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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Micol Morganti, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 14 marzo 2006 (n. 1254) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 febbraio 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato; |
vista la risposta 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1970, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 23 luglio 1991. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
7.10.1993 revoca di 1 mese per aver perso la padronanza della guida collidendo con un veicolo posteggiato ed essersi allontanata;
7.03.1996 revoca di 4 mesi per aver circolato in stato di ebrietà (2,14-2,38 gr per mille);
16.07.1998 revoca di 1 anno e 9 mesi per essere incorsa in un incidente nel dicembre del 1997 e per aver circolato in stato di ebrietà (2,13-2,47 gr per mille) con conseguente perdita di padronanza di guida nel febbraio del 1998;
13.06.2002 revoca a tempo indeterminato a titolo preventivo e cautelativo dopo esser risultata positiva a THC, cocaina e alcool (2,49-3,12 gr per mille) il 10 febbraio 2002;
17.10.2002 Riammissione alla guida condizionata a un monitoraggio medico astinenziale;
28.08.2003 revoca di 2 mesi per aver ripreso l'abuso etilico nonostante la condizione imposta per la riammissione alla guida.
B. Il 30 settembre 2005, verso le ore 00.40, RI 1 è stata fermata dalla polizia mentre circolava ebbra (tasso di alcolemia massimo alla prova etanografica di 1.98 gr per mille) alla guida del motoveicolo "Piaggio" targato TI __________. Dal rapporto di polizia risulta che l'interessata si è opposta alla prova del sangue e non ha sottoscritto il verbale d'interrogatorio, né quello di sequestro della licenza di condurre.
Per questi fatti, il 27 ottobre 2005 la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).
C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 29 gennaio 2006 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b, c e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 9 febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato alla ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di luglio 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti – dopo un periodo di 18 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché il superamento di un esame psico-tecnico.
D. Con giudizio 14 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione, riducendo il periodo di controllo a 12 mesi e fissando a febbraio 2007 il termine per poter postulare la retrocessione della licenza di condurre.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale. Confermata dunque la fondatezza della controversa misura di sicurezza, per ragioni dedotte dal principio di proporzionalità il Governo ha tuttavia accorciato il periodo di sospensione connesso con la revoca e la durata dei controlli necessari in vista della riammissione alla guida.
E. Contro il predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la pronuncia di una revoca di ammonimento della durata di sei mesi.
RI 1 sostiene innanzitutto che il periodo di controllo di 12 mesi fissato dal Governo è impossibile da rispettare tenuto conto della riduzione del periodo di attesa disposta dalla stessa autorità. In seguito, contesta la competenza dello psicologo del traffico e le conclusioni cui è pervenuto in relazione alla sua idoneità alla guida. A suffragio delle proprie affermazioni produce un dettagliato referto redatto da un medico psichiatra di sua fiducia. A mente della ricorrente, revocando la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità l'autorità avrebbe violato il diritto federale e abusato del proprio potere di apprezzamento, ritenuto in particolare che i precedenti non sarebbero decisivi. L'esame psicotecnico sarebbe peraltro inesigibile per insussistenza dei presupposti esatti dalla legge.
Fermo restando che la misura di sicurezza si avvera del tutto ingiustificata, l'insorgente postula l'applicazione di una revoca d'ammonimento, che sulla scorta del nuovo diritto non potrebbe superare la durata di 6 mesi.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. L'insorgente rivolge innanzitutto delle censure alla persona del perito. A tal proposito si osserva che Roberto Ballerini è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie, recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. In diverse occasioni, la validità delle sue valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza la ricorrente avrebbe dovuto contestare la scelta del perito al momento in cui ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è invece sottoposta all'esame dell'esperto, che peraltro già conosceva, senza sollevare obiezioni, cosicché ora è malvenuta a metterne in dubbio le capacità per avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto.
3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr) o non dà garanzia, per il suo comportamento, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per il prossimo (art. 14 cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). La licenza può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo di sospensione è trascorso e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2).
3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma regolarmente delle quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006, consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere circoscritta né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).
4. 4.1. Sia la Sezione della circolazione, che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto 29 gennaio 2006 allestito dallo psicologo Roberto Ballerini. Il perito ha espresso il suo parere in base ad un ampio ventaglio di elementi di giudizio (esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da test e questionari di stampo psicologico), comprese due precedenti perizie. Nell'ultimo referto dipinge la ricorrente come una persona sostanzialmente inaffidabile, in particolare per la sua tendenza all'attribuzione esterna della responsabilità dei propri errori, come anche per una pericolosa tendenza a impegnarsi più nella limitazione dei danni delle conseguenze di comportamenti sbagliati, piuttosto che nella loro prevenzione. All'insorgente viene principalmente rimproverato un certa problematica alcolcorrelata. La problematicità maggiore del profilo appare essere anamnesticamente determinato dagli aspetti inerenti la perdita del controllo, ben oltre la gravità sintomatica, mentre attualmente permangono significative le problematiche socio-famigliari. La ricorrente presenta inoltre una scarsa critica rispetto al proprio problema, nonostante la recidiva.
Il perito conclude rilevando la presenza di un quadro segnato da due aspetti di pari gravità che si intrecciano rendendo difficile distinguere la diversa responsabilità nel determinare le azioni della peritata. Da una parte, abbiamo un consumo alcolico chiaramente problematico, tale da non permettere di ritenere realmente o costantemente garantita l'idoneità alla guida, come il suo curriculum amministrativo chiaramente dimostra. Sembra che le situazioni potorie sfuggano del tutto al suo controllo. (...) Dall'altra, abbiamo un'inconsistenza o fatuità di origine caratteriale che rende difficile sia una programmazione della propria vita che il mantenimento di un impegno nel tempo (costanza), come eruibile emblematicamente dal curriculum professionale. (...) A fronte della mancata evoluzione negli anni intercorsi tra la mia prima e la terza valutazione psicotecnica del caso, la prognosi appare negativa anche a lungo termine: è difficile ipotizzare che un cambiamento effettivo abbia luogo nei prossimi cinque anni senza un reciso, quanto doloroso confronto con la realtà. Le conclusioni risultano inevitabilmente sfavorevoli.
4.2. A dispetto delle lamentele espresse dalla ricorrente, la documentazione agli atti non permette di scostarsi dalle precedenti risoluzioni. Il perito incaricato ha avuto un colloquio con l'interessata, nel quale ha ripercorso gli eventi all'origine della misura amministrativa adottata dalle autorità inferiori, come pure le circostanze personali esistenti in quelle occasioni. Ciò che più colpisce è che la ricorrente, nonostante sia già stata confrontata in passato e in più di un'occasione con una misura amministrativa imposta poiché si era messa al volante in stato di ebrietà, non abbia voluto o saputo far fronte a questa problematica che si presenta a scadenza pressoché regolare ed in forma più o meno grave. La peritata addirittura non si rammentava di aver già avuto dei colloqui con lo psicologo del traffico. Malgrado gli avvertimenti già ricevuti in passato, essa non ha saputo controllare le proprie pulsioni ed evitare consumi smodati di alcool. Da queste certezze, sorge il giustificato sospetto che RI 1 non riesca ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le finalità della misura impugnata, volta a farle recuperare l'idoneità alla guida, di cui è attualmente priva per abuso – sporadico, ma eccessivo ed incontrollabile – di bevande alcoliche, al fine di non più costituire un pericolo per la sicurezza del traffico.
Ciò è pure confermato dal rapporto medico 29 marzo 2006 della psichiatra e psicoterapeuta dr.ssa __________, dal quale risulta che la ricorrente, pur non presentando segni internistici di una dipendenza da sostanze alcoliche (etilismo cronico), ammette i propri abusi occasionali di alcool. D'altra parte, la citata professionista evita con cura di certificare esplicitamente un'idoneità alla guida della propria paziente.
Dalle tavole processuali non emergono dunque motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto dello psicologo Ballerini appare fondato ed attendibile, e il suo impianto sufficientemente puntuale e scrupoloso.
4.3. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli a motori sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni di cui è corredato, ma solo perché questo tribunale non può modificare la decisione impugnata a danno dell'insorgente (art. 65 cpv. 4 PAmm). In effetti, il periodo di sospensione fissato dal Consiglio di Stato disattende chiaramente i criteri di commisurazione di tale lasso di tempo enunciati all'art. 16d cpv. 2 LCStr, atteso che in assenza di un provvedimento di sicurezza i gravi reati commessi dalla ricorrente il 30 settembre 2005 - associati ai suoi numerosi e qualificati precedenti - avrebbero senz'altro giustificato una revoca d'ammonimento della durata minima di 18 mesi. Il periodo di sospensione correlato alla revoca di sicurezza avrebbe quindi dovuto essere di pari ampiezza, come rettamente stabilito in prima battuta dalla Sezione della circolazione (cfr. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 406).
Quanto agli oneri che RI 1 dovrà soddisfare per tornare in possesso della patente, i controlli imposti per la durata di 12 mesi non le creeranno alcun problema di adempimento se, come afferma la sua psichiatra di fiducia nel certificato annesso al gravame, sono effettivamente iniziati nel febbraio 2006 in ossequio a quanto prescritto nella decisione di revoca. Del tutto priva di fondamento si avvera dunque la censura sollevata dalla ricorrente circa la sussistenza di un'incongruenza tra il periodo di controllo stabilito dal Governo e la prima data utile per postulare la riammissione alla guida. Parimenti inconsistenti si avverano le critiche sollevate avverso l'obbligo di esperire un nuovo esame psico-tecnico, necessario per verificare se l'interessata avrà pienamente recuperato l'idoneità alla guida al momento in cui chiederà di essere riammessa alla guida.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 e 2, 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
; ; ; Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria