Incarto n.
52.2005.59

Lugano

11 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinati da: PA 2

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 2 febbraio 2005, no. 471, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 20 ottobre 2004 degli insorgenti avverso la decisione 4 ottobre 2004 del Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'alto V__________, in merito alla concessione per l'uso speciale del mapp. no. 66 RFD di R__________;

 

 

ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 13 luglio 2005 i ricorrenti, dopo discussione, hanno chiesto al tribunale un termine sino al 29 luglio 2005 per eventualmente ritirare il ricorso; il consorzio in tale evenienza si è detto disposto a rinunciare ad esigere l'indennità per ripetibili di II.a istanza, mentre che il tribunale non avrebbe prelevato né tasse né spese;

 

 

rilevato che con lettera 28 luglio 2005, il patrocinatore dei ricorrenti ha dichiarato di recedere dall'impugnativa alle condizioni formulate nel verbale di cui sopra;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili di II.a istanza.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario