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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 2 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 28 marzo 2006 (n. 1512) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 febbraio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 12 settembre 2001 il cittadino indiano e iraniano RI 1 (1969) è entrato in Svizzera tramite un visto turistico della durata di tre mesi per rendere visita alla cittadina elvetica E__________ (1966), incinta, con la quale intendeva successivamente convolare a nozze.
Dalla loro relazione è nata, il 23 ottobre 2001, P__________.
Raccolto il preavviso favorevole dell'Ufficio federale degli stranieri (ora: della migrazione), l'11 febbraio 2002 il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale ex art. 13 lett. f OLS (casi personali particolarmente rigorosi), sottoposto alla condizione di vivere insieme a E__________.
b) Nel marzo 2002 E__________ si è trasferita presso __________ a __________ allo scopo di preservare da RI 1 la propria incolumità, quella del suo figlio di primo letto e di P__________.
Nel frattempo, la Commissione tutoria regionale __________ sede di __________ (in seguito: CTR __________) aveva deciso - tra l'altro - che in assenza della madre per lavoro o per altri impegni, P__________ doveva essere collocata presso la __________ e consegnata unicamente alla madre.
c) Il 12 settembre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, in quanto egli non viveva più insieme a E__________.
Con giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione e ha rinnovato l'autorizzazione di soggiorno di RI 1 a condizione di tenere un comportamento irreprensibile e di non far più cadere P__________ a carico dell'assistenza pubblica. Quest'ultima era dovuta ricorrere all'ausilio dello Stato per un importo di fr. 500.– per ottenere l'anticipo degli alimenti che il padre non le versava.
Per questo motivo, l'interessato è stato formalmente ammonito.
In seguito, il permesso di dimora dell'insorgente è stato nuovamente rinnovato, l'ultima volta fino all'11 settembre 2005.
d) Dalla riconciliazione con E__________ sono nate, il 14 ottobre 2003, le figlie __________ e __________.
Tuttavia, nel novembre 2003, RI 1 e E__________ si sono nuovamente separati, questa volta definitivamente.
B. Con decisione 6 febbraio 2006, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo 2006 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rilevato che l'interessato non aveva rispettato le condizioni impostegli nella risoluzione governativa dell'8 gennaio 2003, perché le sue tre figlie erano a carico dell'assistenza pubblica.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 5, 9, 10, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C Con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Il Governo ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per rinnovare il permesso di dimora all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo inoltre che il ricorrente aveva denotato una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico.
Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
Il ricorrente ritiene la decisione impugnata sproporzionata.
Sostiene di non poter pagare gli alimenti a P__________, __________ e __________ perché non trova lavoro e che tale circostanza non dimostra che egli sia incapace ad adattarsi all'ordinamento elvetico.
Afferma inoltre di essere attaccato affettivamente alle sue tre figlie, temendo che un suo allontanamento dalla Svizzera si ripercuota negativamente sul loro sviluppo psichico.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Il ricorrente non può prevalersi né di una disposizione particolare del diritto federale, né di un trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e l'Unione indiana o la Repubblica islamica dell'Iran da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo di un permesso di dimora.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a) può invocare, a protezione della propria vita famigliare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.
Nella fattispecie, tutte e tre le figlie del ricorrente detengono la nazionalità svizzera. La prima condizione affinché RI 1 possa invocare l'art. 8 CEDU è quindi adempiuta.
L'insorgente sostiene inoltre di essere particolarmente attaccato a P__________, __________ e __________. Ora, dall'incarto risulta che un accordo su un regolare diritto di visita alle stesse non è mai stato raggiunto e che il padre vede le bambine sovente fuori dall'asilo o dal loro domicilio oppure casualmente in giro, ma solo per alcuni minuti ogni volta (v. scritti 22 e 27 novembre 2005, rispettivamente di RI 1 e di E__________).
Ci si può pertanto chiedere se il legame che unisce l'insorgente alle figlie sia effettivamente intenso e vivo. Sia come sia, per la soluzione della vertenza non è tuttavia necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).
Per quanto concerne gli interessi pubblici, va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b, 22 consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di specie, sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato, segnatamente se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli stranieri (DTF 122 II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile.
Dal profilo dell'interesse privato al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza). Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici non potrebbero essere mantenuti.
3. P__________ è nata il 23 ottobre 2001, __________ e __________ il 14 ottobre 2003. Esse vivono con la madre, cui sono affidate.
Prima dell'ultima separazione con E__________ nel novembre 2003, iI ricorrente ha fatto comunione domestica con la primogenita solo per un periodo limitato, mentre non ha praticamente mai vissuto con __________ e __________.
Il padre non esercita nemmeno un diritto di visita vero e proprio sulle figlie. Certo, egli vede spesso le bambine, fuori dall'asilo o dal loro domicilio oppure casualmente in giro, tuttavia solo per alcuni minuti ogni volta (v. ricorso ad 8; scritti 22 e 27 novembre 2005, rispettivamente dell'insorgente e di E__________).
Ci si può pertanto chiedere se il ricorrente abbia fatto tutto il possibile in precedenza per instaurare e coltivare uno stretto legame con le stesse ed esercitare un regolare diritto di visita.
Del resto è solo durante la procedura ricorsuale, dinnanzi al tribunale, che il ricorrente segnala un imminente incontro con E__________ e la CTR __________ per discutere la situazione personale delle figlie. Ai fini del giudizio non occorre stabilire se da tale incontro scaturirà un aumento delle frequenze del diritto di visita.
Considerata infatti l'assenza di stretti legami affettivi con le figlie, così come richiesti dalla giurisprudenza, bisogna ritenere che l'attuale relazione con P__________, __________ e __________ non è in ogni caso sufficiente per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico.
In questo contesto, non bisogna inoltre dimenticare che l'interessato aveva ottenuto un permesso di dimora allo scopo di vivere insieme a E__________ e che l'autorizzazione di soggiorno gli è stata rinnovata l'8 gennaio 2003 su ricorso dal Consiglio di Stato unicamente a condizione di tenere un comportamento irreprensibile e di non far più cadere P__________ a carico dell'assistenza pubblica. Ora, l'insorgente non sempre è riuscito ad adempiere l'obbligo di versare gli alimenti alle figlie, sebbene avesse sottoscritto le convenzioni 4 febbraio 2002 (in favore di P__________) e 8 ottobre 2004 (per __________ e __________) e fosse stato ammonito in tal senso dal Governo. Infatti, se all'epoca del rinnovo del suo permesso il debito assistenziale per il mancato versamento degli alimenti a P__________ era di fr. 500.–, il debito attuale del ricorrente nei confronti dello Stato ammonta a fr. 21'625.55. In effetti, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha dovuto anticipare in favore di P__________ (dal 1.12.2003) e di __________ e __________ (dal 1.12.2004) alimenti che ammontavano, all'inizio di marzo 2006, a fr. 15'021.45 di fronte a rimborsi per complessivi fr. 4'457.90 (dal 26.2.2004). Bisogna inoltre considerare che pure il ricorrente è in assistenza dal 1° giugno 2005 e che ha ottenuto finora sussidi per un totale di fr. 11'062.– (scritto 9 marzo 2006 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Egli sostiene che tale stato di indigenza è dovuto al fatto che nel 2005 è stato licenziato e che da allora non trova lavoro. Sennonché, la sua prole è caduta a carico dall'assistenza ben prima che egli perdesse il suo ultimo posto di lavoro.
Del resto, il rischio concreto che i suoi figli continuino a essere a carico dell'assistenza pubblica è dimostrato dalla sua instabilità professionale. Infatti, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente ha cambiato sei posti di lavoro ed è rimasto disoccupato complessivamente per un anno, dimostrando pertanto anche una certa difficoltà di integrazione nel tessuto socioprofessionale elvetico.
4. In siffatte circostanze, considerato il legame precario con le figlie e il fatto che il ricorrente non ha rispettato le condizioni impostegli per continuare a soggiornare in Svizzera, a ragione il dipartimento ha deciso di non rinnovargli il permesso di dimora.
RI 1 risiede regolarmente in Svizzera da circa quattro anni e mezzo. Il suo soggiorno non può pertanto essere considerato di lunga durata. Inoltre egli ha i suoi principali legami sociali e familiari in India, dove soggiornava prima di giungere in Svizzera il 12 settembre 2001, e verosimilmente in Iran. Il suo rientro in Patria va pertanto considerato esigibile.
Certo, tenuto conto della lontananza, la partenza alla volta di uno di questi due Paesi gli renderà l'esercizio del diritto di visita alle figlie alquanto difficile. Il suo rientro non è tuttavia atto a creargli ostacoli insormontabili dal momento che tale diritto, peraltro già attualmente esercitato in misura assai ridotta, potrà con i dovuti adeguamenti continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.
Inoltre egli potrà eventualmente richiedere l'aiuto di un curatore educativo e di persone o strutture qualificate per regolare al meglio il suo diritto di visita e tenere regolari contatti con le figlie.
In tal modo, nonostante la sua lontananza, il suo legame con P__________, __________ e __________ verrà preservato.
5. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è applicabile nel caso di specie.
6. In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto.
Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 5 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario