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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Micol Morganti, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 16 marzo 2006 della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta alla ricorrente di proseguire i lavori in corso sulle part. n. __________ e __________ RF di __________; |
vista la risposta 24 aprile 2006 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente RI 1, __________, è appaltatrice delle opere di impresario costruttore per l’edificazione di due case monofamiliari a __________ (part. __________ e __________);
che l’insorgente, non iscritta all’albo cantonale delle imprese, ha subappaltato i lavori alla ditta __________, __________, regolarmente iscritta all’albo;
che il 16 marzo 2006, constatata la presenza sul cantiere di 2 operai indipendenti, non remunerati dalla __________ e di 4 operai stipendiati dalla RI 1, la CV-LEPIC ha fatto divieto a quest’ultima di proseguire i lavori di impresario costruttore su suddetti sedimi, con la comminatoria dell’art. 292 CPS e negando l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che l’insorgente asserisce che l’effettiva esecutrice dei lavori di cui si chiede la sospensione sarebbe __________ in qualità di subappaltatrice, alla quale avrebbe unicamente dato in prestito degli operai per un periodo limitato;
che all’accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, ribadendo sostanzialmente che, essendo presenti sul cantiere unicamente operai della ricorrente, questa ne sarebbe la reale responsabile, ritenuto che __________ non sarebbe comunque in grado di gestire un cantiere simile vista l’esiguità delle sue maestranze.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC; RL 7.1.5.3);
che se fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente;
che la lesione degli interessi fatta valere dalla RI 1 se da un lato giustifica il riconoscimento della qualità per agire in giudizio, dall’altro permette di dubitare seriamente del buon fondamento della tesi difensiva;
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che nel Canton Ticino, l’esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente (art. 2 LEPIC);
che allo scopo di garantire un corretto esercizio della professione di impresario la LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno diritto ad essere iscritte le imprese che rispondono a determinati requisiti professionali minimi (RDAT I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC);
che, di principio, giusta l’art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura i cui costi preventivabili superano l’importo di fr. 30’000.-;
che sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura (art. 1 cpv. 2 LEPIC);
che dagli art. 4 cpv. 1 ed 1 cpv. 2 LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte all’albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l’identità dell’impresa (cfr. in tal senso art. 28 RLCPubb);
che giusta l’art. 21 cpv. 1 PAmm l’autorità amministrativa adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali;
che il divieto di proseguire i lavori avviati da un’impresa di costruzione su un cantiere è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare lo status quo nell’attesa che sia accertato se l’impresa ha diritto di eseguirli;
che il provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto dell’impresa di costruzione di eseguirli;
che, in concreto, la ricorrente sostiene di aver subappaltato i lavori di costruzione delle due case alla __________, ditta iscritta all’albo degli impresari costruttori, alla quale ha nel contempo prestato gli operai necessari (cfr. rapporto d’intervento della polizia intercomunale del 20 apriRI 1;
che nella misura in cui i lavori erano eseguiti dalle maestranze della ricorrente con i macchinari della stessa, sussiste il fondato sospetto che il cantiere sia effettivamente gestito da quest’ultima e che il subappalto non sia altro che un negozio fittizio, volto ad aggirare l’impedimento che le deriva dalla mancata iscrizione all’albo delle imprese;
che questo sospetto giustifica pienamente l’adozione del controverso ordine di sospensione dei lavori;
che il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell’insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 4, 5 e 15 LEPIC; 18, 21, 28, 43, e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; . |
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terzi implicati |
CO 1
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria