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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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il bando del concorso indetto dal municipio di Castel San Pietro per opere di sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e di pavimentazione sintetica per campi da calcio; |
vista la risposta 15 maggio 2006 del municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 aprile 2006 il municipio di Castel San Pietro ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e di pavimentazione sintetica per due campi da calcio (FU n. 28/2006 pag. 2328).
Oggetto della commessa sono le opere di sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e sintetica del campo B (campo d'allenamento) presso il centro sportivo "al Nebbiano", che comportano i seguenti quantitativi indicativi:
– scavo generale con trasporto alla discarica ca. mc 1000
– drenaggi e canalizzazioni ca. m 600
– inerti ca. mc 2000
– cordoli in calcestruzzo ca. m 150
– pavimentazione bituminosa e sintetica ca. mq 3500
L'avviso di gara stabiliva alla cifra 5 che il consorziamento fra più imprenditori non è ammesso e che il subappalto è ammesso limitatamente alle opere di pavimentazione sintetica.
B. Contro il bando la ditta Scarpellini RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente contesta in sostanza la clausola che limita il subappalto alle opere di pavimentazione sintetica, giudicandola discriminatoria e lesiva del diritto sotto il profilo del principio di proporzionalità e della libertà economica. Dovendo far capo a ditte specializzate per la realizzazione della pavimentazione bituminosa, potrebbe partecipare al concorso soltanto in veste di subappaltatrice delle opere di pavimentazione sintetica. Non potrebbe invece parteciparvi in prima persona subappaltando le opere di pavimentazione bituminosa.
La copertura sintetica, argomenta, costituirebbe la prestazione preponderante e caratteristica della commessa. Lo confermerebbe il fatto che il capitolato prevede di assegnare la nota per le referenze in base al numero di campi omologati ASF o FIFA realizzati con il prodotto offerto e che la nota per le garanzie viene assegnata in funzione della durata della garanzia del manto sintetico.
Le opere oggetto della commessa, prosegue, avrebbero dovuto essere messe in appalto mediante due distinti concorsi, uno riguardante i lavori di sottostruttura e l'altro per la pavimentazione sintetica.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata.
1.2. Anche se le opere di pavimentazione sintetica per campi da calcio costituiscono soltanto una parte della commessa in esame, l'interesse fatto valere dalla ricorrente, attiva in questo specifico settore, appare degno di protezione (art. 43 PAmm). Con le riserve che si impongono in considerazione della natura edile della commessa (art. 4 cpv. 1 LCPubb) e delle limitazioni sancite dall'art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb , la legittimazione attiva può dunque esserle riconosciuta.
1.3. La documentazione di gara è stata notificata all'insorgente il 19 aprile 2006. Il 29 aprile 2006 era sabato, mentre lunedì 1° maggio era dichiarato giorno festivo. Il termine di ricorso scadeva dunque il 2 maggio 2006, primo giorno feriale utile. Il ricorso, inoltrato quel giorno, è dunque tempestivo.
1.4. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1). Possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2).
I criteri di idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara (STA 16 giugno 2003 in re G.; Peter Galli/An-dré Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284 seg.). I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 16 maggio 2002 in re G. e llcc).
2.2. Nel caso concreto, il committente non ha preventivamente fissato particolari criteri d'idoneità. Non ha segnatamente limitato la partecipazione al concorso a determinate categorie di imprenditori. Alla posizione 223.200 del capitolato, si è soltanto riservata la facoltà di richiedere in sede di aggiudicazione e oltre quanto previsto dagli atti del concorso, le prove d'idoneità che riterrà necessarie a livello finanziario, economico e tecnico delle ditte concorrenti, esigendo in particolare per le opere di pavimentazione sintetica che fosse dimostrata tramite sufficienti referenze l'idoneità della ditta esecutrice o dell'eventuale subappaltante.
Trattandosi di una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), valgono comunque le limitazioni sancite dall'art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb.
3. 3.1. L'art. 38 RLCPubb impone al committente di indire i concorsi, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri. Tale obbligo non è tuttavia assoluto. Per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, il committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).
Anche la decisione di procedere mediante appalto generale soggiace all'apprezzamento del committente. È dunque sindacabile da parte di questo tribunale unicamente nei limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm). Censurabili sono soltanto le decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che la legge riconosce al committente.
Il consorzio tra offerenti, dispone inoltre l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, è di principio ammesso. Il committente, secondo il cpv. 2 di detta norma, può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando. Al contrario, il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara (art. 24 LCPubb).
La limitazione e l'esclusione della possibilità di consorzio, rispettivamente l'ammissione del subappalto sono parimenti rimesse all'apprezzamento del committente. Anch'esse possono dunque essere censurate soltanto nella misura in cui integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere.
3.2. Nel caso concreto, il campo di calcio si compone di opere di sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e di pavimentazione sintetica. Il municipio ha ritenuto di appaltare l'intera costruzione mediante un'unica procedura di concorso, avvalendosi tanto della facoltà di escludere il consorzio fra offerenti riservatagli dall'art. 23 cpv. 2 LCPubb, quanto della facoltà di ammettere il subappalto concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LCPubb.
La ricorrente non contesta la clausola che esclude il consorzio fra imprenditori. Appare in effetti giustificato l'interesse del committente ad affidare i lavori ad un solo imprenditore, che si assuma la responsabilità nei suoi confronti anche per le prestazioni dei subappaltatori, anziché ad un consorzio, ente effimero, all'interno del quale la suddivisione delle responsabilità non è sempre immediatamente riconoscibile.
La Scarpellini si limita in sostanza a contestare la clausola che ammette il subappalto soltanto per le opere di pavimentazione sintetica, ritenendola discriminatoria poiché non permette agli imprenditori specializzati nella posa di questo genere di pavimentazioni di subappaltare a terzi le opere di sottostruttura e di pavimentazione bituminosa.
La censura va disattesa, poiché sussistono sufficienti ragioni tecniche ed organizzative per appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).
Anche un profano è in grado di rendersi conto che nella realizzazione di un impianto come quello in esame la preparazione del sottofondo riveste un'importanza decisiva. L'esecuzione a regola d'arte del rivestimento sintetico dipende infatti in larga misura dalla stabilità, dalla permeabilità e dalla planarità delle opere di sottostruttura e di pavimentazione bituminosa. Dal profilo delle ragioni tecniche non appare per nulla lesivo della parità di trattamento negare alle ditte specializzate nella posa di pavimentazioni sintetiche la possibilità di concorrere soltanto per questa prestazione specifica, subappaltando ad altre ditte i lavori di sottostruttura e di pavimentazione bituminosa. Le prestazioni che le imprese di costruzione, le ditte di pavimentazione bituminosa e quelle specializzate nella posa di rivestimenti sintetici sono chiamate a fornire nell'ambito della realizzazione dell'opera sono diverse. Non esigono che le une siano trattate come le altre e che alle ditte specializzate nella pavimentazione sintetica siano concesse le stesse possibilità riservate alle altre imprese in tema di subappalto. Né l'importanza della pavimentazione sintetica, sottolineata dalla ricorrente con riferimento ai criteri d'aggiudicazione, impone necessariamente di indire un apposito concorso per appaltare separatamente questa parte dell'opera.
L'impostazione del concorso prevista dal committente, per quanto censurabile possa apparire agli occhi della ricorrente, non appare per nulla insostenibile. Essa risulta dettata da considerazioni oggettive e pertinenti. È sorretta da un interesse sufficiente e non pregiudica né la libertà economica della ricorrente, che può attrezzarsi per eseguire in regia autonoma tutte le componenti dell'opera, né il principio di una concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle commesse pubbliche, (art. 1 lett. b LCPubb). Va dunque confermata.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa (0.5 mio), è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 20, 22, 36, 37 LCPubb; 38 e 39 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
, ; . |
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terzi implicati |
CO 1
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario