Incarto n.
52.2005.433

 

Lugano

23 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2005 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 dicembre 2005 del Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e Dintorni che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di un nuovo cavo di comando;

 

 

viste le risposte:

-    11 gennaio 2006 del Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e Dintorni;

-    11 gennaio 2006 della CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 19 luglio 2005 il Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e Dintorni (CDABD) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di un nuovo cavo di comando (FU n. 57/2005 pag. 5088 seg.);

 

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di dieci ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 196'486.85 e quella della resistente CO 1 di fr. 206'621.70;

 

che per la posa del tubo KRRH-K28 e del cavo FO l'offerta della ricorrente prevedeva in particolare di far capo alla ditta B__________ di L__________, della quale era allegati alcuni documenti definiti come referenze;

 

che, dopo aver scartato l'offerta della ricorrente siccome lesiva del divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb, il 16 dicembre 2005 la delegazione consortile ha deciso di aggiudicare la commessa alla ditta CO 1, risultata prima in graduatoria con 530.0 punti delle tre rimaste in gara;

 

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, previa reintegrazione della sua offerta;

 

che l'insorgente sostiene che la collaborazione della ditta B__________ si sarebbe limitata al noleggio dei macchinari; non si tratterebbe di subappalto;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il CDABD e l'aggiudicataria, contestando più o meno diffusamente le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso;

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che in quanto partecipante alla gara la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di esclusione (art. 43 PAmm); potrà essere ammessa ad impugnare anche l'aggiudicazione soltanto in caso di annullamento della decisione che la estromette;

 

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); le generiche prove testimoniali richieste dall'insorgente non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

 

che, notoriamente, le prescrizioni di gara vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti; offerte non conformi vanno escluse dall'aggiudicazione; lo esige il principio della parità di trattamento;

 

che, giusta l'art. 24 LCPubb, il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara; ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge; nella misura in cui non è limitato od escluso, il consorzio tra offerenti è invece di principio ammesso (art. 23 LCPubb);

 

che il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio; la messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è concessa soltanto a determinate, particolari condizioni (art. 28 RLCPubb);

 

che, nel caso concreto, il capitolato non prevedeva alcuna deroga al divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb;

 

che la ricorrente, nello scritto 5 ottobre 2005 accompagnante l'offerta, ha indicato che per la posa del tubo KRRH-K28 e del cavo FO avrebbe fatto capo alla ditta B__________ di L__________, non essendo attrezzata per eseguire questo lavoro;

 

che la ricorrente ha allegato all'offerta un elenco dei veicoli e dei macchinari, un organigramma ed uno scritto di presentazione della ditta B__________; documenti, che ha definito referenze ditta B__________;

 

che il committente ha ravvisato in queste indicazioni l'esistenza di un subappalto vietato dall'art. 24 LCPubb;

 

che siffatta deduzione merita di essere condivisa; a torto pretende la ricorrente che non si sarebbe trattato di un subappalto, bensì di un semplice noleggio di macchinari;

 

che, come giustamente annota la resistente, l'impiego di questi macchinari esige di principio l'intervento di personale appositamente istruito e formato; ben poteva di conseguenza il committente dedurre che la collaborazione con la ditta B__________ non si sarebbe ridotta alla semplice messa a disposizione dei macchinari, ma avrebbe comportato anche l'intervento del personale della ditta B__________ istruito per farli funzionare;

 

che nemmeno l'insorgente sostiene che i macchinari messi a disposizione dalla ditta B__________ sarebbero stati azionati da propri dipendenti;

 

che ravvisare in una simile fattispecie un subappalto parziale della commessa, vietato dall'art. 24 LCPubb, non appare per nulla lesivo del diritto;

 

che a maggior ragione la controversa deduzione appare giustificata ove si consideri che la ricorrente ha definito come referenze ditta B__________r la documentazione su questa ditta che ha allegato all'offerta;

 

che non è invero dato di vedere per qual motivo la ricorrente abbia avvertito la necessità di esibire l'elenco dei mezzi tecnici, l'organigramma e la descrizione di quella ditta se la prospettata collaborazione si fosse limitata al semplice noleggio di un argano per la posa di cavi;

 

che la tesi della ricorrente appare come un inammissibile tentativo di attribuire alle sue stesse indicazioni un significato diverso da quello che secondo le regole della buona fede e la comune esperienza vi andava oggettivamente ravvisato;

 

che la decisione di escludere la ricorrente dall'aggiudicazione regge dunque alla critica;

 

che in quanto ricevibile, il ricorso va pertanto respinto siccome palesemente infondato;

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr 1'500.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

;

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario