Incarto n.
52.2005.45

 

Lugano

21 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2005 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 gennaio 2005 (n. 351) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la risoluzione 16 dicembre 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore con effetto immediato;

 

 

vista la risposta 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, classe 1978, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 21 ottobre 1996. Il 31 agosto 2003 la ricorrente ha guidato in gravissimo stato di ebrietà (tasso alcolemico del 3.92 – 4.34 %o) la propria autovettura in territorio di __________, provocando una collisione frontale con un veicolo che sopraggiungeva sulla corsia di contromano.

Il 5 febbraio 2004 la Sezione della circolazione le ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato (art. 35 cpv. 3 OAC), ordinandole al contempo di sottoporsi ad una perizia specialistica presso __________

 

                                  B.   L'11 marzo 2004 l'autorità cantonale ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca d'ammonimento della licenza di condurre della durata di sette mesi (dal 1° settembre 2003, data dell'incidente e del sequestro della patente da parte della polizia, al 31 marzo 2004), nonostante la perizia di __________ avesse evidenziato una certa dipendenza correlata al consumo di bevande alcoliche. Con separata decisione di medesima data la Sezione della circolazione ha tuttavia subordinato il possesso della licenza alla condizione di presentare ogni 2 mesi e per la durata di un anno un certificato medico internistico attestante l'astinenza e la stabile affrancazione dall'abuso di alcol.

 

 

                                  C.   Scostandosi da quanto disposto nella suddetta risoluzione, la ricorrente si è sottoposta ad un solo esame ematochimico in data 3 agosto 2004. Malgrado le sollecitazioni dell'autorità, non ha mai prodotto alcuna certificazione medica attestante la sua astinenza dall'alcol.

                                         Con risoluzione 16 dicembre 2004 la Sezione della circolazione le ha quindi revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta degli 16 cpv. 1, 25 cpv. 3 lett. a LCStr e 27 cpv. 3, 34 OAC.

 

 

                                  D.   Con giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla ricorrente.

                                         L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla mancata presentazione della documentazione medica atta a dimostrare l'assenza di abusi nel consumo di bevande alcoliche, tanto più che gli esami esperiti il 14 dicembre 2004 avevano evidenziato un aumento dei valori delle GGT e che in seguito la ricorrente aveva disdetto due appuntamenti di controllo presso il medico curante.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

                                         La ricorrente ha chiesto preliminarmente che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo. Nel merito, ha sostenuto in breve che i ritardi nella produzione dei certificati medici non giustificavano il provvedimento adottato nei suoi confronti.

 

 

                                  F.   Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.

 

 

                                  G.   Il 14 marzo 2005 la ricorrente ha versato agli atti la documentazione relativa agli esami ematochimici effettuati l'8 gennaio, il 17 febbraio e il 3 agosto 2004.

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

                                         La fattispecie va quindi esaminata alla luce del vecchio diritto.

 

 

                                   3.   3.1. Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.

 

3.2. Nel caso di specie RI 1 non contesta le condizioni che l'autorità cantonale le ha imposto l'11 marzo 2004 in relazione al mantenimento della sua licenza di condurre. A giusto titolo, atteso che quella risoluzione è ormai cresciuta in giudicato inimpugnata ed i suoi contenuti non possono ora essere rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la misura di revoca della sua patente presa dalla Sezione della circolazione a dipendenza del mancato ossequio degli obblighi che le erano stati prescritti a suo tempo. Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che era astretta a presentare a scadenze regolari giustifica senz'altro la misura amministrativa cautelativa adottata nei suoi confronti in base all'art. 16 cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel lasso di tempo compreso tra l'11 marzo e il 16 dicembre 2004, giorno in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato, RI 1 ha prodotto i risultati di un solo esame ematochimico esperito il 3 agosto 2004. Ininfluenti si avverano gli esiti dei controlli prodotti in questa sede (ossia, quello dell'8 gennaio e del 17 febbraio 2004), siccome effettuati prima che la risoluzione 11 marzo 2004 della Sezione della circolazione venisse emanata. D'altra parte, la ricorrente si è limitata a spedire in ritardo il semplice risultato di un esame da laboratorio e non ha mai prodotto la certificazione medica richiestale, attestante la sua affrancazione dall'abuso di sostanze alcoliche.

                                         Tenuto conto dell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della circolazione merita pertanto conferma e con esso la condizione posta alla ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica attestante la sua astinenza dall'abuso di bevande alcoliche.

 

 

4.Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata.                                 

Con l'emanazione del presente giudizio diviene priva d'oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al gravame.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 10 cpv. 3, 16 cpv. 1 LCStr; 11, 35 cpv. 3 vOAC; 10 LALCStr; 13, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario