Incarto n.
52.2005.398

 

Lugano

12 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 dell'

 

 

 

RI 1

rappr. dal RA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 16 novembre 2005 (n. 40) del Dipartimento delle istituzioni che ha accolto il reclamo della CO 1 contro due fatture emesse dall'Azienda elettrica comunale di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che nel comune di __________ la distribuzione di energia elettrica è gestita da un'apposita azienda municipalizzata (Azienda elettrica comunale AEC), la quale fornisce l'energia elettrica al condominio __________ di proprietà della relativa CO 1;

 

che per il periodo 2001/2004 il condominio __________ ha regolarmente saldato le fatture emesse dall'AEC;

 

che il 24 gennaio 2005 l'AEC ha informato il quest'ultimo di alcuni degli errori nella fatturazione, per il periodo 2001/2004, relativa alla fornitura di energia elettrica per la piscina e gli appartamenti del Condominio;

 

che il 30 maggio 2005 l'AEC ha pertanto notificato al condominio __________ due ulteriori fatture per complessivi fr. 49'688,55 (cfr. fattura n. 9.05: piscina; fattura n. 10.5: appartamenti);

 

che, adito con reclamo dalla comunione dei condomini, il Dipartimento delle istituzioni, con decisione 16 novembre, ha annullato entrambe le fatture;

 

che contro il predetto giudizio dipartimentale l'AEC, rappresentata dal RA 1, insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);

 

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorso inammissibili o manifestamente infondati;

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 LMSP (legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907);

 

che all'azienda municipalizzata AEC rappresentata dal RA 1, qui insorgente, va per contro negata la legittimazione a ricorrere;

 

che le aziende comunali municipalizzate secondo la LMSP, in quanto organizzate separatamente, sono istituzioni di diritto pubblico comunali senza personalità giuridica (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 1204 con riferimenti);

 

che neppure il municipio, che è soltanto l'organo esecutivo del comune, è legittimato (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina);

 

che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo severo; non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

 

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso inoltrato dall'AEC rappresentata dal RA 1, va quindi dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 40 LMSP; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

, composta da:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

12. CO 12

13. CO 13

14. CO 14

15. CO 15

16. CO 16

17. CO 17

18. CO 18

19. CO 19

20. CO 20

21. CO 21

22. CO 22

23. CO 23

24. CO 24

25. CO 25

26. CO 26

27. CO 27

28. CO 28

29. CO 29

30. CO 30

31. CO 31

32. CO 32

33. CO 33

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 patrocinati da: PA 1

34. CO 34

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria