Incarto n.
52.2006.146

 

Lugano

28 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

 

assistito dal

segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 19 aprile 2006 della

 

 

 

RI 1

 

 

 

per mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte della ditta __________ nell'ambito del concorso per l'aggiudicazione della fornitura delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________,

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che nell'ambito del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per la della fornitura delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________, la concorrente RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato per eccepire la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte della concorrente __________;

 

che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa e l'ha trasmessa a questo tribunale;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data sia che la commessa soggiaccia al CIAP, sia che soggiaccia alla LCPubb;

 

che la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione;

 

che a norma dell'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che per l'art. 37 LCPubb sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (a) gli elementi del bando; (b) l'esclusione dell'offerente; (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva; (d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annulla-mento della procedura;

 

che, analogamente, secondo l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono: (a) il bando di concorso della commessa; (b) la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e; (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva; (d) l'esclusione dalla procedura; (e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;

 

che la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte di un concorrente non costituisce di certo un provvedimento impugnabile;

che in assenza di decisione impugnabile il ricorso appare dunque manifestamente irricevibile;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 37 LCPubb; 15 CIAP; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

 

 

Il presidente                                                            Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo