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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 10 aprile 2006 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 marzo 2006 (n. 1369) del Consiglio di Stato, che ha accolto i ricorsi presentati da CO 1 e litisconsorti, rispettivamente da CO 5, contro la risoluzione 24 gennaio 2006 con cui il RI 1 aveva: (a) approvato il regolamento patriziale per l'uso delle strade forestali della montagna di __________ (b) autorizzato lo stanziamento di un credito di fr. 25'000.- per la posa di una barriera all'imbocco della strada patriziale in zona __________; |
viste le risposte:
- 21 aprile 2006 di CO 6;
- 25 aprile 2006 di CO 5;
- 26 aprile 2006 di CO 1 e litisconsorti;
- 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 maggio 2006 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il RI 1 qui ricorrente è proprietario delle strade realizzate a partire dalla metà degli anni settanta nell'ambito del risanamento pedemontano della montagna di __________. Il sistema stradale raggiunge le località di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di __________.
Sentiti i pareri della commissione della gestione e di quella edilizia, il 24 gennaio 2006 il consiglio patriziale di __________ ha adottato il regolamento per l'uso delle suddette strade patriziali, subordinandone l'entrata in vigore all'approvazione del Consiglio di Stato. Ha inoltre risolto di stanziare un credito di fr. 25'000.– per la posa di una barriera all'imbocco della strada patriziale in località __________.
B. Il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le suddette risoluzioni, accogliendo i rispettivi gravami contro di esse interposti da CO 1 e litisconsorti e da CO 5.
Senza entrare nel merito delle censure ricorsuali, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza rilevato di non avere ancora definito ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LCFo l'elenco delle strade forestali sulle quali è ammessa la circolazione con veicoli a motore. Tale norma, che insieme agli art. 31 ss RLCFo disciplina anche l'adozione del regolamento d'uso delle strade forestali da parte dei proprietari (cfr. art. 34 RLCFo) e la posa di barriere (cfr. art. 37 RLCFo), non sarebbe pertanto ancora applicabile alla concreta fattispecie. Le risoluzioni patriziali all'esame sarebbero in sostanza sprovviste di una base legale.
C. Contro il suddetto giudicato governativo il patriziato di Claro insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino delle decisioni patriziali e, eventualmente, la sospensione della procedura in attesa che venga perfezionato l'elenco delle strade forestali.
Il ricorrente sostiene che l'impianto in questione rientra nella nozione di strada forestale elaborata dalla giurisprudenza federale e che è stato finanziato con i sussidi forestali sia cantonali che federali. D'altra parte, la barriera prevista ed il regolamento d'uso delle strade patriziali non farebbero che assicurare un uso della strada conforme alla sua destinazione forestale.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure CO 5 e CO 1 e litisconsorti, con argomenti che verranno eventualmente esaminati nei successivi considerandi. CO 6 e la Sezione forestale sollecitano invece l'accoglimento del gravame. Quest'ultima rileva in particolare che le autorità cantonali e federali hanno già riconosciuto il carattere forestale della strada in questione nell'ambito della suo finanziamento e della sua realizzazione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Prima di eventualmente entrare nel merito del gravame, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Da questo profilo, va ricordato che il ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).
1.2. Giusta l'art. 34 RLCFo le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento d’uso allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato. A norma dell'art. 124 LOC il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. I regolamenti patriziali diventano esecutivi con l'approvazione del Consiglio di Stato, che agisce come autorità di vigilanza sui patriziati (art. 126-128, 130 LOP). L'Esecutivo cantonale si esprime in maniera definitiva sull'approvazione di un regolamento patriziale. Nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnare tale determinazione davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
1.3. In concreto, il regolamento d'uso della strada forestale adottato dal patriziato in virtù dell'art. 34 RLCFo è un regolamento patriziale ai sensi dell'art. 124 LOP. Annullando la risoluzione patriziale nella misura in cui adotta il suddetto regolamento, il Consiglio di Stato ha in sostanza risolto di non approvarlo. Come evidenziato dallo stesso Esecutivo cantonale (v. dispositivo n. 3), tale determinazione è definitiva. Non è pertanto impugnabile davanti a questo tribunale. Entro questi limiti, il ricorso è dunque irricevibile. Nella misura in cui il patriziato contesta invece l'annullamento del credito di fr. 25'000.– stanziato per la posa di una barriera all'imbocco della strada patriziale in zona __________, il ricorso è invece ammissibile, ma va respinto nel merito: la realizzazione di una barriera su di una strada forestale presuppone infatti l'esistenza di un regolamento d'uso ai sensi dell'art. 34 RLCFo, che, come appena illustrato, non è però stato approvato.
2. In esito a quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, va dunque respinto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 13 LCFo; 34 RLCFo; 124, 126, 128, 130, 146, 151 LOP; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario