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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 8 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 11 aprile 2006 (n. 1813) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 16 maggio 2006 del Consiglio di Stato,
- 24 maggio 2004 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il cittadino turco RI 1 è entrato in Svizzera il 22 agosto 1997, dove vivono i genitori e altri suoi familiari, depositando una domanda d'asilo;
che con decisione 25 febbraio 1998, confermata su ricorso il 10 marzo 2003 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la richiesta;
che all'interessato è stato fissato un termine per lasciare il territorio elvetico, termine in seguito sospeso in quanto egli era in procinto di sposarsi con la cittadina svizzera __________ (1986);
che le nozze sono state celebrate il 26 gennaio 2004 a __________;
che, a seguito del matrimonio, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi rinnovato fino al 26 gennaio 2006;
che, interrogato il 5 dicembre 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, il ricorrente ha dichiarato - tra l'altro - che il 19 giugno 2004 sua moglie si era trasferita presso la madre nella Svizzera interna e che l'aveva rivista l'ultima volta nel marzo 2005, manifestando l'intenzione di volere divorziare dalla stessa per motivi che non è necessario qui evocare;
che, fondandosi sulle premesse emergenze, il 31 gennaio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo 2006 successivo per lasciare il territorio cantonale;
che l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese;
che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento, considerando esigibile il suo rientro in Turchia;
che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora;
che il ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo di aver richiesto il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno segnatamente per poter presenziare alle udienze relative alla procedura divorzio;
che egli chiede inoltre di tenere conto del fatto che non ha mai violato l'ordine pubblico e non è a carico dell'assistenza pubblica;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che, giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c);
che, in concreto, ritenuto che il ricorrente risulta sempre sposato con la cittadina elvetica __________, egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora;
che, pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1
che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'art. 7 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2);
che per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b);
che in relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.);
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.);
che è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.);
che, come accennato in narrativa, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 26 gennaio 2004 con una cittadina svizzera;
che i coniugi __________ si sono separati di fatto già il 19 giugno 2004, quando la moglie del ricorrente si è trasferita presso la madre nella Svizzera interna (v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 5 dicembre 2005 di RI 1, pag. 5);
che l'insorgente afferma di essere in trattative con la moglie per procedere allo scioglimento del matrimonio (ricorso ad 5, pag. 3);
che, in siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con la moglie;
che non porta a diversa conclusione il fatto che egli invochi la necessità di conservare il permesso per poter presenziare in futuro alle udienze in Pretura relative concernenti la procedura di divorzio: nulla gli impedirà di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo;
che il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone e che non sia a carico dell'assistenza pubblica non permette di pervenire a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto egli ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi;
che a ragione il ricorrente non pretende nemmeno che gli sia impossibile rientrare in Turchia, dove vivono diversi famigliari oltre a quelli residenti in Svizzera; inoltre egli è giovane, ha ottenuto nel nostro Paese una diploma commerciale di impiegato qualificato presso un istituto bancario e ha un'esperienza lavorativa alle spalle, che gli verranno utili per inserirsi nel mondo del lavoro del suo Paese d'origine;
che, per il resto, si può senz'altro rinviare alle pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario