipio di quel comune gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone dello stabile di cui è proprietario nel nucleo del paese (part. 161); |
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 5 dicembre 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, avv. RI 1, sta riattando uno stabile del nucleo di Indemini (part. 161); i lavori procedono a rilento per cause che non occorre qui illustrare;
che il 5 dicembre 2004 il municipio gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone siccome pericolanti;
che l'avv. RI 1 ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato; ricusato il sindaco, ha chiesto che l’ordine fosse annullato;
che il 20 gennaio 2005 il comune di Indemini ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un'autorità (art. 292 CP);
che dieci giorni dopo il ricorrente ha querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d'ufficio, abuso d'autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;
che, respinta l’istanza di ricusa, il Governo ha annullato l’ordine censurato, poiché il municipio non avrebbe comprovato la pericolosità del ponteggio e del balcone; al ricorrente non ha assegnato indennità per ripetibili, né ha motivato il rifiuto;
che contro il predetto giudizio governativo l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia accolta l’istanza di ricusa e che, confermato l’an-nullamento dell’ordine censurato, gli sia accordata un’indennità per ripetibili;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente dal comune, che contesta succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che il ricorrente è legittimato a contestare il giudizio governativo in oggetto unicamente nella misura in cui gli nega un’indennità per ripetibili, omettendo di motivare il rifiuto;
che, avendo comunque ottenuto che l’ordine impugnato fosse annullato, il ricorrente non ha in effetti alcun interesse degno di protezione a sottoporre a verifica la decisione del Consiglio di Stato di respingere la domanda di ricusa del sindaco (cfr. art. 44 PAmm);
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che l’indennità per ripetibili è adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vittoriosa per assicurare una conveniente tutela dei suoi interessi davanti all’autorità di ricorso (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 31 PAmm, n. 3); anche l’avvocato che agisce in causa propria ne ha diritto (RDAT I-1993 n. 21);
che, in concreto, l’avv. RI 1 ha parzialmente vinto il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la decisione con cui il CO 1 gli aveva ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone pericolante;
che, entro questi limiti, l'insorgente aveva dunque diritto a vedersi riconosciuta un’indennità per le spese sostenute per difendere i suoi interessi;
che il Consiglio di Stato non solo non gliel’ha assegnata, ma non ha nemmeno motivato il rifiuto di concedergliela;
che, su questo punto, il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio censurato con un dispositivo che condanni il comune a versare al ricorrente un’indennità per ripetibili;
che, considerata la semplicità della
fattispecie, un'indennità di
fr. 300.- appare ragionevolmente commisurata al dispendio effettivamente
occorrente per tutelare gli interessi del ricorrente;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 32, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5121) è completata nel senso che il __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 100.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. municipio di Indemini, 6571 Indemini, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario