Incarto n.
52.2006.148

52.2006.149

 

Lugano

12 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi (a) e (b) 28 aprile 2006 della

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1505) che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso:

a.     la decisione 22 novembre 2005 del municipio di CO 2 che le nega la licenza edilizia per lavori di ristrutturazione dell'albergo A__________ (part. 805);

b.     la decisione 13 dicembre 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) del Dipartimento delle istituzioni che le nega il ripristino della patente d'esercizio pubblico dell'albergo limitatamente ai piani inferiori;

 

viste le risposte:

-    16 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

-      8 giugno 2006 di CO 1;

-    30 giugno 2006 del municipio di CO 2;

al ricorso sub a)

 

-    16 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

-    17 maggio 2006 della Sezione permessi e immigrazione;

-    30 giugno 2006 del municipio di CO 2;

al ricorso sub b)

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile (part. 805), situato a L__________ nella zona residenziale R3i ed adibito ad albergo ristorante.

Il 6 luglio 2005 la ricorrente ha chiesto mediante notifica al municipio il permesso di eseguire al secondo piano dell'edificio una serie di lavori di ristrutturazione e miglioria. In particolare si trattava di:

-     mettere in opera dei serramenti tagliafuoco T30;

-     adottare altri provvedimenti antincendio;

-     ripristinare tubature sanitarie;

-     dotare i locali di nuovi servizi sanitari;

-     cambiare il rivestimento di alcuni pavimenti;

-     riverniciare i locali;

-     chiudere una scanalatura praticata nella facciata nord per posare un ascensore al quale ha tuttavia rinunciato.

Alla domanda è stata allegata una planimetria raffigurante gli interventi in oggetto, che implicavano anche lo spostamento di alcune pareti interne. La notifica precisava che la destinazione dell'immobile sarebbe rimasta immutata.

Con decisione 25 agosto 2005, emanata in seguito alle divergen-ze sorte tra istante e municipio circa la procedura da seguire, il Dipartimento del territorio ha stabilito che gli interventi soggiacevano alla procedura di notifica.

Nel termine di pubblicazione sono pervenute al municipio le opposizioni di numerosi vicini, fra cui quella del resistente CO 1, che paventavano in sostanza l'insediamento di attività inconciliabili con la funzione residenziale della zona.

 

 

                                  B.   Il 22 novembre 2005, il municipio ha deciso di respingere la domanda di costruzione, perché:

-     la documentazione allegata sarebbe lacunosa, siccome priva della firma dei proprietari, non comprendeva la planimetria del pianterreno e del primo piano, era priva dei calcoli dell'i.s. e dell'i.o., non illustrava la sistemazione esterna;

-     la planimetria non era datata, non raffigurava alcuna porta per i locali 9 e 10, mentre il locale 8 risultava privo di WC;

-     non sarebbero rispettate le indicazioni date dalla SPI circa la configurazione delle camere;

-     non comprendeva l'attestato di conformità con le norme antincendio per tutto l'immobile e non solo per il secondo piano;

-     non forniva indicazioni sullo smaltimento delle acque meteoriche.

Le carenze summenzionate, stando all'autorità comunale, le avrebbero in particolare impedito di esaminare compiutamente la conformità dell'intervento per rapporto alle norme sul fabbisogno di posteggi ed alla destinazione della zona, nella quale sono ammesse soltanto attività lavorative non moleste.

Preso atto del diniego della licenza, il 13 dicembre 2005 la SPI si è dal canto suo rifiutata di ripristinare la patente d'esercizio pubblico limitatamente ai piani inferiori dell'immobile.

 

 

                                  C.   Con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dalla RI 1.

Dopo aver affermato che la decisione del municipio doveva rimanere circoscritta ai lavori oggetto della notifica, ad esclusione di eventuali ulteriori opere abusive, il Governo ha ritenuto che il fatto che la domanda non menzionasse gli altri lavori eseguiti pregiudicasse una verifica dell'intervento edilizio nella sua globalità. Di conseguenza, ha disposto il rinvio degli atti al municipio affinché una volta presentata una domanda di costruzione completa, statuisca nel merito della stessa.

Non potendosi rilasciare la licenza edilizia, non sarebbero nemmeno date le premesse per ripristinare la patente d'esercizio pubblico.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo con due distinti ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alle decisioni che conferma.

Il diniego della licenza, sostiene l'insorgente, sarebbe ingiustificato, poiché gli altri lavori che non sarebbero stati notificati si ridurrebbero a tre pozzi luce, ad un viottolo lastricato, all'eliminazione di un parco giochi pericolante ed a semplici lavori di pulizia del fondo.

Altrettanto illegittimo sarebbe il rifiuto di ripristinare la patente d'esercizio pubblico, poiché i lavori oggetto della notifica riguardano soltanto il secondo piano dell'edificio, nettamente separato dall'esercizio pubblico sottostante.

 

 

                                  E.   Il Consiglio di Stato postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

All'accoglimento del primo ricorso si oppone anche CO 1, che con dovizia di argomenti e senza mezzi termini afferma in sostanza che le trasformazioni sarebbero destinate ad insediare un bordello al secondo piano dell'edificio.

La SPI dal canto suo sollecita il rigetto della seconda impugnativa.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 LE e 71 LEsPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato, è indiscutibilmente data (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

 

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali ed è nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo, chiesto dalla ricorrente e dall'opponente CO 1, non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   Licenza edilizia

 

2.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti.

 

2.2. Oggetto della domanda di costruzione inoltrata dalla RI 1 al municipio di CO 2 sono in concreto alcuni interventi di ristrutturazione interna delle camere situate al secondo piano dell'albergo Al__________. Si tratta di semplici, per non dir banali, modifiche dell'assetto interno del piano, accompagnate da migliorie dei servizi igienici e da misure costruttive di protezione contro gli incendi. Questi lavori non susciterebbero alcun problema, se non facessero sorgere il fondato sospetto, espressamente affacciato dall'opponente CO 1, che i locali così sistemati vengano utilizzati per esercitarvi la prostituzione, a dispetto dell'esplicita dichiarazione della ricorrente di non essere intenzionata a cambiare la loro attuale destinazione alberghiera. Gli accorgimenti costruttivi adottati per separare fisicamente i locali del secondo piano dai piani sottostanti conferma questo presagio.

La prospettiva di un abuso della destinazione alberghiera, alla quale i locali in discussione risultano attualmente asserviti, anche se concreta, non può tuttavia essere presa in considerazione. Tanto il municipio, quanto l'autorità di ricorso devono limitarsi a statuire sulla conformità dei lavori così come sono stati notificati, per rapporto al diritto edilizio concretamente applicabile, evitando sia di intraprendere un processo alle intenzioni, sia di avvalersi di pretesti procedurali per impedire la realizzazione di un eventuale, recondito disegno volto ad insediare un postribolo nelle camere del secondo piano dell'albergo.

Ferme queste premesse, non vi sono dubbi che le opere oggetto della notifica siano conformi al diritto. Invano sostiene l'opponente CO 1, che avrebbero dovuto formare oggetto di una domanda di costruzione ordinaria. La procedura ordinaria invece di quella di notifica non gli avrebbe comunque offerto maggiori possibilità di tutelare i suoi diritti. Né giova al municipio obiettare che la notifica è carente dal profilo formale, perché non comprende il calcolo degli indici ed il piano della sistemazione esterna o perché mancano le porte a due locali o perché non indica come verrebbero smaltite le acque residuali. Questi asseriti difetti, palesemente pretestuosi, non sono in nessun caso atti a giustificare un diniego della licenza, poiché avrebbero potuto essere facilmente emendati sollecitando l'istante a porvi rimedio, come del resto espressamente previsto dall'art. 11 cpv. 3 RLE.

Parimenti, la licenza non può essere negata perché i lavori per i quali è richiesta non corrispondono a quelli che sarebbero già stati eseguiti senza permesso. L'autorità è tenuta a statuire sulla conformità degli interventi così come sono previsti dalla domanda di costruzione. Se le opere già eseguite non corrispondono a quelle notificate, il municipio può soltanto sollecitare l'istante in licenza a presentare una domanda di costruzione integrativa che rifletta l'effettiva situazione delle opere realizzate. Non può tuttavia respingere la domanda di costruzione adducendo che non collima con la situazione di fatto esistente. Nulla permette infatti di escludere che il richiedente intenda adattare tale situazione a quella risultante dai piani oggetto della notifica.

A maggior ragione si giustifica questa conclusione nel caso in esame, ove si consideri che le altre opere che andrebbero prese in considerazione per esprimere un giudizio globale sulla conformità di tutti gli interventi di ristrutturazione si riducono ad alcuni insignificanti pozzi-luce. Tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato non specificano del resto con la necessaria chiarezza quali altri lavori dovrebbero formare oggetto di una nuova domanda destinata a permettere al municipio di statuire con piena cognizione di causa sul complesso degli interventi che la ricorrente ha già messo in atto o intende ancora eseguire.

Analogamente, non giustifica un diniego della licenza la mancanza di indicazioni sugli indici e sui posteggi, che restano immutati o sulle misure dei locali, facilmente deducibili dalle planimetrie. Né legittimano un rigetto della domanda la mancanza di indicazioni sulla configurazione degli altri due piani dell'immobile, che non sono oggetto di lavori o delle firme sui piani, che potevano senza difficoltà essere richieste all'istante. Nemmeno la mancanza dell'attestato antincendio per tutto l'immobile era atto a giustificare un rigetto della domanda di costruzione. Il documento, prodotto in un secondo tempo dalla ricorrente, certifica in effetti che lo stabile rispetta le norme applicabili in materia. Pretestuose appaiono dunque le contestazioni sollevate al riguardo dal municipio e dall'opponente.

 

2.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato di esigere la ripetizione dell'intera procedura di rilascio del permesso non può dunque essere confermata siccome palesemente contraria al principio di proporzionalità. Gli atti vanno dunque rinviati al municipio, affinché rilasci la licenza richiesta, subordinandola semmai alle opportune condizioni. Resta ovviamente riservata al municipio la facoltà di intervenire con adeguati provvedimenti qualora le opere realizzate e l'utilizzazione dei locali del secondo piano non corrispondessero a quelle notificate, in particolare se la destinazione di tali locali fosse diversa da quella alberghiera.

 

 

                                   3.   L'edificio in cui ha sede l'albergo ristorante A__________ beneficiava di una patente d'esercizio pubblico, intestata al precedente proprietario dell'immobile, che l'anno scorso ne aveva chiesto la sospensione.

Con decisione 13 dicembre 2005 la SPI ha respinto la richiesta della RI 1 di ripristinare la patente d'esercizio pubblico limitatamente al pianterreno ed al primo piano, richiamandosi al diniego della licenza edilizia per i lavori di ristrutturazione del secondo piano. La giustificazione addotta, a torto condivisa dal Consiglio di Stato, appare palesemente pretestuosa. La SPI non ha in effetti indicato alcun motivo che permetta di escludere che i primi due piani dell'immobile non siano idonei all'esercizio dell'attività alberghiera (art. 4 LEsPubb). Il fatto che il secondo piano rimanga escluso non costituisce evidentemente un valido motivo per negare il ripristino della patente sospesa.

 

 

                                   4.   Ferme queste premesse, entrambi i ricorsi vanno dunque accolti, annullando le decisioni del municipio e della SPI, nonché il giudizio governativo che le conferma.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'opponente CO 1 proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune e lo Stato ne vanno esenti, poiché non sono comparsi in causa a tutela di loro interessi particolari.

Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra lo Stato, il comune e l'opponente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11 RLE; 4, 71 LEsPubb; 3, 18, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.   sono annullate:

-   la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1505);

-   la decisione 22 novembre 2005 del municipio di CO 2;

-   la decisione 13 dicembre 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

1.2.   gli atti sono rinviati:

-   al municipio di CO 2 affinché rilasci la licenza richiesta dalla ricorrente con notifica 6 luglio 2005;

-   alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché ripristini la patente d'esercizio pubblico sospesa, limitatamente ai primi due piani dell'albergo ristorante A__________.

 

 

2.La tassa di giustizia è a carico di CO 1 nella misura di fr. 500.-.

 

                                   3.   Le ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato, il comune di CO 2 e l'opponente CO 1.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

 

 

;

.

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario