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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1799) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione 15 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato loro di sospendere i lavori di costruzione e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per alcune opere di cinta realizzate sulla loro proprietà (part. 195); |
viste le risposte:
- 2 maggio 2006 di CO 1;
- 8 maggio 2006 del municipio di CO 2;
- 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che dietro segnalazione dei vicini qui resistenti, il 15 dicembre 2005 il municipio di CO 2 ha ordinato ai ricorrenti RI 1 e RI 2 di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un telone alto m 3 e lungo 15 e per una palizzata in legno di m 5 x 3, che avevano issato, rispettivamente eretto senza permesso sul loro fondo (part. 195), situato nel nucleo del paese, lungo il confine verso le part. 191 (__________) e 196 (CO 1);
che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro la predetta decisione, confermando l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, ma annullando l'ordine di sospendere i lavori, essendo quest'ultimi nel frattempo terminati;
che il Governo in sostanza ha ritenuto che le opere in contestazione soggiacessero all'obbligo del permesso e che l'informazione contraria, data loro dal tecnico comunale, non permettesse di prescindere da questa formalità;
che contro il predetto giudizio RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che, richiamandosi alle informazioni date loro dal tecnico comunale, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del principio della buona fede;
che, dopo aver ulteriormente rimproverato al municipio di aver violato il principio del contraddittorio durante gli accertamenti esperiti, gli insorgenti negano poi che le opere in contestazione soggiacciano a permesso di costruzione; il telone sarebbe un semplice arredo da giardino, mentre la palizzata servirebbe a contenere il muro di confine, pericolante e già parzialmente crollato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni, rispettivamente i vicini CO 1, che contestano succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, mentre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono certe;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove chieste dagli insorgenti (art. 18 PAmm); in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE);
che la licenza non è invece necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE);
che la licenza è in particolare necessaria, precisano gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 6 cpv. 1 n. 4 RLE, per le opere di cinta;
che non soggiacciono invece a licenza la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo e le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi (art. 3 cpv. 1 lett. g ed i RLE);
che la posa di un telone alto almeno m 2.50 e lungo 15 lungo il confine est del fondo dei ricorrenti, situato nel nucleo di __________, che è dichiarato sito pittoresco, soggiace senz'ombra di dubbio a permesso di costruzione;
che, addirittura occorre il preavviso della CBN, come ha rilevato il Consiglio di Stato nel giudizio 8 novembre 2005, statuente sul ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 contro la licenza rilasciata dal municipio ai resistenti per un'opera di cinta fra i fondi delle stesse parti;
che la giustificazione addotta dai ricorrenti secondo cui si tratterebbe di un'opera provvisoria, volta a proteggere la siepe di bambù piantata lungo lo stesso confine, non appare verosimile; basti al riguardo considerare l'eccezionale velocità di crescita di questi vegetali e l'assenza di qualsiasi indicazione sulla durata dell'opera;
che l'opera in discussione, per la sua collocazione nel nucleo e lungo il confine, rispettivamente per le sue ragguardevoli dimensioni, non può nemmeno essere considerata un'usuale attrezzatura di arredo del giardino;
che l'informazione data ai ricorrenti dal tecnico comunale, secondo cui la licenza non sarebbe stata necessaria, non permette loro di invocare con successo il principio della buona fede; nemmeno una licenza preliminare potrebbe invero pregiudicare i diritti di parte dei vicini qui resistenti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE n. 887);
che, entro questi limiti, l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, appare senz'altro conforme al diritto;
che la palizzata eretta lungo il muro pericolante lungo il confine verso il fondo dei resistente CO 1 può invece essere considerata un'opera provvisoria, destinata a soddisfare un bisogno contingente e quindi non soggetta a licenza (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE);
che, in questa misura, il ricorso va accolto, riformando il giudizio impugnato nel senso che l'ordine censurato viene circoscritto al controverso telone;
che il parziale successo dell'impugnativa non giustifica una modifica del giudizio governativo in quanto riferito a tasse e ripetibili;
che la tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, mentre le ripetibili, commisurate al parziale successo del ricorso, sono poste a carico dei resistenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1799) è riformata nel senso che l'ordine 15 dicembre 2005 di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, impartito dal municipio di CO 2 ai ricorrenti, è circoscritto al telone issato lungo il confine est del loro fondo.
2.La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 500.- e dei resistenti per la differenza (fr. 100.-).
3. I resistenti CO 1 rifonderanno ai ricorrenti fr. 100.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: |
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; ; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario