Incarto n.
52.2005.407

 

Lugano

5 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 novembre 2005 (n. 011/2005) della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) con ha cancellato la ricorrente dall'albo delle imprese;

 

 

vista la risposta 21 dicembre 2005 della CV-LEPIC;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che la ditta RI 1, qui ricorrente, è iscritta all'albo delle imprese dal 1. dicembre 1999;

 

che il 31 gennaio 2002 la CV-LEPIC, vista la cessazione dell'attività da parte del responsabile tecnico, ha chiesto alla ricorrente di indicare un nuovo nominativo entro il 28 febbraio 2002;

 

che l'insorgente, dopo aver indicato una serie di responsabili tecnici non idonei, ha presentato la candidatura di __________;

 

che il 26 settembre 2005 la CV-LEPIC ha respinto la suddetta candidatura ritenuto che il tecnico avrebbe potuto iniziare la propria attività unicamente nel mese di giugno 2006 e ha imposto la presentazione di un'altra persona entro il 30 settembre 2005, pena la cancellazione immediata della ditta dall'albo delle imprese;

 

che, avendo l'insorgente unicamente chiesto un'ulteriore moratoria confermandosi nella scelta di __________, la CV-LEPIC, con decisione 25 novembre 2005, ha cancellato la RI 1 dall'albo delle imprese;

 

che la ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza venga annullata; in particolare la ricorrente sostiene che non sia stato rispettato il diritto di essere sentita e che si giustificherebbe un'ulteriore proroga per l'entrata in funzione di __________; non da ultimo anche i candidati __________ avrebbero le qualifiche per diventare responsabili tecnici, l'ultimo semplicemente abbisognerebbe di un periodo di pratica; infine l'insorgente asserisce che tali disposizioni legali sarebbero contrarie alla libertà economica e alla Legge federale sul mercato interno;

 

che con risposta 21 dicembre 2005 la CV-LEPIC chiede la reiezione del gravame in quanto nessuno dei candidati proposti sarebbero attualmente idonei e un'ulteriore proroga risulterebbe pertanto ingiustificata;

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC; la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;

 

che, giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC, hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore;

 

che dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore i titolari di un diploma:

a)     di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;

b)     di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti del registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;

c)      federale di impresario costruttore;

d)     rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri, Lugano;

e)     rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia;

e oltre a ciò è richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 1 e 3 LEPIC);

 

che, conformemente al cpv. 3 dell'art. 3 LEPIC, il titolare e membro dirigente deve inoltre partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa dedicandovi la propria attività;

 

che, giusta l'art. 13 LEPIC, sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano più alcuna attività per un periodo di tre anni;

 

che la cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate;

che __________ in quanto detentore di un diploma di disegnatore cemento armato e genio civile non adempie i requisiti professionali suesposti e non può pertanto essere iscritto quale responsabile tecnico dell'impresa;

 

che la candidatura di __________ non può attualmente essere presa in considerazione in quanto sprovvisto della necessaria esperienza triennale richiesta dalla legge;

 

che a __________, potendo egli entrare in servizio presso l'impresa ricorrente unicamente a far tempo dal mese di giugno 2006, manca il requisito secondo cui il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione della ditta dedicandovi la propria attività;

 

che, facendo attualmente difetto tale presupposto, __________ non può essere accettato quale responsabile tecnico;

 

che la legge non prevede una possibile moratoria per la cancellazione dall'albo delle imprese qualora venga a mancare il responsabile tecnico e di conseguenza l'impresa non sia più conforme ai dettami legali;

 

che, ritenuto il lungo lasso di tempo trascorso dalle dimissioni dell'ultimo responsabile tecnico fino alla cancellazione della RI 1 dall'albo, la misura adottata dalla CV-LEPIC non risulta per nulla sproporzionata;

 

che la CV-LEPIC ha cancellato l'impresa ricorrente dall'albo delle imprese dopo averle nuovamente offerto la possibilità di presentare un'altra candidatura, offrendole quindi un'ulteriore occasione per essere sentita;

 

che nemmeno le generiche censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla libertà economica e alla LMI possono trovare accoglimento;

 

che difatti l'imposizione di requisiti professionali minimi, accompagnati da una pratica di almeno tre anni quali dirigente di cantiere, è compatibile con la Costituzione; tale limitazione si fonda su una base legale chiara e ancorata in una legge formale, è sorretta da un preminente interesse pubblico, è rispettosa dei contenuti essenziali della libertà di commercio, è proporzionata al fine perseguito e tratta su di un piano di uguaglianza tutti coloro che esercitano la professione di impresario costruttore (cfr. Rapporto 4361 del 12 settembre 1997 della Commissione di legislazione sul messaggio 7 febbraio 1995 concernente la modifica della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, n. 2.5.1.);

 

che la LMI, in quanto legge quadro volta a sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all'armonizzazione delle condizioni d'acceso al mercato (FF 2000 pag. 5277), e quindi riguardante unicamente fattispecie a carattere intercantonale, non è nemmeno applicabile al caso concreto;

 

che stante quanto precede, la decisione non presta il fianco a critiche di sorta, il ricorso deve pertanto essere respinto;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

;

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria