Incarto n.
52.2005.399

 

Lugano

25 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 novembre 2005 (n. 5417) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame presentato dal ricorrente contro la risoluzione 15 luglio 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il permesso edilizio in sanatoria per la realizzazione di un parcheggio fuori dalla zona edificabile (part. 999 RFD di Brissago);

 

 

viste le risposte:

-    13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    21 dicembre 2005 del CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     Dal 1975 RI 1 è proprietario della part. 999 RFD di __________, su cui sorgono un'abitazione secondaria e due rustici. Il fondo è situato fuori della zona edificabile, ha carattere parzialmente forestale, e confina a N con la soprastante strada comunale. Nell'area boschiva confinante con la strada, il precedente proprietario aveva realizzato senza permesso un posteggio sorretto a valle da una muratura di sostegno. Nel corso del 2003 il ricorrente ha ristrutturato senza permesso tale manufatto, rinforzandone la base e posando una nuova soletta in calcestruzzo. Sollecitato dall'autorità comunale, il 22 luglio 2004 l'insorgente ha chiesto il permesso in sanatoria per la ristrutturazione del posteggio. Preso atto del preavviso negativo espresso dal Dipartimento del territorio, con risoluzione 15 luglio 2005 il municipio di CO 1 ha negato al ricorrente il permesso richiesto.

 

 

B.     Con giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione municipale, respingendo il ricorso interposto da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, non essendo ad ubicazione vincolata. Ha inoltre escluso che potesse essere autorizzato secondo l'art. 24c LPT, in quanto il posteggio originario non era mai stato autorizzato.

 

 

                                  C.   Contro il suddetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga rilasciata la licenza edilizia richiesta.

                                         Ritenuto che l'opera non ha comportato alcun dissodamento del fondo in questione, essa andrebbe autorizzata in virtù della tutela delle situazioni acquisite giusta l'art. 24c LPT.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di CO 1, con argomenti che verranno eventualmente analizzati nel seguito.

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Esso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo invocato dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici o impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 LPT). Nel bosco, l'autorizzazione ordinaria può essere rilasciata soltanto per edifici o impianti a carattere forestale e soltanto dopo aver sentito l'autorità forestale cantonale competente (art. 14 cpv. 1 OFo). In questo caso non è necessaria un'autorizzazione di dissodamento (cfr. art. 4 lett. a OFo). Edifici e impianti non forestali possono invece beneficiare soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss LPT. La loro realizzazione presuppone inoltre un'autorizzazione di dissodamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo. Per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali tale autorizzazione non è invece necessaria (cfr. art. 4 lett. a OFo). In questo caso, la licenza edilizia può però essere rilasciata soltanto d’intesa con l’autorità forestale cantonale competente, che può in particolare subordinare l'intervento a oneri e condizioni giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo (art. 14 cpv. 2 Ofo; cfr. sull'argomento Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, N. 470 e 479).

                                         Secondo il principio della coordinazione materiale e formale sancito dall'art. 25a LPT, ogni intervento edilizio deve essere esaminato alla luce di tutte le prescrizioni del diritto federale che disciplinano la pianificazione territoriale, la protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente e della foresta. L'esame dev'essere eseguito nell'ambito di una procedura che permetta di valutare globalmente tutti gli interessi in gioco e di assicurare una determinata coordinazione tra le diverse autorità chiamate ad esprimersi sull'intervento (cfr. RDAT II-1997 N. 66, consid. 3b e rinvii). In materia forestale l'art. 11 cpv. 2 LFo dispone che se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un’autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d’intesa con l’autorità forestale competente.

 

2.2. In concreto, il posteggio è stato realizzato pressoché interamente nella zona forestale. Lo si deduce dal confronto dei piani con la planimetria allegata alla decisione 16 dicembre 2004 con cui la Sezione forestale ha accertato il carattere parzialmente boschivo della part. 999. L'intervento non è conforme alla zona forestale in cui è inserito. Non può dunque beneficiare di un permesso edilizio ordinario secondo l'art. 22 LPT, bensì soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss LPT. Il ricorrente non ha tuttavia chiesto né ottenuto l'autorizzazione al dissodamento (art. 5 cpv. 2 LFo), necessaria per la realizzazione del posteggio (cfr. in proposito STA 28.9.2005, inc. n. 52.2005.177, consid. 2a e 4.6.). Contrariamente a quanto egli assume, è irrilevante che il controverso manufatto non abbia comportato l'asporto di vegetazione forestale. Secondo la definizione legale dell'art. 4 LFo costituisce infatti dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo. Ritenuto che l'autorità forestale cantonale competente, ovvero il Dipartimento del territorio (art. 8 cpv. 5 RLCFo), non si è formalmente espresso sull'intervento sotto il profilo del diritto forestale, esso non può essere autorizzato nemmeno dal profilo di quello edilizio. Lo esige il principio del coordinamento previsto dal diritto federale.

 

 

                                   3.   Sebbene sulla scorta di considerazioni diverse da quelle addotte dal Consiglio di Stato, il ricorso deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario verificare nel dettaglio se siano adempiute o meno le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 ss LPT. Resta riservata la facoltà del ricorrente di presentare una nuova domanda di costruzione insieme ad un'istanza di dissodamento all'autorità forestale cantonale competente, ovvero alla Sezione dell'agricoltura (art. 8 cpv. 5 RLCFo).

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24c, 25a LPT; 5, 11, 16 LFo; 4, 14 Ofo; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                     

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

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Ufficio dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario