Incarto n.
52.2005.73/80

 

Lugano

2 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi a) 7 marzo 2005 e b) 10 marzo 2005 di

 

 

a)

 

b)

C__________, ,

 

R__________ A__________, architetto, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 809) che annulla la licenza edilizia 20 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di A__________ all'insorgente R__________ A__________ per la costruzione di uno stabile di otto appartamenti (part. 877 RF);

 

 

viste le risposte:

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio, UDC;

-    23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2005 di D__________;

-    18 aprile 2005 di R__________ A__________;

al ricorso sub a)

 

 

-    16 marzo 2005 del municipio di A__________;

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio, UDC;

-    23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2005 di D__________;

al ricorso sub b)

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 19 luglio 2004 il ricorrente arch. R__________ A__________ ha chiesto al municipio di A__________ il permesso di costruire uno stabile di 8 appartamenti su un terreno in pendio (part. 877), situato nella zona del nucleo tradizionale (NV), a lato della strada comunale, larga 4 m, che uscendo dall'abitato sale in direzione nord verso la cosiddetta C__________.

L'edificio avrebbe una pianta a forma di L; un'ala (nord-sud) sarebbe eretta lungo il ciglio della strada, l'altra (est-ovest) perpendicolarmente ad essa. La facciata est, a confine con la strada, si svilupperebbe su un fronte di m 21.19 e si articolerebbe su quattro livelli: un piano seminterrato adibito ad autorimessa e tre piani fuori terra ad uso abitativo. In corrispondenza dell'angolo sud-est, l'edificio sarebbe alto m 11.00 dal campo stradale. L'angolo nord-est risulterebbe invece alto circa m 9.20. Sul lato opposto (ovest), rivolto verso il pendio che sovrasta la strada comunale, l'edificio si articolerebbe invece soltanto su due piani, con un'altezza massima di m 5.20.

 

b. Alla domanda si è opposto il resistente D__________, proprietario di una casa d'abitazione di due piani (part. 821), situata sull'altro lato della strada, a circa un metro dal ciglio, che ne ha contestato le dimensioni, a suo avviso eccessive e contrarie agli scopi della zona di pianificazione, istituita nel 2001 al fine di elaborare un piano particolareggiato del nucleo.

 

c. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 ottobre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui resistente.

 

                                  B.   Con giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da D__________.

Dopo aver rilevato che l'art. 26 NAPR prescrive un'altezza degli edifici commisurata a quella dei fabbricati circostanti, il Governo ha in sostanza ritenuto che il municipio avesse abusato della latitudine di giudizio conferitagli da tale norma, atteso che le costruzioni vicine si sviluppano al massimo su due piani fuori terra.

L'edificio si porrebbe anche in contrasto con gli obbiettivi della zona di pianificazione.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto il beneficiario della licenza annullata, quanto il comune.

L'arch. A__________ sostiene che l'altezza dell'immobile non sarebbe affatto eccessiva. Non disattenderebbe l'altezza massima prescritta dall'art. 26 NAPR e non si porrebbe in contrasto con gli scopi della zona di pianificazione. Il Consiglio di Stato, aggiunge, avrebbe violato l'autonomia comunale.

Il comune si limita invece a contestare le ripetibili addebitategli.

 

 

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'opponente D__________, contestando in particolare le tesi dell'insorgente A__________, che il municipio invece condivide, rinviando alla risposta presentata in prima istanza.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa.

I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Essendo fondati sugli stessi fatti, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm). L'esauriente documentazione fotografica raccolta dal Consiglio di Stato permette di prescindere da una ripetizione del sopralluogo.

 

 

                                   2.   Altezza dell'edificio

 

2.1. Giusta l'art. 26 NAPR di A__________, nella zona del nucleo tradizionale (NV), l'altezza degli edifici deve tener conto di quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti del nucleo, al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti.

La norma in esame non definisce in termini metrici l'altezza massima degli edifici. Essa si limita a stabilire che lo sviluppo verticale degli edifici deve tener conto di quello dei fabbricati circostanti. La norma riserva quindi al municipio un margine discrezionale relativamente ampio in ordine alla determinazione concreta di questo parametro edilizio, lasciandogli una certa libertà di stabilire l'altezza che meglio si adegua al contesto ambientale. Trattandosi di una norma del diritto comunale autonomo, pur disponendo di pieno potere di cognizione (art. 56 PAmm), il Consiglio di Stato può verificare l'esercizio del potere d'apprezzamento conferito al municipio soltanto con riserbo. Deve quindi limitarsi a censurare le decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, in quanto sprovviste di valide ragioni, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto. Il Governo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del municipio. Ove non sussista una simile violazione, non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale (DTF 116 Ia 54 seg.; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; STA 17.1.2000 in re Besomi; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 3).

 

2.2. In concreto, il municipio ha ritenuto che l'altezza della controversa costruzione fosse adeguatamente commisurata a quella degli edifici circostanti. Contrariamente a quanto assume il Governo, la decisione censurata, per quanto opinabile possa apparire, non è affatto insostenibile. Non procede, in particolare, da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 26 NAPR conferisce al municipio in ordine alla determinazione dell'altezza massima consentita. Edifici strutturati su tre piani non sono anzitutto estranei alla tipologia delle costruzioni del nucleo di A__________. La documentazione fotografica raccolta dal Consiglio di Stato lo attesta chiaramente. Simili edifici sono anzi tipici di molti nuclei tradizionali ticinesi. La presenza, sul lato a valle (sud-est), di un piano seminterrato adibito ad autorimessa non contraddice questa deduzione. Né tale conclusione può essere considerata insostenibile soltanto per il fatto che le due costruzioni più vicine, fra cui quella del resistente, sporgano dal terreno soltanto per due piani. Tener conto dell'al-tezza dei fabbricati circostanti non significa non oltrepassare l'al-tezza delle costruzioni vicine. Significa soltanto evitare contrasti disarmonici. Per fabbricati circostanti non sono inoltre da intendere soltanto gli edifici più vicini. Una simile interpretazione restrittiva potrebbe ostacolare lo sviluppo edilizio del nucleo, impedendo la realizzazione di stabili situati più alti in prossimità di edifici particolarmente bassi. Possono dunque essere presi in considerazione anche fabbricati più discosti, che nel loro insieme determinano l'immagine del nucleo, inteso come conglomerato di edifici, strutturati non già in modo uniforme e ripetitivo, ma semplicemente omogeneo, con una ragionevole alternanza di altezze e volumetrie. L'altezza di 10 - 11 m, riscontrabile soltanto sulla facciata est del controverso edificio, non è peraltro estranea ai nuclei ticinesi. In molti comuni corrisponde anzi a quella massima prescritta dalle NAPR. Irrilevante, ai fini del giudizio sull'altezza, è lo sviluppo orizzontale dell'edificio, del resto sostanzialmente analogo alla casa d'abitazione del resistente, che si distingue da quella in discussione unicamente perché più bassa di un piano.

Ne discende, che giudicando insostenibile la decisione del municipio in quanto riferita all'altezza, il Consiglio di Stato ha violato il diritto. In sostanza, si è arrogato un potere di cognizione lesivo dell'autonomia comunale, sostituendo senza validi motivi il suo apprezzamento a quello del municipio.

 

 

                                   3.   Zona di pianificazione

 

3.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. All'interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Le domande di costruzione in contrasto con gli obbiettivi del piano, dispone l'art. 63 cpv. 2 LALPT, sono decise negativamente oppure sono sospese al massimo sino alla scadenza della zona di pianificazione.

Nella valutazione del contrasto fra l'intervento previsto dalla domanda di costruzione e gli obbiettivi della zona di pianificazione il municipio fruisce di un ampio potere d'apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente per abuso di potere.

Il 1° ottobre 2001 il municipio di A__________ ha istituito sul nucleo e sulla fascia limitrofa una zona di pianificazione allo scopo di allestire un piano particolareggiato (PPN; cfr. scheda riassuntiva/finalità). In questa zona è vietato ogni intervento edilizio o di altra natura che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione (cfr. scheda riassuntiva/effetti). La validità della restrizione, inizialmente limitata a tre anni, è stata recentemente prorogata sino al 1° ottobre 2006.

 

3.2. Nell'evenienza concreta, il pianificatore locale, interpellato dal municipio, non ha ritenuto che la costruzione fosse atta a pregiudicare l'elaborazione del piano particolareggiato. Egli si è limitato a suggerire alcune modifiche di natura estetica, che sono state apportate al progetto iniziale nell'ambito dell'esame davanti all'autorità cantonale (CBN). Il municipio ha quindi rilasciato la licenza.

Accertato che non esiste ancora un progetto di piano particolareggiato, che precisi le future possibilità edificatorie, il Governo ha ritenuto che la decisione del municipio di concedere la licenza fosse insostenibile siccome viziata da abuso di potere.

Lesiva del diritto non è la decisione del municipio, ma quella del Consiglio di Stato. Dal fatto che non sia sinora stato elaborato un piano particolareggiato, che precisi le future possibilità edificatorie del comparto in esame, non è lecito dedurre che l'intervento sia atto a pregiudicare l'elaborazione di questo strumento pianificatorio. La mancanza di un progetto di piano, ad un anno dalla scadenza della zona di pianificazione, in vigore da oltre tre anni e scadente l'anno prossimo, sta piuttosto a confermare che il municipio non intende proporre modifiche restrittive dell'attuale ordinamento edilizio.

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dell'arch. Achini va dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza edilizia rilasciatagli dal municipio. Il successo di questo ricorso trae necessariamente seco anche l'accoglimento del ricorso interposto dal comune contro le ripetibili addebitategli.

La tassa del presente giudizio, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (> 2 mio), è a carico del resistente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 27 LPT; 26 NAPR di A__________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 809) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 20 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di A__________ all'insorgente R__________ A__________ per la costruzione di uno stabile di otto appartamenti (part. 877 RF) è confermata.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico del resistente D__________.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. De Giorgio Domenico, 6855 Stabio,

1 patrocinato da: avv. Fabio Taborelli, 6830 Chiasso,

2. arch. Roberto Achini, 6830 Chiasso,

3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario