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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 25 gennaio 2005 (n. 331) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso inoltrato contro la risoluzione 14 luglio 2004 con cui il municipio di CO 3 ha concesso la licenza edilizia in sanatoria per l’edificazione di due comignoli sul tetto dell’edificio di proprietà della resistente CO 2 (part. n. 575 RF, __________); |
viste le risposte:
- 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;
- 2 marzo 2005 di CO 2;
- 8 marzo 2005 del municipio di CO 3;
- 13 marzo 2005 della CO 1;
- 14 marzo 2005 del Dipartimento del Territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Ottenuta la licenza edilizia 13 aprile 2000, CO 2 ha ristrutturato nel 2001 lo stabile di sua proprietà ubicato sul fondo n. 575 RF di __________.
Con decisione 29 aprile 2003 emanata su ricorso di RI 1, proprietaria contermine (part. n. 570 RF), il Governo ha ordinato all’interessata di chiedere l’autorizzazione in sanatoria per la presenza di due comignoli di camini a legna e di uno sfiatatoio della ventilazione per i due nuovi gabinetti che non erano indicati nei progetti presentati con la domanda di costruzione del 2000.
B. La procedura della notifica 22 maggio 2003 per i tre corpi tecnici mancanti a cui si è opposta il 10 luglio 2003 la ricorrente, è sfociata il 14 luglio 2004 nel rilascio all’impresa __________ della licenza edilizia in sanatoria. Osteggiando detta concessione, la soccombente è insorta davanti al Governo sostenendo che i comignoli e l’altro sbocco non superano di almeno mezzo metro il colmo del tetto come previsto dalle Raccomandazioni edite dall’UFAFP concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti (RAlt), causandole così immissioni moleste di fumo e di odori.
C. Con decisione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 e confermato la concessione della licenza. Il Governo ha dapprima negato che vi fosse stata violazione del diritto d’essere sentito per non aver potuto visionare l’avviso cantonale che non è stato richiesto; poi ha ammesso che il municipio avrebbe dovuto interpellare il Dipartimento del territorio, per cui pendente causa l’autorità di prime cure ha sanato questo vizio raccogliendo l’avviso cantonale (positivo) 23 novembre 2004 e l’ha sottoposto alle parti per osservazioni. Ha sostenuto che le RAlt non hanno forza di legge, ma che sono vincolanti per il municipio. Dato lo sporadico utilizzo dei camini a legna e la loro ubicazione, la deroga concessa dal municipio sull’altezza minima dei comignoli va quindi confermata (24 cpv. 2 RAlt).
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato insieme al rilascio della licenza edilizia a posteriori.
La ricorrente osserva che il primo preavviso (negativo) 23 marzo 2004 della SPAAS era vincolante, perciò il municipio non poteva ignorarlo. Mette in dubbio la tesi della resistente sulla sporadicità dell’uso dei camini, fatta propria dal Governo per giustificare la deroga alle altezze, invocando la preminenza della protezione dell’ambiente, della salute e dell’igiene dalle molestie del fumo invadente sull’interesse privato della resistente.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono la resistente, che osserva che l’avviso cantonale 23 novembre 2004 ha correttamente evidenziato l’uso saltuario dei camini a giustificazione della deroga all’altezza, ed il municipio, secondo cui il preavviso 23 marzo 2004 non sarebbe vincolante, poiché la licenza edilizia in sanatoria è stata rilasciata con la procedura della notifica, che non obbliga a richiedere un avviso dipartimentale. La CO 1 ha esposto l’iter dei lavori di riattazione.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, in qualità di vicina già opponente e toccata dalla decisione impugnata, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso senza esperire alcun atto istruttorio supplementare (art. 18 PAmm).
2. 2.1. I camini a legna litigiosi, comprensivi di canna fumaria e comignolo, sono un'installazione fissa collegata in modo durevole alla costruzione e costituiscono quindi un impianto stazionario secondo l'art. 7 cpv. 7 LPAmb in relazione con l'art. 2 cpv. 1 OIAt (DTF 126 II 366 consid. 2b).
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le emissioni sono limitate da valori limite (lett. a) nonché da prescrizioni di costruzione e d'attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett. e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il principio di cui all'art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e pertanto proporzionati (cfr. Schrade/Loretan, Kommentar zum USG, ad art. 11, n. 34b; URP 1994 pag. 179).
In materia di inquinamento atmosferico, l'art. 6 cpv. 1 OIAt dispone che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Il capoverso 2 (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb) soggiunge che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico. A differenza dei camini industriali (cpv. 3), per i camini domestici la legislazione federale non ha stabilito quale debba essere la loro altezza.
Tuttavia, l'art. 36 cpv. 3 lett. c OIAt riserva al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la competenza di emanare disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (RAlt). Le stesse non hanno forza di legge, ma esprimono princìpi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale (art. 6 OIAt) e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del diritto (cfr. BVR 1993 pag. 218, consid. 3c; UFAFP, Promemoria 20.10.2000 sull'altezza minima dei camini per impianti a combustione di piccole dimensioni, n. 3). Per gli impianti a combustione di piccole dimensioni, la cifra 32 RAlt prevede che lo sbocco del camino deve superare di almeno 0,5 ml la parte più alta dell’edificio.
2.2. Oltre alle prescrizioni sulle altezze, i camini devono rispettare le normative sulla polizia del fuoco; la concorrenza fra di esse si risolve con l’esecuzione della norma più severa (cifra 13 RAlt). L’applicazione delle nome sulla polizia del fuoco è affidata al comune con il concorso del cantone (art. 41a cpv. 2 LE). Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche (art. 41d LE) ed il municipio attua i provvedimenti che la legge gli affida (art. 41c LE). L’art. 80 cpv. 1 del Regolamento edilizio __________ concernente la prevenzione contro gli incendi, prevede che i muri del fabbricato che contengono canne fumarie devono essere costruiti in solida muratura, le canne o i condotti saranno eseguiti in laterizi od altri materiali riconosciuti idonei. È raccomandata la formazione di canne fumarie per creare la possibilità d'allacciamento di eventuali stufe e cucine economiche. I fabbricati contigui devono essere separati da un muro massiccio tagliafuoco, dello spessore minimo di cm 30 non compreso l'intonaco (cpv. 2). La costruzione, la manutenzione e l'uso dei camini, nonché le installazioni per il riscaldamento, sono regolate dalle disposizioni della Legge cantonale sulla polizia del fuoco (cpv. 3), sostituita dal 1° gennaio 1997 dalla Legge sull’organiz-zazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (LLI), che rinvia ai summenzionati disposti della LE.
Per l’art. 81, l'uso dei camini e degli impianti analoghi non deve arrecare danno o molestia al vicinato, in particolare con emanazione di fumo, vapore, odore, polvere, ecc. il municipio imporrà le misure atte ad eliminare gli inconvenienti (cpv. 1). L'altezza dei camini che per giustificati motivi dovesse essere superiore al normale verrà stabilita caso per caso dal municipio (cpv. 2).
3. 3.1. Giusta l’art. 2 cpv. 4 OIAt, sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni (lett. a) o le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto (lett. b). Per l’art. 41g cpv. 2 LE, in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti, gli edifici e impianti esistenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni.
In discussione sono due comignoli antistanti la terrazza della ricorrente, che non sovrastano di almeno 50 cm l’altezza del colmo del tetto dell’edificio di CO 2, la quale li ha fatti ristrutturare nel 2001. In quanto impianti nuovi ai sensi della legislazione ambientale, i manufatti non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 11 OIAt nel caso in cui il risanamento non sia possibile dal punto di vista tecnico o dell'esercizio o non sia sopportabile economicamente. Le opere realizzate devono al contrario ossequiare senza riserve le nuove prescrizioni edificatorie sulla limitazione delle emissioni. Anche un eventuale risanamento dell'impianto preesistente dovrebbe essere di massima assoggettato alle disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 7 OIAt).
3.2. La difformità strutturale degli impianti per rapporto alle prescrizioni a cui soggiacciono è talmente importante che nemmeno una severa limitazione delle condizioni d'esercizio renderebbe la violazione irrilevante, perlomeno per gli interessi dei vicini. Neppure l’ipotesi di voler salvaguardare l’estetica del nucleo in cui è inserito l’edificio primeggia sull’esigenza, di gran lunga superiore, di proteggere l’ambiente e l’uomo da emissioni eccessive e pericolose. Le NAPR non prevedono nulla in merito all’altezza dei corpi tecnici di edifici preesistenti (art. 19). I comignoli vanno quindi innalzati fino a che la quota d'uscita del fumo non corrisponda alle finestre della ricorrente, prestando comunque attenzione ad adottare i necessari accorgimenti (forma, materiale e colore dei corpi) per infierire il meno possibile sul paesaggio.
Determinante è l'esistenza di emissioni rilevanti dal profilo ambientale, le quali, secondo il principio di prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche, indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb; DTF 124 II 219 consid. 8a pag. 232, DTF 117 Ib 28 consid. 6a). Un divieto assoluto d'utilizzo non avrebbe dunque alcun senso, oltre che ad essere difficile da far rispettare.
Ad ogni buon conto, l'utilizzo dei due camini a legna comporterebbe comunque gravi pregiudizi dal profilo della dispersione dei fumi, in special modo per la vicina ricorrente, dirimpettaia dei fumaioli e, soprattutto, della quota d’uscita del fumo. In tali circostanze, le prescrizioni costruttive previste dall'art. 6 cpv. 2 OIAt e dalle RAlt vanno quindi osservate senza eccezioni (STA del 6 maggio 2003 in re S., parz. pubbl. in: RtiD I-2004 n. 38 consid. 2 e 3, confermata con STF del 19 dicembre 2003, Inc. n. 1A.132/ 2003/bom).
3.3. Alle medesime conclusioni è peraltro giunto, in prima battuta (23 marzo 2004), anche il Dipartimento del territorio, preavvisando negativamente la domanda in sanatoria per violazione della cifra 32 RAlt, sostituita, in un secondo tempo (23 novembre 2004), da un preavviso favorevole, che tiene tuttavia conto soltanto di un uso saltuario dell’utilizzo dei due camini (cifra 24 RAlt), in quanto integrativo del riscaldamento a nafta.
A ragione l’insorgente sostiene che il municipio era tenuto ad integrare nella propria risoluzione le condizioni fissate dal Dipartimento del territorio, unico organismo competente ad applicare la legislazione ambientale (art. 6 cpv. 2 RLE ed allegato 1). Il suo parere, infatti, indipendentemente dal tipo di procedura adottata per la domanda di costruzione in sanatoria (ordinaria o notifica), è vincolante in virtù dell’art. 7 cpv. 2 LE. Il municipio non poteva dunque scostarsi dall’avviso negativo del dipartimento, rilasciando la licenza edilizia in discussione. L’Esecutivo comunale è incorso in un errore procedurale, che ha comportato un errato sviluppo dell’intera procedura pure davanti all’autorità di prime cure.
Infine, la censura di violazione del diritto d’essere sentito per non aver avuto accesso al primo avviso dipartimentale si rivela infondata, siccome la ricorrente ha ugualmente potuto ben esporre le proprie pertinenti argomentazioni davanti al Governo, come pure a riproporle in questa sede.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio impugnato.
Le spese e la tassa di giustizia delle due sedi sono poste a carico della resistente, soccombente (art. 28 PAmm). L’insorgente, patrocinata da un legale iscritto nell’apposito registro cantonale, ha diritto alle ripetibili di prima e seconda istanza, che sono accollate secondo soccombenza ad CO 2 (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIAt; 7, 21, 41a-41g LE; 6 RLE e allegato 1; cifre 13, 24 e 32 RAlt; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 331) e 14 luglio 2004 del municipio di CO 3 sono annullate.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico di CO 2, che rifonderà fr. 1'200.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria