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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2005 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 335), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 17 le ha negato la licenza edilizia per posare un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti (part. 1760 RF); |
viste le risposte:
- 18 febbraio 2005 della RI 1;
- 22 febbraio 2005 di CO 3, CO 4;
- 22 febbraio 2005 CO 11;
- 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;
- 25 febbraio 2005 degli CO 10;
- 28 febbraio 2005 CO 15;
- 16 marzo 2005 del municipio di CO 17;
- 17 marzo 2005 del Dipartimento del territorio, ufficio domande costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 giugno 2004 la CO 2 (__________) ha chiesto al municipio di CO 17 il permesso di posare un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti, situato al numero 13 di via Pollini (part. 1760). L'impianto è costituito da due pali, alti m 2.50, destinati a le sorreggere le antenne, che verrebbero installati negli angoli sudovest e nordovest dell'immobile, da altre due antenne, che sarebbero applicate alla torretta dell'ascensore e dalle apparecchiature che verrebbero invece addossate alla parete sud di questo manufatto.
La domanda ha suscitato le opposizioni dei vicini qui resistenti, che hanno contestato l'intervento in particolare dal profilo delle immissioni di radiazioni non ionizzanti (RNI).
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l'11 ottobre 2004 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendola in contrasto con l'art. 21 NAPR.
B. Con giudizio 22 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Accertata la conformità dell'impianto con le disposizioni dell'ORNI e con la funzione della zona di utilizzazione, il Governo l'ha a sua volta ritenuto lesivo dell'art. 21 NAPR, che sui tetti piani ammette unicamente i manufatti per gli ascensori, quelli per accedere al tetto ed i comignoli. L'art. 39 RLE non gioverebbe alla causa dell'insorgente.
C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli atti siano rinviati all'autorità comunale affinché le rilasci la licenza richiesta.
L'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La licenza edilizia, allega anzitutto la SM, andrebbe rilasciata già perché l'art. 39 RLE permette di eseguire lavori di trasformazione non sostanziali su edifici esistenti in contrasto con il diritto. Nella misura in cui può essere considerato un corpo tecnico, prosegue l'insorgente, l'impianto andrebbe comunque autorizzato poiché non determina alcun ingombro effettivo. Secondo la giurisprudenza di altri cantoni, conclude, esso non andrebbe tuttavia nemmeno considerato tale, poiché non sarebbe assimilabile ad un edificio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e gli opponenti, alcuni dei quali contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalla ricorrente non appaiono indispensabili, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dai piani annessi alla domanda di costruzione.
2.2.1. Definite al capitolo 2 le norme generali che disciplinano l'attività edilizia, le NAPR di M__________ regolano al capitolo seguente alcune questioni particolari, quali i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le sporgenze (art. 19 e 20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art. 21), le opere di cinta (art. 22) il permesso di abbattere alberi (art. 23), la manutenzione delle opere edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui elencare. L'art. 21 cpv. 3 NAPR stabilisce che sopra i tetti piani possono sorgere unicamente con un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel computo dell'altezza degli edifici:
a. i manufatti necessari per gli ascensori
b. i manufatti destinati ad accesso al tetto stesso
c. i comignoli
La norma in esame stabilisce anzitutto quali manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo sull'altezza degli edifici. Essa definisce dunque i limiti entro i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di carattere generale, che non persegue solo finalità edilizie in senso stretto, disciplinando la configurazione dei tetti piani in modo autonomo ed indipendente dalle disposizioni sull'altezza degli edifici.
2.2. Nel caso in esame la ricorrente intende installare un impianto per la telefonia mobile costituito da antenne e da altre apparecchiature, alte al massimo m 2.50, sul tetto dello stabile d'appartamenti situato al n. 13 di via P__________.
Il municipio ha negato la licenza, reputando che l'impianto non rientrasse fra le opere edilizie annoverate dall'art. 21 cpv. 3 NAPR. La decisione merita conferma.
È in effetti incontestabile che l'impianto in oggetto non è né un manufatto destinato all'ascensore od all'accesso al tetto, né un comignolo. Il fatto che dal profilo degli ingombri verticali non si ripercuota in misura apprezzabile sui fondi vicini e sull'aspetto dei luoghi è sostanzialmente irrilevante. Priva di rilievo è pure la circostanza che non superi l'altezza massima (m 2.50), prescritta dall'art. 21 cpv. 3 per le opere di sovrastruttura ammesse sui tetti piani. Decisivo è unicamente il fatto che l'impianto non può essere ricondotto a nessuna delle tre categorie di manufatti ammessi dalla norma in questione sui tetti piani.
Invano chiede la ricorrente che la licenza le sia accordata in base all'art. 39 RLE. Questa norma permette di mantenere e riparare gli edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la loro realizzazione, attuando lavori di trasformazione non sostanziali. Il fatto che l'edificio superi l'altezza massima prescritta dal nuovo PR non permette tuttavia di autorizzare interventi contrari al nuovo diritto, introducendo ulteriori momenti di contrasto.
Né giova all'insorgente obiettare che l'impianto non può essere assimilato ad un corpo tecnico dal profilo degli ingombri. Anche accreditando questa tesi, l'autorizzazione non può essere accordata, poiché l'installazione non rientra nel novero delle opere di sovrastruttura e delle attrezzature ammissibili sui tetti piani definito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR.
Per quanto opinabile possa apparire, la tesi del municipio non procede da un'interpretazione insostenibile della disposizione in esame. Considerato il quadro normativo in cui essa si inserisce e tenuto conto del riserbo, di cui le istanze di ricorso devono dar prova nell'interpretazione del diritto comunale autonomo, non appare fuori luogo ritenere che il legislatore comunale abbia inteso attribuire all'art. 21 cpv. 3 NAPR anche una valenza di natura estetica e paesaggistica, limitando il tipo degli ingombri ammissibili sui tetti piani, indipendentemente dal pregiudizio arrecato ai fondi vicini. È ben vero che il controverso impianto non ingenera sui fondi vicini ripercussioni apprezzabili dal profilo della salubrità degli insediamenti, pregiudicandone l'illuminazione o l'aerazione naturali. Non si può tuttavia negare che rappresenti pur sempre un certo volume, non privo di rilevanza dal profilo delle finalità d'ordine estetico o paesaggistico perseguite dalla norma in questione. Anche se non è un corpo tecnico, è comunque un ingombro che sporge oltre la copertura del tetto. Non giova quindi alla ricorrente richiamarsi alla giurisprudenza che esime pali della luce ed antenne dal rispetto delle norme sull'altezza siccome irrilevanti dal profilo degli ingombri (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
3. Già per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili ai resistenti che si sono avvalsi dell'assistenza di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 21 NAPR di M__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti CO 3, CO 2, CO 5 CO 4 a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
; , , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8 9. CO 9 10. CO 10 11. CO 11 12. CO 12 13. CO 13 14. CO 14 15. CO 15 16. CO 16 17. CO 17 18. CO 18 19. CO 19
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario