Incarto n.
52.2006.139

 

Lugano

13 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina, impedito

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di

 

 

 

RI 1, ,

patrocinato da: avv. PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1270) che respinge l'impugnativa per ritardata giustizia presentata dall'insorgente contro l'inazione del municipio di CO 1;

 

 

viste le risposte:

-      5 maggio 2006 della Sezione degli enti locali;

-      9 maggio 2006 del Consiglio di Stato;

-    16 maggio 2006 del municipio di CO 1;

 

 

preso atto della replica 8 giugno 2006 del ricorrente e delle dupliche:

-    14 giugno 2006 della Sezione degli enti locali;

 

-    27 giugno 2006 del municipio di CO 1;

-    27 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 12 luglio 2005 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso in sanatoria per alcune modifiche apportate alla casa d'abitazione che aveva costruito in località N__________ (part. 713); in particolare, si trattava di autorizzare alcuni velux posati sul tetto ed un modico ingrandimento delle finestre realizzate sulle facciate in corrispondenza dei vani del sottotetto;

 

che la domanda di costruzione è stata pubblicata dal 29 agosto al 12 settembre 2005;

 

che il 21 novembre 2005 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori di finitura dei vani del sottotetto, paventando che fossero resi abitabili, con conseguente sorpasso dell'indice di sfruttamento;

 

che contro questo provvedimento cautelare RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

 

che in seguito a certe rimostranze di G__________, precedente proprietario del fondo, il 4 gennaio 2006 il municipio ha ripubblicato la domanda di costruzione in sanatoria;

 

che il 30 gennaio 2006 RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato per denegata giustizia, ritenendo ingiustificato il ritardo frapposto dal municipio all'evasione della domanda di costruzione inoltrata il 12 luglio 2005;

 

che il 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da RI 1 contro l'ordine di sospensione dei lavori del 21 novembre 2005;

 

che con giudizio 14 marzo 2006 l’Esecutivo cantonale ha poi respinto il reclamo per denegata giustizia, ritenendo che il ritardo frapposto dal municipio nell'evasione della domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche apportate in corso d'opera alle aperture del sottotetto fosse giustificato dalle particolari circostanze del caso;

 

che contro il predetto giudizio RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia fatto ordine al municipio di evadere immediatamente la domanda di costruzione del 12 luglio 2005;

 

che con lunghe disquisizioni l'insorgente contesta i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, negando in particolare che vi sia stata una nuova pubblicazione della domanda e reputando inammissibile il ritardo accumulato dal municipio nell'evasione della domanda di costruzione del 12 luglio 2005;

 

che l'11 maggio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno semmai discussi nei seguenti considerandi;

 

che con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nei precedenti allegati;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono certe;

 

che il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che con il rilascio della licenza richiesta, il ricorso per denegata giustizia è diventato privo d'oggetto;

 

che, avendo il Consiglio di Stato condannato il ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia, va comunque verificato se il reclamo per denegata giustizia fosse effettivamente infondato;

 

che, giusta l’art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;

 

che l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete, dalle necessità istruttorie e dalla complessità delle situazioni di fatto e di diritto sollevate (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 PAmm n. 2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 474 seg.);

 

che, giusta l’art. 13 LE, il municipio statuisce nel termine di 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione sulle domande di costruzione presentate sotto forma di notifica;

 

che, pur essendo meramente d'ordine, il termine è comunque indicativo dei tempi usualmente occorrenti per esaminare e decidere una domanda di costruzione per opere di minore importanza;

 

che, nel caso concreto, al momento dell'inoltro del reclamo per ritardata giustizia al Consiglio di Stato erano ormai trascorsi quasi cinque mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione della notifica inoltrata dal ricorrente il 12 luglio 2005;

 

che il tempo lasciato trascorrere dal municipio dalla scadenza del termine di pubblicazione della notifica 12 luglio 2005, raffrontato al termine fissato dall’art. 13 LE, è sicuramente lungo;

 

che il ritardo nell’evasione della domanda non era comunque del tutto ingiustificato, stante che le modifiche apportate dal ricorrente alle aperture previste dal progetto approvato potevano essere messe in relazione agli altri interventi, riscontrati dall’autorità co-munale nel sottotetto all’inizio di novembre del 2005, per i quali aveva emanato l’ordine di sospensione dei lavori di cui si è detto in narrativa;

 

che, non potendosi a priori escludere che l’ingrandimento delle aperture del sottotetto, praticato dal ricorrente in contrasto con i piani approvati, potesse far parte di un unico disegno, preordinato a rendere abitabile i vani del sottotetto, non appare affatto fuori luogo che il municipio, prima di evadere la notifica del 12 luglio 2005, attendesse che l’autorità di ricorso si pronunciasse sull’im-pugnativa inoltrata da RI 1 contro l’ordine di sospensione dei lavori del 21 novembre 2005;

 

che, trattandosi oltretutto di una domanda di costruzione volta a conseguire il permesso in sanatoria per modifiche comunque già eseguite abusivamente dal ricorrente, suscettibili di determinare un aumento della SUL, il ritardo frapposto dal municipio nell’eva-sione della notifica non appare privo di fondamento;

 

che, stando così le cose, nella misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso può essere respinto senza esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla ripubblicazione della domanda di costruzione ed alle asserite violazioni del diritto di essere sentito, nelle quali, a suo dire, il Consiglio di Stato sarebbe incorso, statuendo sull’impugnativa senza dargli preventivamente la possibilità di pronunciarsi su tutti i fatti addotti dal municipio con la risposta;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 21 LE; 2, 18, 28, 43, 45, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. municipio di Savosa, 6942 Savosa,

2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli Interni, 6501 Bellinzona,

4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario