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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5709) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 ottobre 2005 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, ha ordinato la confisca di 17 gatti di proprietà dell'insorgente; |
viste le risposte:
- 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
- 31 gennaio 2006 del DSS;
esperita un'udienza,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente RI 1 è proprietaria di 17 gatti, maschi e femmine, 11 dei quali adulti e 6 cuccioli. Risiede formalmente a Como in un appartamento di 115 mq, situato in via Zezio 45 ed è titolare di un permesso per confinanti (G).
Il 3 ottobre 2005, RI 1 stava rientrando in taxi al proprio domicilio, proveniente da Francoforte, dove aveva soggiornato per qualche tempo. Nell'auto trasportava i suoi 17 gatti, rinchiusi in 3 appositi contenitori a due posti ed in 2 contenitori a quattro posti. Giunta a Giubiasco, verso le 9 del mattino si è presentata all'ambulatorio della dr. med. vet. Donata Ghiringhelli, presso la quale si era già recata quattro settimane prima, allo scopo di far visitare e di sottoporre alle cure necessarie gli animali, che soffrivano di parassitosi e di congiuntivite. La dr. Ghiringhelli, reputando che le precarie condizioni di salute dei gatti fossero da attribuire al modo con cui la ricorrente li teneva, ha interpellato il veterinario cantonale, che, intervenuto per il tramite del suo aggiunto dr. med. vet. Luca Bacciarini nel pomeriggio di quello stesso giorno, ha ordinato verbalmente il sequestro degli animali.
Al provvedimento è seguita una decisione del 6 ottobre 2005, fondata sull'art. 25 LPDA, mediante la quale l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha ordinato la confisca dei gatti ed il loro affidamento a terzi dopo le cure del caso, riservandosi di pronunciare un divieto di tenuta di animali per tempo indeterminato (art. 24 LPDA), se in futuro le inadempienze di carattere gestionale rilevate in precedenza si fossero ripetute.
B. Con giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da RI 1.
Fondandosi anche su altri fatti risultanti dagli atti, il Governo ha in sostanza ritenuto che la ricorrente fosse effettivamente incapace di tenere e curare adeguatamente gli animali e che le cattive condizioni di salute in cui versavano fossero imputabili alle modalità di detenzione. Tanto il sequestro cautelativo, quanto la successiva confisca con affidamento a terzi costituirebbero dunque provvedimenti adeguati e giustificati.
C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione, in via principale di tutti i gatti, in via subordinata almeno di quelli adulti.
Rievocati i fatti salienti, la ricorrente eccepisce anzitutto un inesatto accertamento dei fatti. A Como, obietta, dispone di una comoda abitazione, che le consentirebbe di tenerli con cura. I veterinari che si sono occupati in passato degli animali non hanno mai trovato nulla da ridire sulla sua gestione. Gli altri fatti addebitati alla ricorrente non sarebbero comprovati e non le sarebbero stati opposti in modo da permetterle di difendersi. Gli accertamenti esperiti al momento del sequestro sarebbero carenti, poiché riguardano soltanto i cuccioli. Nulla dicono a proposito dei gatti adulti.
La decisione impugnata, prosegue l'insorgente, applicherebbe inoltre il diritto in modo erroneo. L’art. 25 LPDA non sarebbe applicabile agli stranieri in transito sul territorio svizzero. La confisca non sarebbe inoltre sorretta da un'adeguata base legale. Essa sarebbe inoltre contraria al principio di proporzionalità.
Il sequestro, conclude, sarebbe infine stato decretato in violazione di norme essenziali di procedura.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'UVC, che chiede la conferma del giudizio impugnato, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. Il 21 febbraio 2006 si è tenuta davanti al giudice delegato un'udienza, in esito alla quale è stato assegnato alla ricorrente un termine per prendere posizione sull’ulteriore documentazione prodotta dall’UVC con la risposta al ricorso.
Delle osservazioni presentate al riguardo dall'insorgente si dirà per quanto necessario qui appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 LCPDA. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm), alle quali la ricorrente ha peraltro rinunciato. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'autorità inferiore affinché, assunte prove mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2.2.1. L’art. 2 cpv. 1 LPDA esige che agli animali venga riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità. Chiunque si occupa di animali, soggiunge la norma (cpv. 2), deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere. Chiunque tiene un animale o lo custodisce, precisa l’art. 3 cpv. 1 LPDA, deve in particolare nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero. La libertà di movimento necessaria all’animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l’animale (art. 3 cpv. 2 LPDA).
Gli animali, dispone ulteriormente l’art. 1 OPAn, devono essere tenuti in un modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamen-to (cpv. 1). La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell’animale (cpv. 2). Gli animali devono essere approvvigionati regolarmente e sufficientemente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua (art. 2 cpv. 1 OPAn). La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute (art. 3 cpv. 1 OPAn).
2.2. Al fine di proteggere gli animali in modo efficace, l’art. 25 cpv. 1 LPDA obbliga l’autorità ad intervenire immediatamente se è accertato che sono gravemente trascurati o del tutto maltenuti. A tale scopo, le conferisce il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore. In caso di necessità, l’autorità viene inoltre abilitata a venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2).
L'autorità non deve comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento (DTF 2A. 618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; Antoine F. Goetschel, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.).
Il sequestro previsto dall'art. 25 cpv. 1 LPDA si configura come un provvedimento di natura essenzialmente cautelare, volta ad assicurare una protezione provvisoria degli animali, fintanto che non viene stabilito, mediante ulteriore decisione, quali misure devono essere adottate per ripristinare una situazione conforme al diritto (cfr. direttiva 800.103.02 Einschreiten bei stark vernach-lässigten Tieren del 20.4.1988 dell'UFVet; Goetschel, loc. cit., n. 5). Quali ulteriori provvedimenti entrano in considerazione la riduzione del numero di animali, misure costruttive, prescrizioni di gestione, igieniche o sanitarie, rispettivamente un divieto temporaneo o a tempo indeterminato di tenere animali (art. 24 LPDA).
L’art. 25 cpv. 1 LPDA non si limita comunque a conferire all'autorità il diritto di sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame attribuisce all’autorità anche il diritto di disporne, sottraendoli definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca.
Tanto i provvedimenti cautelari, quanto quelli volti a ristabilire l’ordine giuridico perturbato da trattamenti non conformi alle regole della LPDA e dell’OPAn devono rispettare il principio di proporzionalità. Essi devono quindi essere idonei a conseguire il risultato auspicato, risultare necessari al ristabilimento di una situazione conforme al diritto e limitare nella misura minima possibile i diritti dei detentori degli animali. Spetta di conseguenza all’autorità anche in caso di sequestro finalizzato alla vendita o all’abbattimento degli animali dimostrare che sussiste una situazione di necessità tale da escludere d’adozione di misure meno incisive (Goetschel, loc. cit., n. 7).
3. 3.1. Con la decisione 6 ottobre 2005, qui in esame, l'UVC ha ordinato la confisca dei gatti della ricorrente e ne ha disposto l'affidamento a terzi, riservandosi di pronunciare un divieto di tenere animali a tempo indeterminato, se le inadempienze di carattere gestionale e strutturale si fossero ripetute nonostante i provvedimenti presi. La decisione non si limita a disporre il sequestro degli animali a titolo di misura cautelare, finalizzata al loro ricovero in una struttura adeguata a spese del detentore, ma ne sancisce espressamente la confisca. Essa non inibisce soltanto transitoriamente il diritto della ricorrente di disporre dei suoi gatti, ma lo sopprime in via definitiva, decretando l'affidamento degli animali a terzi. Sottraendoli in modo irreversibile alla loro proprietaria, essa definisce pertanto anche il provvedimento che secondo l’UVC si renderebbe necessario al fine di ripristinare una situazione conforme al diritto. Sebbene disponga l’affidamento dei gatti e non la loro vendita, la decisione si riallaccia dunque in ultima analisi alla facoltà concessa all'autorità dall’art. 25 cpv. 1 LPDA, di decretare, in caso di necessità, l’alienazione degli animali sequestrati.
3.2. Per giustificare un simile incisivo ed irreversibile provvedimento, l'UVC si è riferito:
– ad un non meglio precisato rapporto d'ispezione;
– ad una decisione di confisca del 22 giugno 2005 del Veterinario dei cantoni di Uri, Svitto, Nidwaldo e Obwaldo;
– ad una ripetuta incuria nei confronti degli animali e ad un'asserita incapacità della signora RI 1 di garantire una tenuta conforme dei gatti;
– alle contrastanti versioni fornite dalla ricorrente il 3 ottobre 2005 per quanto riguarda l'origine e la tenuta degli animali;
– a ripetute violazioni delle disposizioni dell'ordinanza sull'importazione ed esportazione di animali da compagnia (OITE);
– al parere del veterinario, dr. Donata Ghiringhelli.
I motivi addotti dall'UVC a sostegno della decisione in oggetto non erano di per sé atti a giustificare una confisca. Semmai bastavano per legittimare un sequestro cautelare volto a ricoverare i gatti in una struttura adeguata a spese della detentrice in attesa che fossero definiti i provvedimenti necessari per assicurare loro un trattamento conforme alle prescrizioni della LPDA e dell’OPAn.
Al riguardo, va anzitutto osservato che, al momento della decisione qui impugnata, emanata tre giorni dopo l’intervento, non esisteva alcun rapporto d'ispezione. Se per rapporto d’ispezione si intende il “protocollo d’intervento”, di cui si dirà più avanti, non si può fare a meno di constatare che tale documento è stato allestito soltanto l’11 ottobre 2005. In occasione dell’intervento dell’autorità cantonale, svoltosi in circostanze piuttosto caotiche anche a seguito delle intemperanze dell’insorgente, non è stato redatto alcun verbale in contraddittorio. Non si vede dunque come si possa giustificare una confisca con un rapporto che ancora non esiste.
Per quel che concerne la decisione 22 giugno 2005 del Veterinario dei cantoni primitivi, richiamata dalla decisione censurata, va invece tenuto presente che essa si limitava a conferire al Tierschutzverein del canton Uri il diritto di sequestrare i gatti della ricorrente qualora fosse stata vista ulteriormente circolare con una carrozzella per bambini piena di gatti. Non ne disponeva affatto la confisca. Il provvedimento, esplicitamente configurato come un sequestro cautelare fondato sull’art. 25 cpv. 1 LPDA era soltanto destinato a permettere ulteriori accertamenti qualora la ricorrente si fosse comportata nel modo che vi veniva prefigurato. Anche da questo profilo, la confisca non appariva giustificata.
Parimenti insuscettibili di legittimare un provvedimento incisivo come una confisca, ovvero una disposizione che sopprime definitivamente qualsiasi diritto del detentore di disporre dei suoi animali, erano i generici rimproveri d'incuria e di incapacità di tenere gatti rivolti alla ricorrente. Analogamente, nemmeno le versioni contrastanti, che la ricorrente avrebbe dato in occasione dell’intervento dell’autorità, circa la provenienza e la gestione degli animali, permettevano di trarre conclusioni certe ed affidabili circa la sua incapacità di tenere e curare gatti.
Manifestamente inidonee a suffragare una confisca erano infine le irregolarità doganali.
3.3. In sede di ricorso al Consiglio di Stato, la ricorrente ha prodotto diversi certificati medico-veterinari:
- un primo certificato, datato 14 ottobre 2005 della prof. Paola Scarpa dell'Università degli studi di Milano, pur non pronunciandosi né sullo stato di salute dei gatti, né sulla capacità dell’insorgente di gestirli adeguatamente, attesta comunque che la ricorrente ha una particolare sensibilità verso gli animali, quantomeno nel sottoporli a controlli e a visite mediche;
- un secondo certificato del 13 ottobre 2005, rilasciato dal dr. med. vet. Giovanni Raffaele Seneca di Como, indica che alcuni gatti della ricorrente sono stati visitati nell'arco degli ultimi 18 mesi e sono stati trovati ben nutriti, puliti, sani e curati. Un ulteriore certificato del 16 dicembre 2005 dello stesso veterinario attesta inoltre che la ricorrente è particolarmente attaccata ai suoi gatti;
- un analogo certificato del 10 ottobre 2005 della Kleintier Klinik di Francoforte, riguardante una visita medica alla quale sono stati sottoposti tre dei gatti sequestrati (Chiuli, Bea e Timie) il 23 settembre 2005, conferma che gli animali erano in buono stato salvo una leggera presenza di parassiti alle orecchie e di raffreddore.
Né l’UVC, né il Consiglio di Stato si sono confrontati con questi certificati, valutandone il significato e la portata.
Con la risposta al ricorso inoltrato da RI 1 in prima istanza, l'UVC si è limitato a produrre un rapporto, denominato "protocollo d'intervento", datato 11 ottobre 2005 ed inviato alla stessa ricorrente a Como, dal quale risulta quanto segue:
3 ottobre, ore 09.00
Il nostro ufficio è stato contattato in data 3.10.05 dalla dottoressa Ghirìnghelli. La signora RI 1 si è presentata presso il suo studio in via Bellinzona 3a, Giubiasco con 17 gatti, 11 adulti e 6 giovani animali di 6 mesi. La signora era arrivata direttamente da Francoforte la mattina del 3 ottobre con un taxi. I gatti si presentavano in cattivo stato nutrizionale, con verminosi, 3 delle 7 femmine gravide, parte degli animali con congiuntivite e parassiti cutanei. In data 3.10.05 la signora RI 1 ha richiesto unicamente la cura della parassitosi del padiglione auricolare e della congiuntivite.
Il nostro ufficio (UVC) ha immediatamente contattato la polizia comunale di Giubiasco per eseguire un controllo. Scopo primario era accertarsi sulla provenienza dei gatti e sulle intenzioni della signora RI 1 circa la destinazione degli stessi. In base alle dichiarazioni rilasciate dalla signora RI 1 risulta che:
- I gatti sono stati importati il 3.10.05 attraverso la dogana Basilea-autostrada;
- I gatti sono provvisti di microchip e di passaporto per animali da compagnia;
- La signora RI 1 ha un permesso di soggiorno, sostiene di avere un appartamento a Göschenen (Gotthardstrasse) e di essere intenzionata a ripartire il giorno stesso per Göschenen;
Dal controllo dei passaporti per animali da compagnia risulta che nessun animale è vaccinato contro la rabbia.
La signora RI 1 ha
affermato di essere stata controllata alla Dogana, passaporti dei gatti
inclusi: in base all'art. 30 dell'Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali
(OITE) i cani e i gatti possono entrare in
Svizzera unicamente se vaccinati contro la rabbia. Inoltre le Condizioni per
l'importazione di cani e gatti del 10 giugno 2003 (riv. 1.7.2005) prevedono una
visita veterinaria di confine obbligatoria per l'importare più di 3 animali
contemporaneamente.
L'UVC (dott. Bacciarini) ha contattato in seguito telefonicamente la signora RI 1 che ha rilasciato le seguenti informazioni:
Nelle ultime 3 settimane ha abitato a Francoforte in Herzogstrasse con 17 gatti, è partita da Francoforte per problemi non ben precisati. È intenzionata a trovare un appartamento in Ticino per sé e i propri gatti avendo inoltrato in marzo la candidatura per un impiego imprecisato nel Mendrisiotto.
La signora RI 1 si contraddice alcuni minuti dopo affermando prima di avere un impiego in Svizzera interna a partire dal 1 ° novembre 2005, poi di avere un impiego in Romandia e infine di essere intenzionata a recarsi a Como dove avrebbe un appartamento in via Zezio.
Afferma di non essere a conoscenza dell'obbligo della vaccinazione antirabbica per entrare in Svizzera o per circolare in un paese dell'Unione Europea. Si contraddice poi asserendo di essere stata respinta ad un valico italo-francese nel mese di febbraio perché priva dei documenti che attestavano la vaccinazione antirabbica per i suoi gatti.
Ribadisce l'intenzione di riportare i gatti nell'appartamento di Göschenen.
L'UVC (dott. Bacciarini) ha contattato in seguito le autorità municipali di Göschenen. La signora RI 1 ha effettivamente abitato in Gotthardstrasse per alcuni mesi la primavera scorsa. Non risulta più registrata a Göschenen e non ha più l'appartamento in Gotthardstrasse. Ex-locatore è il signor Paul Walker-Meyer di Göschenen.
L'UVC (dott. Bacciarini) ha contattato il dott. Odermatt dell'Ufficio del veterinario cantonale del Canton Uri (Veterinäramt Urkantone). La signora RI 1 è stata più volte segnalata per maltrattamenti su animali. La signora lavorava a Mendrisio e abitava a Göschenen. Ogni mattina caricava le gabbie con 13 gatti nell'auto per recarsi a Mendrisio e ritornava la sera lasciando poi verosimilmente i gatti liberi nell'appartamento. Questo ha portato ad un tentativo di confisca infruttuoso perché la signora RI 1 è partita senza lasciare recapito. Per questo motivo il Veterinäramt Urkantone ha autorizzato con decisione del 22.6.05 il Tierschutzverein di Uri a confiscare i gatti qualora la signora RI 1 fosse stata di nuovo reperibile sul territorio cantonale.
3 ottobre ore 12.40
Intervento del dott. Bacciarini a Giubiasco. Constatazione della situazione, dello stato di salute degli animali (Allegato 3, rapporto dr. Ghiringhelli) e delle modalità di tenuta dei gatti da parte della signora RI 1.
Dal colloquio con la signora RI 1 risulta che la stessa è senza fissa dimora e non può quindi assicurare una tenuta corretta dei 17 gatti. Inoltre lo stato precario degli stessi e le informazioni acquisite presso la dr. Ghiringhelli, il Veterinäramt Urkantone e la signora RI 1 stessa dimostrano che la signora RI 1 non presta le dovute cure ai suoi animali.
3 ottobre ore 14.30
Conformemente all'art. 25 della Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978, I'UVC ha intimato la confisca degli animali e l'affidamento previe cure veterinarie a nuovi detentori. Non potendo prevedere la reazione della signora RI 1, il dott. Bacciarini chiede un sostegno medico (tel. 144) prima di comunicare la decisione alla signora RI 1. È inoltre richiesta la collaborazione della Società protezione animali di Bellinzona unicamente per l'intervento di confisca. La decisione é comunicata oralmente alla signora RI 1 in presenza degli agenti della polizia comunale di Giubiasco.
A tale rapporto, erano annesse:
– una copia della decisione 22 giugno 2005 del Veterinario dai Cantoni primitivi di cui si è detto sopra;
– un resoconto, datato 10 ottobre 2005, inviato dalla dr. Ghiringhelli all'UVC del seguente tenore:
La signora RI 1 si è presentata presso il mio studio circa 4 settimane or sono con 17 gatti stipati in alcune gabbiette in un'auto con targhe olandesi. Un trasporto conteneva ammucchiati sei gattini di circa 3 mesi e la loro madre già di nuovo gravida. Tutti i 7 animali mostravano segni clinici di raffreddore virale con scolo nasale e congiuntivite. Gli animali erano tutti impillaccherati poiché, non essendoci una casetta igienica avevano defecato e urinato imbrattandosi con i propri escrementi. La signora ha chiesto di poter utilizzare i servizi per lavare parte dei gatti.
Ho informato la signora che necessitavano di terapie e dopo la guarigione occorreva vaccinare gli animali per evitare altre patologie simili. La RI 1 mi ha risposto che desiderava unicamente l'impianto del microchip, perché per la terapia non aveva soldi e visto che si trovava sempre in viaggio non era in grado di somministrare correttamente i medicamenti necessari (usava mischiare gli antibiotici all'alimento per tutti i gatti non curandosi di quanto assumessero i singoli animali). Ha inoltre affermato di non avere una dimora fissa perché a causa dei gatti veniva sfrattata da tutti gli appartamenti o camere che prendeva in affitto. Ho cercato di convincere la signora RI 1 di trovare una sistemazione per parte dei gatti. Mi ha risposto che non era d'accordo e non voleva che ai suoi gatti venisse dato del cibo in scatola. Le ho fatto notare che i gatti apparivano denutriti e affamati. Mi ha detto che al momento era senza cibo per i gatti e gli animali non mangiavano da due giorni (probabilmente non avevano nemmeno ricevuto dell'acqua). Mi ha chiesto dei campioncini gratuiti per poterli sfamare.
Gran parte dei gatti non erano castrati , una seconda femmina era gravida e una terza in calore. Ho fatto quindi notare alla signora che senza dei cambiamenti decisivi nella gestione dei gatti si sarebbe trovata quanto prima con un numero considerevole di gatti senza avere la possibilità di prestare loro le cure necessarie. Mi ha risposto di essere intenzionata a partire per l'Inghilterra dove avrebbe acquistato una casa per lei e per i gatti. Vista l'impossibilità di comunicare in modo razionale con la signora RI 1 ho applicato i microchip e ho consegnato un prodotto contro gli acari per i sei gattini. Le ho fatto notare che il trattamento era efficace solo se ripetuto regolarmente. Mi ha risposto che non aveva i soldi e che perciò o guarivano così o si tenevano gli acari. Mi ha comunicato di voler partire il giorno stesso per la Germania dove contava di trovare un'occupazione. Prima di partire mi ha chiesto di tenerle in pensione tutti i gatti per un periodo indeterminato di tempo. Non ho accettato anche perché non ho una struttura adeguata. Mi ha risposto che avrei potuto lasciarli nelle gabbiette visto che erano abituati.
Alcuni giorni dopo sono stata contattata telefonicamente dalla signora RI 1. L'autista olandese aveva scaricato lei e i suoi 17 gatti costringendola a pernottare all'ippodromo di Francoforte. Mi ha richiesto una ricetta per i medicamenti da somministrare ai gatti con il raffreddore. Le ho inviato via fax la ricetta sperando che prendesse un po' più a cuore la salute degli animali.
Lunedì 3 ottobre si é presentata presso il mio studio con i 17 gatti in un taxi con targhe germaniche. I gatti erano nuovamente stipati nelle solite gabbiette, con raffreddore, congiuntivite e acari. Una delle gatte, magra e sottosviluppata presentava le mammelle gonfie e piene di latte. Ho chiesto dove fossero i gattini e la signora RI 1 mi ha risposto che era solita mangiarseli (suppongo abbia partorito più volte). La gatta con i sei gattini era a fine gravidanza e poteva partorire da un momento all'altro. La signora RI 1 mi ha chiesto di indurre il parto e di separare i gattini dalla madre per non contagiarli con il raffreddore. Operazione del tutto inefficace visto la natura dei virus coinvolti e il tipo di tenuta. I sei gattini erano magri e sottosviluppati. La signora RI 1 mi ha inoltre informata che la gatta in calore era stata montata da tre maschi non castrati. Si é lamentata di essere stata sfrattata dopo due giorni da un appartamento a Francoforte dopo che i proprietari avevano scoperto i 17 gatti, anche se lei aveva pagato l'affitto per una settimana. Ha inoltre aggiunto di aver trovato una camera in un albergo di Giubiasco e di aver dichiarato di possedere solo 7 gatti, gli altri 10 sarebbero stati portati in camera all'insaputa dei gestori
Ho contattato immediatamente il vostro ufficio pregandovi di intervenire.
Spero di aver documentato in modo esauriente quanto da me constatato o raccolto come informazioni dalla signora RI 1 stessa.
Con la stessa risposta al ricorso inoltrato da RI 1 al Governo, l'UVC ha inoltre prodotto il rapporto 7 giugno 2005 del presidente della Società Protezione Animali Bellinzona (SPAB), dal quale emerge che:
Allarmato dalla Polizia cantonale Grigioni di Roveredo per constatazione del fatto.
Una signorina con una vecchia carrozzella trasportava tre gabbie da trasporto per gatti, contenenti 13 gatti di età diversa. La signorina, in estremo stato di agitazione in quanto fermata dalla polizia che ha chiesto lumi, è stata estremamente offensiva verso tutti i presenti. Da parte della SPAB, come alle fotografie allegate, si può riscontrare una violazione della Legge federale sulla protezione degli animali in quanto lo spazio delle gabbiette di trasporto poteva bastare per tre gatti al massimo. Gli animali erano ammucchiati e la giornata calda non favoriva certo la loro situazione.
La Polizia grigionese ha ripreso i dati della signorina.
I gatti erano tutti vaccinati e ben nutriti.
Orbene, dall'insieme degli atti summenzionati emerge che la ricorrente intratteneva con i suoi gatti un rapporto quantomeno bizzarro. Portare a spasso 13 gatti stipati in tre piccole gabbie con una carrozzella per bambini, in una calda giornata di giugno, è invero indizio di un'evidente anomalia comportamentale. Ulteriori indizi di una gestione inusuale degli animali emergono dalle informazioni fornite dal Veterinario dei Cantoni primitivi, che confermano come anche durante il suo soggiorno nel canton Uri la ricorrente rinchiudesse i gatti in gabbie per portarli a passeggio in una carrozzella per bambini. Il particolare comportamento della ricorrente nei confronti dei suoi gatti è confermato da altre, frammentarie notizie riguardanti i suoi luoghi di residenza e di lavoro (Como, Mendrisio, Göschenen, Francoforte, ecc.).
Sebbene frammentarie, queste informazioni descrivono un quadro di instabilità esistenziale, che non costituisce di certo la premessa più adeguata per uno sviluppo armonico ed equilibrato degli animali. È infatti risaputo che il gatto è un animale territoriale e non occorre essere etologi per sapere che non ama rimanere rinchiuso in gabbia per lunghi periodi. Tanto meno in compagnia coatta di suoi simili.
Resta comunque il fatto che i certificati prodotti dalla ricorrente in prima istanza e persino il rapporto del presidente della SPAB attestano che i gatti, nei mesi precedenti l’intervento dell’UVC, erano in buona salute. Nemmeno in sede di giudizio del Consiglio di Stato potevano dunque essere ritenute date le premesse per l’adozione di un provvedimento più incisivo di un sequestro cautelare con pedissequo ricovero in una struttura appropriata al fine di verificare l'attitudine della ricorrente a gestire i suoi gatti; misura, questa, che era del resto già stata prospettata dal Veterinario intercantonale di Uri, Svitto, Nidwaldo ed Obwaldo nella decisione del 22 giugno 2005, di cui si detto sopra.
3.4. Con il ricorso a questo tribunale, RI 1 ha prodotto un’ampia documentazione fotografica della sua abitazione di Como ed una dichiarazione del 16 dicembre 2005 di Paul Walcker, proprietario dell’appartamento che aveva locato a Göschenen, che attesta come i gatti fossero ben trattati e si trovassero in buona salute. Pochi giorni dopo la stessa ricorrente ha inoltre trasmesso a questo tribunale una dichiarazione di Susanna Fröhlich, presso la quale aveva lavorato, che conferma il suo attaccamento ai gatti e le assidue cure che presta loro. In corso di procedura ha infine inoltrato una copia del contratto che avrebbe nel frattempo concluso per locare una casa di 8 locali e con 2'325 mq di terreno a Wittmund Potthuse in Germania, nella quale può ospitare sino a 40 gatti.
Alla risposta al ricorso, l’UVC ha dal canto suo allegato un rapporto complementare del 26 gennaio 2006 della dr. Ghiringhelli, dal quale sono desumibili le seguenti ulteriori informazioni riguardanti la salute dei gatti confiscati:
come discusso la scorsa settimana le invio ulteriori informazioni riguardo i gatti confiscati il 3 ottobre scorso alla signora RI 1. Le elenco di seguito alcune patologie e comportamenti riscontrati in singoli gatti al momento della confisca e nelle successive settimane.
1. Gatto femmina, gravida "Bimba"
Gatta di colore nero, il 3.10 in stato di gravidanza avanzata. Affetta da coriza, congiuntivite cronica (herpes) e infestata da acari. Madre di 5 gattini neri di circa 5 mesi. Al momento della confisca si trovava in un trasportino con i 5 gattini, un sesto gattino di circa 4 mesi e una gatta adulta bianca e nera.
La gatta il 3.10 era molto sottopeso (peso dopo il parto di 1.6kg!), sviluppo fisico normale. Come si può notare dalle fotografie (foto la-b-c.) effettuate 2 settimane dopo il parto, l'animale sebbene fosse nel frattempo aumentato di 400g, era ancora molto magro.
La gatta ha partorito la sera del 3 ottobre 6 gattini (3 maschi e 3 femmine), sottopeso ma normalmente sviluppati. Alcuni gattini hanno mostrato da subito sintomi neurologici, due sono morti nella prima settimana di vita e un'altro gattino è stato eutanasiato a circa 1 mese, gli altri gattini si sono sviluppati più o meno normalmente e sono attualmente detenuti da persone responsabili. La gatta non aveva latte a sufficienza e quindi i gattini hanno ricevuto un allattamento misto a partire dalla 2° settimana. Mi urge qui ricordare che in assenza della confisca la gatta avrebbe partorito nel trasportino con altri sette gatti in un taxi o da qualche altra parte.
2. Sei Gattini neri (5 figli di "Bimba" nati inizio maggio 2005 e un gattino superstite di un'altra cucciolata)
Sviluppo fisico fortemente ritardato, sottopeso, infestati da acari, con corizza, congiuntivite cronica, ascaridi. Come si può osservare dalle fotografie (foto 2-4) scattate un (1) mese dopo il sequestro, il gattino nero maschio (6 mesi, cambio dei denti completo, identificato come B nelle foto) pesa come giovane adulto solo 1.5 kg ed é sensibilmente più piccolo e meno sviluppato della gattina femmina tigrata (2.5 mesi d'età, 1.65 kg di peso!, identificata come A nelle foto). Tengo a precisare che non si può parlare di sottosviluppo genetico in quanto la madre del gattino nero è di corporatura medio-grande.
3. Gatta adulta, bianca e nera, non sterilizzata
Sviluppo fisico scarso, 1.6 kg di peso, con coriza e congiuntivite cronica. La gatta mostra inoltre una montata lattea e una mastite cronica ed è alla seconda settimana circa di gravidanza.
La signora RI 1 ha dichiarato in presenza delle mie colleghe prima del sequestro e per ben 2 volte che la gatta era solita mangiarsi i gattini dopo aver partorito. Aggiungendo inoltre che data questa sua abitudine non esisteva nessun problema se la gatta avesse partorito di nuovo "tanto se li mangia".
4. Gatta tricolore gravida a termine
La gatta ha partorito 3 giorni dopo la confisca 4 gattini sottopeso. Tutti e 4 mostravano dalla nascita gravi sintomi neurologici. Due animali sono deceduti poco dopo la nascita. Gli altri due hanno sviluppato sintomi neurologici severi compatibili con una diagnosi di atassia cerebellare: disturbi della motorica, della coordinazione e dell'equilibrio, incapacità di svolgere movimenti intenzionali (il solo bere da una ciotola risultava impossibile senza l'aiuto di una persona che tenesse ferma la testa del gattino). Questi gatti sono stati visitati anche da altri veterinari. Appare oltremodo evidente che la concomitanza di gattini con problemi neurologici in 2 cucciolate non possa essere dovuto al caso. La causa può essere infettiva (ad esempio virus) o iatrogena (medicamenti durante la gravidanza). Visto che gli animali non erano vaccinati contro la panleucopenia e le altre malattie virali dei gatti (infezione virale dovuta a parvovirus facilmente prevenibile con le normali vaccinazioni di routine), un'infezione da parvovirus durante la gravidanza può aver causato un'ipoplasia cerebellare nei gattini (vedi letteratura acclusa). D'altra parte, le cure con antibiotici prestate a queste gatte nei mesi antecedenti possono aver causato lesioni al cervelletto. Per sua stessa ammissione la signora RI 1 era impossibilitata a somministrare singolarmente e regolarmente gli antibiotici ai suoi gatti durante i suoi vari spostamenti. Il medicamento era integrato al cibo somministrato poi collettivamente. Risulta evidente che in base al quantitativo di cibo assunto un gatto poteva riceverne troppo o troppo poco.
5. Gatta smoke e bianca, ca. 6 mesi, non sterilizzata, ca. 2° settimana di gravidanza alla confisca
La signora RI 1 ha affermato che la gatta era stata "coperta da tutti e tre i maschi (evidentemente non castrati) ed era sicuramente gravida". L'animale presentava gli stessi sintomi descritti per le altre gatte. Presentava inoltre un problema di postura con la testa tenuta abbassata su di un lato (Kopfschiefhaltung) e leggeri problemi di deambulazione ed equilibrio.
6. 3 gatti maschi non castrati
Tutti e tre gli animali se lasciati liberi in appartamento non utilizzavano la cassetta per defecare e marcare (urinare). Questo comportamento dimostra chiaramente che gli animali non erano da una parte abituati ad essere tenuti liberi in appartamento ma che probabilmente passavano molto del loro tempo negli stessi trasportini che la signora RI 1 utilizzava per i suoi spostamenti. Dopo la confisca e la castrazione, questi animali sono stati abituati con fatica all'uso della cassetta. D'altra parte si può ben capire come la signora RI 1 avesse evidenti problemi di trovare una dimora stabile con i suoi gatti se questi urinavano e defecavano in modo incontrollato nei locali da essa affittati.
7. Gatta tricolore sottopeso
Questo animale mostrava, oltre alla coriza e alle parassitosi, una anisocoria (differenza di allargamento di pupillatra un occhio e l'altro), delle difficoltà di coordinazione e d'equilibrio. Attualmente il quadro clinico è migliorato ma si riscontrano ancora difficoltà di deambulazione ed equilibrio (cammina lungo i muri, vi sbatte contro, ecc.).
In generale sono state riscontrate delle differenze di sviluppo fisico e di peso tra i gatti più anziani (stato leggermente migliore) se confrontati con i giovani animali e le femmine gravide.
Questo rapporto complementare rafforza il sospetto che il trattamento riservato dalla ricorrente ai suoi gatti possa anche aver inciso negativamente sulla loro salute. I sintomi di malnutrizione non permettono in effetti di escludere che le precarie condizioni di salute riscontrate nei gatti al momento dell'intervento dell'UVC non fossero soltanto contingenti e correlate ai disagi del viaggio in taxi da Francoforte, ma fossero da ricondurre alle inadeguate modalità di gestione. Le malattie, riscontrate sia dalla dr. Ghiringhelli in occasione della prima visita, sia dai medici della Kleintier Klinik di Francoforte il 23 settembre 2005, avvalorano ulteriormente il sospetto che la ricorrente non fosse in grado di prestare loro le cure di cui necessitano. Non certo per cattiva volontà, poiché il profondo e per diversi aspetti anomalo attaccamento della ricorrente ai suoi felini è un dato certo, ma a causa di uno stile di vita inconciliabile con un'adeguata gestione di un numero così rilevante di animali.
Nemmeno queste informazioni supplementari appaiono tuttavia tali da legittimare una confisca con susseguente affidamento a terzi, ovvero una sottrazione definitiva ed irreversibile, di tutti gli animali alla loro detentrice. Le ulteriori notizie disponibili sullo stato di salute dei gatti e sulle capacità della ricorrente di tenerli, sebbene frammentarie ed in parte contraddittorie, permettono anzi di ritenere che altri provvedimenti, meno incisivi della confisca, quali un'eventuale riduzione del numero di gatti, abbinata alla loro sterilizzazione, rispettivamente castrazione, il reperimento di un alloggio stabile ed adeguatamente dimensionato, nonché l’imposizione di determinate regole gestionali, nutrizionali, igieniche e sanitarie, possano essere altrettanto idonee ad assicurare agli animali un trattamento conforme agli art. 3 cpv. 2 LPDA ed 1 OPAn. La fattoria che la ricorrente ha nel frattempo locato in Germania, qualora dovesse risultare adeguata al ricovero di gatti, permette addirittura di ritenere che, a determinate condizioni, tutti gli animali possano essere restituiti alla ricorrente.
La confisca di tutti i gatti e della relativa prole con conseguente immediata alienazione a terzi, nelle circostanze concrete, si palesa pertanto come un provvedimento eccessivo, adottato in modo precipitoso, fondato su un'insufficiente accertamento dei fatti. Non può dunque essere confermato.
Ad avvalorare questa conclusione sta anzitutto il fatto che lo stesso UVC in sede di risposta al ricorso inoltrato da RI 1 al Consiglio di Stato, affermando di non essere stato in grado di reperire un ricovero adeguato per gli animali malati, ha implicitamente ammesso che i gatti sono stati confiscati anziché semplicemente sequestrati allo scopo di creare i presupposti per affidarli a privati, altrimenti poco propensi a custodirli soltanto temporaneamente. L'inadeguatezza del provvedimento censurato è inoltre dimostrata dal fatto che l'UVC, a dispetto delle critiche rivolte all'insorgente in merito al trattamento riservato ai suoi gatti, ha rinunciato a decretare un divieto di tenere animali, riservandosi soltanto la facoltà di pronunciarlo. Lasciando la ricorrente sostanzialmente libera di procurarsi e tenere altri gatti, l'UVC ha tuttavia omesso di spiegare per qual motivo non possa recuperare, a determinate condizioni, quelli che le appartenevano.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non potendosi esigere da questo tribunale che ponga rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti istanze, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la confisca e la decisione del Consiglio di Stato qui impugnata siccome fondate su un accertamento incompleto dei fatti e comunque lesive del principio di proporzionalità. Gli atti vanno rinviati all’UVC, affinché, raccolte le informazioni mancanti, stabilisca con la dovuta sollecitudine quanti gatti ed a quali condizioni possono essere restituiti alla ricorrente. Gli animali (prole compresa) rimangono nel frattempo sequestrati a titolo cautelare giusta l’art. 25 cpv. 1 LPDA.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, commisurate al parziale accoglimento dell’impugnativa, sono a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3 LPDA; 1, 2 OPAn; 8 LCPDA; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5709) è annullata;
1.2. la decisione 6 ottobre 2005 del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), Ufficio del veterinario cantonale è confermata unicamente quale sequestro cautelare giusta l’art. 25 cpv. 1 LPDA sino all'adozione dei provvedimenti di merito;
1.3. gli atti sono rinviati all’UVC, affinché, raccolte le necessarie informazioni, stabilisca quanti gatti ed a quali condizioni possono essere restituiti alla ricorrente.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. Dipartimento sanità e socialità Ufficio del veterinario cantonale, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario