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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 807) che annulla parzialmente la licenza edilizia 21 luglio 2004 rilasciata dal municipio di CO 4 alla ricorrente per la ristrutturazione dei RI 1 del centro città (part. 79, 80, 81 RF); |
viste le risposte:
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 18 aprile 2005 del municipio di CO 4;
- 7 aprile 2005 di CO 1, CO 2 e CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. La ricorrente RI 1 è proprietaria dell'omonimo grande magazzino situato a L__________ nella zona del nucleo tradizionale (NT). Lo stabilimento commerciale è formato da un gruppo di edifici di vario genere, collegati fra loro e disposti attorno ad uno stabile costruito nel 1965 tra piazza D__________ e piazza C__________. Questo stabile (part. 79) si sviluppa su sette piani fuori terra, che sono utilizzati quali superfici di vendita. Il piano più alto (6°), arretrato di circa 6 m rispetto al filo della facciata rivolta verso piazza D__________, è coperto da un tetto piano, occupato dalle condotte della ventilazione. Ad esso si può accedere attraverso una torretta, che sovrasta la facciata rivolta verso piazza C__________.
b. Il 29 gennaio 2004 la RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare ed ampliare l'intero complesso. L'intervento prevede fra l'altro di innalzare il tetto dello stabile centrale (part. 79) dall'attuale quota di m 299.65 alla quota di m 304.50 in modo da ricavarvi un nuovo piano da adibire a ristorante.
Alla domanda si sono opposti CO 1, CO 2 e CO 3, proprietari dello stabile contiguo verso ovest (part. 77), che hanno contestato l'intervento dal profilo della sua conformità con le NAPR.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 21 luglio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola ad una serie di condizioni, di cui si dirà semmai più avanti.
B. Con giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dagli opponenti contro la predetta licenza, annullandola nella misura in cui autorizza la sopraelevazione e la copertura dell'edificio centrale con un nuovo tetto e confermandola per il resto.
Ammessa la legittimazione attiva degli insorgenti a censurare gli interventi sugli edifici più vicini alla loro proprietà, il Governo ha anzitutto respinto le censure sollevate con riferimento all'accesso allo stabile situato oltre la salita C__________ ed alle trasformazioni previste sulle facciate dell'edificio centrale. Ha invece ritenuto fondate le contestazioni sollevate dai ricorrenti contro l'innalzamento dello stabile centrale e la formazione di un nuovo piano ad uso ristorante; intervento, giudicato contrario all'art. 19 NAPR, che vieta fra l'altro gli aumenti della volumetria degli edifici del nucleo.
C. Contro il predetto giudizio governativo la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della parte annullata della licenza.
Contestata in limine la legittimazione attiva dei vicini opponenti, l'insorgente minimizza l'entità dell'ampliamento verticale, sottolineandone la necessità al fine di risanare l'attuale, antiestetica sistemazione del tetto.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini C__________, contestando le tesi della ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio chiede invece che il ricorso sia accolto, contestando la qualità per agire dei vicini opponenti ed evidenziando la conformità dell'intervento con le disposizioni di PR.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza parzialmente annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è nota a questo tribunale e risulta chiaramente dai piani.
2. 2.1. Il diritto di opporsi ad una domanda di costruzione e di impugnare una licenza edilizia presuppone l'esistenza di un interesse legittimo, ovvero degno di protezione (art. 43 PAmm).
Il riconoscimento della legittimazione attiva postula anzitutto che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguerla da quella degli altri membri della collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse attuale, diretto e concreto all'annullamento del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Non occorre che l'interesse fatto valere corrisponda a quello tutelato dalla norma di cui è eccepita la violazione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE e rimandi).
2.2. Nel caso concreto, gli opponenti e qui resistenti sono comproprietari di uno stabile contiguo a quello oggetto della controversa sopraelevazione. La loro situazione appare di primo acchito legata all'oggetto della licenza impugnata da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della comunità. L'interesse ad opporsi ad una sopraelevazione che determina un aumento significativo degli ingombri situati nelle immediate vicinanze del loro edificio è d'altro canto evidente.
Prive di qualsiasi fondamento appaiono dunque le censure sollevate dalla ricorrente e dal municipio nei confronti del giudizio governativo impugnato nella misura in cui ha riconosciuto agli opponenti il diritto di contestare la licenza edilizia. Non si può invero ragionevolmente negare al proprietario di uno stabile il diritto di contestare la sopraelevazione di un edificio contiguo.
3.3.1. La zona del nucleo tradizionale (NT) di L__________ è disciplinata dall'art. 19 NAPR, che ammette diversi tipi d'intervento. Gli edifici che non sono soggetti a vincoli di natura conservativa possono essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle volumetrie e del perimetro preesistenti. Laddove la caratteristica ambientale non lo richiede, il municipio (...) può concedere una deroga al rispetto del perimetro della costruzione preesistente. Modifiche e completazioni saranno possibili solo per armonizzare la volumetria del nuovo edificio a quella degli adiacenti. È esclusa la formazione di corpi tecnici oltrepassanti le falde del tetto (art. 19 cpv. 2.4 lett. a NAPR).
I muri perimetrali, le facciate ed i porticati, soggiunge la norma, dovranno essere adattati alle caratteristiche ed ai valori architettonici della via o piazza nella quale il nuovo edificio si inserirà. Particolare cura è da porre nella scelta dei materiali, nella disposizione delle aperture e di eventuali balconi (art. 19 cpv. 2.4 lett. b NAPR).
I tetti, dispone poi ancora l’art. 19 cpv. 6 NAPR, devono essere a falde. La loro pendenza e la copertura dovranno essere conformi a quelle caratteristiche della zona: la copertura dovrà comunque avvenire in coppi o in tegole rosse. Potrà essere eccezionalmente concesso l'inserimento di lucernari. È esclusa la formazione sui tetti di squarci, terrazze o abbaini. L'altezza della linea di gronda dovrà essere pari alla preesistente, ritenute le eccezioni previste alla cifra 2.4.
L’art. 19 cpv. 2.4 lett. a NAPR subordina il permesso di demolire e ricostruire gli edifici non soggetti a vincoli conservativi all'obbligo di rispettare la volumetria ed il perimetro preesistenti. Il perimetro è essenzialmente riferito allo sviluppo orizzontale dell'edificio. Per volumetria è invece da intendere l'ingombro, ovvero lo sviluppo verticale. Lo confermano indirettamente il divieto di formare corpi tecnici oltrepassanti le falde del tetto e l’art. 19 cpv. 6 NAPR, che impone il mantenimento dell'altezza della linea di gronda. Deroghe all'obbligo di rispettare il perimetro sono ammesse solo se la caratteristica ambientale non vi si oppone. Modifiche e completazioni della volumetria possono invece essere autorizzate solo per armonizzarla a quella degli edifici adiacenti.
3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede fra l'altro di innalzare l'edificio centrale del complesso commerciale, aggiungendovi un ulteriore piano da destinare a ristorante. A tale scopo, sopra il tetto piano esistente verrebbe posato un tetto di lastre di rame e zinco a quattro falde in leggera pendenza (7°), che in prossimità del perimetro esterno si incurva rapidamente sino a formare delle pareti verticali. Verso piazza D__________, nella parete verticale alta circa 6 m ed arretrata di circa 4 - 5 m dal filo della relativa facciata, verrebbe realizzata un'ampia vetrata, larga una ventina di metri ed alta 5, che serve sia il piano del ristorante, sia il sottostante piano di vendita. Sul retro, verso piazza C__________, leggermente arretrato rispetto al filo della corrispondente facciata, verrebbe invece realizzato un corpo tecnico a pianta arrotondata, lungo 15 m ed alto quasi 5, destinato a contenere scale ed ascensori.
L'edificio da ristrutturare non è soggetto a vincoli di conservazione. Può dunque essere demolito e ricostruito nel rispetto della volumetria preesistente. Alla stessa condizione, può anche essere oggetto di trasformazioni e ristrutturazioni.
Secondo il municipio e la ricorrente, la sopraelevazione costituirebbe una trasformazione ammissibile in quanto rispettosa dell'attuale volumetria. La tesi non può essere condivisa.
L'aumento degli ingombri verticali, quantificato dal Consiglio di Stato in circa 2'500 mc, è tutt'altro che irrilevante. Esso si traduce in effetti in un innalzamento di circa 3 m dell'orizzonte dei tetti, che appare chiaramente percettibile tanto sul versante di piazza Dante, maggiormente sensibile dal profilo ambientale, quanto sul retro, verso piazza C__________, ove verrebbe collocato il nuovo corpo tecnico, alto quasi 5 m e lungo 15, destinato ad inglobare le due torrette esistenti, di dimensioni di gran lunga inferiori.
La nozione di rispetto della volumetria, di cui all'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, è invero di natura indeterminata ed appartiene al diritto autonomo comunale. In quanto tale, lascia al municipio una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui appare insostenibile e giunge quindi ad integrare gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'arbitrio. In concreto, non si può tuttavia ragionevolmente sostenere che l'aggiunta di un intero piano, seppure leggermente arretrato rispetto alle facciate rivolte verso piazza D__________ e verso piazza C__________, costituisca una modifica rispettosa della volumetria preesistente. Rispetto non significa invero rigido mantenimento. Un minimo di flessibilità va riconosciuto. Non tuttavia sino al punto di ammettere l'aggiunta di un intero piano. Contrariamente a quanto assumono il municipio e la ricorrente, l'intervento non comporta in effetti soltanto la messa in opera di un nuovo tetto a falde in sostituzione dell'attuale tetto piano. Esso implica anche l'erezione di nuove pareti, leggermente arretrate rispetto a quelle perimetrali, che - sebbene costituite dallo stesso materiale del tetto (rame e zinco) - sono in realtà vere e proprie facciate, atte a determinare un aumento significativo dell'attuale ingombro verticale dell'immobile. Poco importa che la volumetria dell'intero complesso aumenti soltanto di pochi punti percentuali. La nozione di volumetria, di cui alla norma in esame, è chiaramente riferita agli ingombri verticali considerati in corrispondenza del perimetro delle facciate. Il rapporto va quindi semmai fatto sull'altezza dello stabile (circa 25 m), che verrebbe maggiorata di 3 m, pari al 12%.
L'obbligo di rispettare la volumetria preesistente sancito dall'art. 19 cpv. 2.4 NAPR è attenuato dalla seconda parte della disposizione, che permette anche di realizzare modifiche destinate ad armonizzare la volumetria del nuovo edificio a quella degli edifici adiacenti. Essendo gli edifici contigui verso sud più bassi di quello qui in esame, appare tuttavia evidente che l'innalzamento non può essere autorizzato in base a questa agevolazione.
Il tetto, in lamiere di rame e zinco, non è d'altro canto in tegole rosse o coppi come imperativamente prescrive l’art. 19 cpv. 6 NAPR. Anche da questo profilo non può dunque essere autorizzato. Il fatto che il municipio abbia recentemente rilasciato una licenza per un intervento analogo sul palazzo del C__________, non può essere invocato per motivi di parità di trattamento. Non essendo espressione di una prassi illegittima dalla quale il municipio non intende scostarsi e prevalendo l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo su quello della ricorrente ad ottenere un analogo trattamento, quella licenza non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla RI 1.
Né giova infine alla causa della ricorrente richiamarsi all'art. 39 RLE, che, riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, permette di riparare e mantenere le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Vero è che la posa di un tetto a falde al posto del tetto piano rimuove il momento di contrasto con il PR entrato in vigore dopo la realizzazione dell'attuale costruzione. La sopraelevazione abbinata alla sostituzione del tetto introduce tuttavia un nuovo elemento di contrasto, che come tale non può essere autorizzato.
Invano obietta infine la ricorrente che la vetrata prevista verso piazza D__________ non costituisce uno squarcio nel tetto. La censura è fondata, poiché, contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed i resistenti, la parete verticale che chiude su questo lato il sesto piano ed il nuovo piano destinato a ristorante non è configurabile come tetto, ma come facciata. Il ricorso va comunque respinto, poiché l'intervento in contestazione rimane sostanzialmente lesivo dell'obbligo di rispettare la volumetria preesistente sancito dall'art. 19 cpv. 2.4 NAPR.
4. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando il giudizio governativo nella misura in cui è impugnato.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso in causa per esigenze di funzione. Le ripetibili, commisurate secondo gli stessi criteri, sono invece suddivise in parti uguali tra la ricorrente ed il comune che ne ha condiviso l'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 19 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 31, 453, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente.
3. Le ripetibili di fr. 4'000.- sono suddivise in parti uguali tra il comune e la ricorrente.
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4. Intimazione a: |
patr. da:; ;
; .
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario