Incarto n.
52.2005.51

 

Lugano

21 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 329), che respinge l'impugnativa rilasciata dal municipio di CO 1 al comune per insediare un centro per attività giovanili in una fabbrica in disuso situata nel nucleo (part. 1368);

 

 

viste le risposte:

-    24 febbraio 2005 del Dipartimento del territorio;

-      2 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-      4 aprile 2005 del municipio di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 26 gennaio 2004 il municipio di CO 1 ha avviato la procedura di rilascio del permesso per insediare un centro per attività giovanili in alcuni locali di una fabbrica in disuso (part. 1368), di proprietà della C__________ SA, situata nella zona del nucleo. La domanda indicava che il centro, costituito in pratica da un ampio locale di un centinaio di metri quadrati e da alcuni vani accessori, sarebbe stato aperto dopo l'orario scolastico, di regola sino alle 2200, salvo una o due volte al mese sino a mezzanotte durante la fine della settimana. Precisava inoltre che sarebbe stato gestito da un'animatrice incaricata dal comune e frequentato da una quindicina di adolescenti.

Alla domanda si sono opposte la parrocchia e la ricorrente RI 1, proprietaria di uno stabile (part. 571) situato nelle immediate vicinanze, che paventava un deprezzamento del suo immobile a causa delle immissioni prodotte dal centro.

Sulla scorta di una perizia fonica prodotta dall'istante, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza, ad una serie di condizioni volte a regolare l'attività del centro.

Con decisione 13 agosto 2004 il municipio ha rilasciato al comune la licenza richiesta, assoggettandola ai vincoli imposti dall'au-torità cantonale.

 

 

                                  B.   Con giudizio 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Respinte le censure sollevate con riferimento alla competenza del municipio ad inoltrare la domanda di costruzione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività del centro per i giovani fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo ed alle disposizioni della legislazione ambientale.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente eccepisce anzitutto la carenza di legittimazione passiva del municipio a chiedere il rilascio del permesso per un'opera che esulerebbe dalla gestione corrente. Il centro, già in attività, non sarebbe conforme alle esigenze di sicurezza. Esso sarebbe inoltre privo di posteggi e di servizi igienici adeguati. L'edificio in cui verrebbe aperto sarebbe fatiscente. Dalla domanda non emergerebbero chiaramente gli interventi che dovrebbero essere eseguiti per renderlo abitabile. Il tetto di eternit sarebbe pericoloso perché contiene amianto. L'attività del centro, prosegue, non sarebbe conforme alla destinazione essenzialmente abitativa della zona del nucleo, poiché fonte di molestie intollerabili. Lo confermerebbe la disdetta inoltratale nel novembre del 2004 da una sua inquilina.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo situato nelle immediate vicinanze del controverso stabilimento e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

                                         1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione e dalla documentazione fotografica prodotta dall'insorgente. Il sopralluogo richiesto non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

2."Legittimazione passiva" del municipio

 

Giusta l'art. 106 lett. a LOC, il municipio prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative. In quanto organo esecutivo, esso è senz'altro legittimato a chiedere il rilascio di un permesso di costruzione per un'opera che intende realizzare nell'interesse del comune. L'inoltro di una domanda di costruzione non rientra di certo nel quadro delle competenze riservate al legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. r LOC). Irrilevante, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso, è il fatto che l'opera per la quale il permesso è richiesto rientri nei limiti della gestione corrente o in quella degli investimenti. Privo di rilievo è pure il fatto che il municipio disponga o meno dei crediti necessari ed agisca in adempimento ad un mandato conferitogli dal legislativo comunale. Siffatte questioni esulano dai limiti della procedura di rilascio del permesso di costruzione.

Vanno quindi disattese siccome palesemente infondate le censure che la ricorrente solleva con riferimento alla "legittimazione passiva" dell'esecutivo comunale.

 

 

                                   3.   Conformità di zona

 

3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici e impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. La norma sancisce il principio della conformità di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.

 

3.2. La funzione assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola precisata da norme di attuazione che definiscono concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Al fine di assicurare una protezione generale e preventiva contro le immissioni, le disposizioni di PR che definiscono la funzione delle singole zone limitano spesso la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento anche all'entità della molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono esercitate. In questi casi, l'esame del requisito della conformità di zona implica necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni derivanti all'ambiente circostante da un determinato genere d'insediamento. Questa valutazione, pur toccando questioni di natura ambientale disciplinate dalla LPAmb, deve comunque rimanere circoscritta all'ambito pianificatorio. In pratica, deve limitarsi a stabilire in modo astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni ambientali solitamente ingenerate da un determinato tipo d'insediamento sono conformi alla funzione attribuita alla zona.

Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa destinazione, ossia ad insediamenti di altro genere, ma di natura accessoria, subordinata alla funzione residenziale. Le zone miste sono invece zone in cui sono ammesse destinazioni eterogenee compatibili fra loro.

 

3.3. Le norme di attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di S__________ e di S__________ (NAPPN) non definiscono espressamente la funzione specifica di questi comparti territoriali. Esse si limitano ad indicare che il piano si prefigge di salvaguardarne i caratteri morfologici, tipologici e storici (art. 2 NAPPN) e che i criteri d'intervento sono quelli della manutenzione, del risanamento conservativo e dell'introduzione di tipologie analoghe nei casi di ricostruzione o di costruzione a nuovo (art. 5 NAPPN). L'art. 15 NAPPN, disciplinante le modifiche funzionali, permette comunque chiaramente di dedurre che i nuclei in questione abbiano una funzione mista con prevalenza dei contenuti residenziali. Cambiamenti di destinazione, dispone la norma, sono ammessi a condizione che rispettino la vocazione generale dei nuclei di S__________ e S__________, imperniata sull'abitazione, i servizi primari, le piccole attività agricole compatibili con l'abitazione, nonché sul contenimento entro limiti ragionevoli delle attività terziarie.

Sono escluse le modifiche funzionali tendenti ad introdurre nel nucleo attività moleste incompatibili con l'abitazione e con i caratteri generali del tessuto antico.

Moleste e quindi bandite dalla zona del nucleo sono quindi le attività che per loro intrinseca natura o per le ripercussioni ingenerate non si conciliano con la funzione residenziale, prioritariamente attribuita a questo comparto territoriale.

Il concetto di attività molesta è di natura indeterminata ed appartiene al diritto autonomo comunale. Nell'individuazione del suo contenuto normativo l'autorità decidente fruisce pertanto di una certa latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto fondate su considerazioni non pertinenti o comunque altrimenti insostenibili.

 

 

                                   4.   4.1. In concreto, il municipio ha ritenuto che l'attività del controverso centro giovanile fosse compatibile con la vocazione residenziale della zona del nucleo. L'ha quindi autorizzata alle seguenti condizioni imposte dalla SPAA:

 

-          orari d'apertura

o       lunedì - venerdì dalla chiusura delle scuole alle 2200;

o       sabato dopo le 0900 sino al massimo alle 2400;

o       domenica: chiuso

-          la riproduzione di musica (2 altoparlanti con potenza d'entrata massima di 80 W per cui Lr < Leq corto 71 db(A) sino alle 2200 e 66 dopo le 2200)

-          porte e finestre chiuse dopo le 2200;

-          divieto d'uso della terrazza dopo le 2230;

-          obbligo di installare un cartello esterno di sensibilizzazione degli utenti al rispetto della quiete pubblica;

-          obbligo di un servizio d'ordine esterno al sabato che vigili sul rispetto della quiete pubblica.

 

Negando il carattere molesto dell'attività, il municipio non ha violato il diritto. Per quanto opinabile possa apparire, la valutazione operata dall'autorità comunale resiste alla critica della ricorrente. Non si può invero rimproverarle di aver abusato della latitudine di giudizio di cui dispone nell'interpretazione del concetto di molestia per avere ritenuto che un piccolo centro destinato alle attività giovanili, frequentato, sotto vigilanza, da un numero limitato di adolescenti, durante orari serali rigidamente definiti, fosse compatibile con la funzione prevalentemente residenziale del nucleo. La deduzione non appare affatto insostenibile. Nella misura in cui si considera il nucleo di un paese come un luogo destinato anche a promuovere l'aggregazione sociale, l'apertura di uno spazio gestito dal comune stesso, che offre ai giovani del paese in età scolastica l'occasione per incontrarsi e divertirsi nel rispetto delle regole della convivenza civile, costituisce tutto sommato un'iniziativa che si inserisce adeguatamente nella funzione mista a carattere prevalentemente residenziale assegnata alla zona. Le dimensioni del centro sono ridotte e commisurate ai prevedibili bisogni dei giovani del luogo. La struttura, modestamente attrezzata, non appare atta a richiamare frequentatori da fuori comune. Vero è che l'attività serale può arrecare qualche inconveniente al vicinato. Le rigide prescrizioni d'esercizio, alle quali l'attività del centro è stata subordinata, permettono tuttavia di ritenere che il disturbo non sarà sostanzialmente diverso da quello ingenerato da un normale esercizio pubblico.

Da respingere sono le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla sicurezza ed all'igiene dell'edificio. La licenza subordina infatti l'apertura del centro all'attuazione delle misure indicate dal certificato antincendio. Il fatto che il centro sia già parzialmente in esercizio sebbene la licenza non sia ancora cresciuta in giudicato non costituisce un motivo suscettibile di giustificarne il diniego. I servizi igienici appaiono d'altro canto adeguati, mentre il tetto in eternit, nettamente separato dai locali del centro, non costituisce un motivo né per negare la licenza, né per imporne la sostituzione.

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 15 NAPPN di S__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario