Incarto n.
52.2005.98

 

Lugano

6 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore;

 

 

viste le risposte:

-    25 marzo 2005 della CO 2;

-    29 marzo 2005 della CO 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore;

 

                                         che all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della ditta CO 1 (__________: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (__________: fr. 112'226.80);

 

                                         che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima classificata, per un importo di fr. 95'764.-;

 

                                         che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

                                         che l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere esclusa;

 

                                         che la CO 2 e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è dovuta ad un errore di trascrizione;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm;

 

                                         che giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;

 

                                         che in concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori diversi (pos. 734.02);

                                         che la CO 1 ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina, rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella ricapitolazione;

 

                                         che, trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;

 

                                         che il fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente dopo l'apertura delle offerte;

 

                                         che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;

 

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario