Incarto n.
52.2006.164

 

Lugano

7 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 15 maggio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1963) che annulla la licenza edilizia 7 novembre 2005, rilasciatale dal municipio di CO 2 per la costruzione di una strada privata d'urbanizzazione in località __________ (part. 1334);

 

 

viste le risposte:

-    30 maggio 2006 del Consiglio di Stato;

-      7 giugno 2006 del municipio di CO 2;

-      8 giugno 2006 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 5 luglio 2005 la Ugo Bassi SA ha chiesto sotto forma di semplice notifica al municipio di CO 2 il permesso di costruire una strada privata in località __________, su un fondo in pendio, situato nella zona edificabile (part. 1334). La strada, lunga circa 70 m e larga 4, si diparte da una strada privata (part. 1335), che passa a valle del fondo, di proprietà del resistente CO 1. L'opera viaria ha una pendenza media del 16% e comporta sbancamenti del terreno alti sino a 6 m su gran parte del suo sviluppo longitudinale. Verso monte verrebbero formate scarpate alte sino ad 8 m, con una pendenza del 160% (60°). Sotto il campo stradale verrebbero inoltre posate delle canalizzazioni per acque chiare e luride.

Alla domanda si è opposto CO 1 contestando la procedura di notifica applicata e la mancanza di qualsiasi servitù che consentisse all'istante di allacciarsi alla canalizzazione di sua proprietà, interrata nella sua strada privata.

Con decisione 7 novembre 2005, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

 

 

                                  B.   Con giudizio 26 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che gli importanti sbancamenti escludano che l'opera possa essere autorizzata secondo la procedura di notifica. A maggior ragione se si considera che si tratta di un'opera di urbanizzazione primaria, rispettivamente che il fondo è anche boschivo ed è attraversato da un corso d'acqua. La modinatura sarebbe infine stata insufficiente.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza accordatale sia ripristinata.

L'insorgente rileva anzitutto che secondo l’art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE la costruzione di strade private è autorizzata secondo la procedura di notifica. Non vi sarebbero riporti di terreno di altezza superiore a m 1.50, il ruscello ed il bosco disterebbero 40, rispettivamente 10 m dalla strada. Il fondo sarebbe inoltre già urbanizzato. Le carenze della modinatura non avrebbero infine pregiudicato il ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Il municipio condivide invece l'impugnativa con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi assieme a quelli dell'opponente, che invece postula la conferma del giudizio impugnato.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Oggetto del contendere è essenzialmente la procedura applicabile. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   Giusta l’art. 4 RLE, la licenza edilizia è necessaria per la costruzione di edifici e impianti (lett. a), rispettivamente per ogni altra opera edilizia o impianto come (...) strade private e canalizzazioni (lett. c), nonché scavi e colmate (lett. d).

Secondo l’art. 5 cpv. 1 RLE, in quanto non siano esplicitamente soggetti alla procedura della notifica (art. 6), tutti gli interventi di cui all'art. 4 RLE soggiacciono alla procedura ordinaria. La procedura di notifica, che evita di coinvolgere l'autorità cantonale, costituisce l'eccezione ed è applicabile soltanto all'interno della zona edificabile per lavori di secondaria importanza (art. 11 cpv. 1 LE).

La costruzione di strade private è soggetta alla procedura di notifica, ma solo in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente (art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE). La costruzione di canalizzazioni non soggiace invece alla procedura di notifica, ma a quella ordinaria. L’art. 6 cpv. 1 RLE permette di adottare la procedura semplificata soltanto per l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni (cifra 7).

Assoggettati alla procedura di notifica sono infine gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000 (cifra 9).

 

 

                                   3.   Nel caso concreto, la domanda di costruzione inoltrata dalla ricorrente prevede di costruire una strada privata e di due tronchi di canalizzazione: uno per le acque luride ed uno per le acque meteoriche. Già la prevista costruzione delle canalizzazioni sotto il campo stradale escludeva l'applicabilità della procedura di notifica. Non si tratta infatti di semplici allacciamenti di edifici alle canalizzazioni. Da questo profilo il ricorso non può essere accolto.

Per quanto riguarda la strada in quanto tale, non appare affatto fuori luogo sostenere che non si tratti di un lavoro di secondaria importanza (art. 11 cpv. 1 LE), che non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove sull'ambiente. Lo sbancamento di un pendio non edificato sino ad una profondità di 6 m su un tratto di circa 70 m è invero atto a ripercuotersi sul paesaggio. Non si può ragionevolmente pretendere che costituisca un'alterazione impercettibile, suscettibile di passare inosservata.

Anche da questo profilo, la tesi del Consiglio di Stato appare dunque corretta. Considerando che il difetto lamentato dall'insorgente riguardava il fondamento stesso della scelta procedurale operata dall'insorgente con l'avallo dell'autorità comunale, il principio di proporzionalità non obbligava il Governo a porvi rimedio, interpellando il Dipartimento del territorio e le istanze ad esso subordinate.

Infondate sono soltanto le considerazioni sviluppate dal giudizio impugnato sull'urbanizzazione e sulle carenze della modinatura. Ai fini della costruzione della strada, il fondo dedotto in edificazione è adeguatamente urbanizzato. La strada non è inoltre un'opera di urbanizzazione primaria, ma un'opera di urbanizzazione privata. Date le sue caratteristiche, non andava modinata, ma semmai picchettata. Eventuali carenze della picchettazione non hanno comunque impedito all'opponente di far valere i suoi diritti. Non giustificavano di conseguenza un annullamento della licenza.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 21 LE; 4, 5, 5 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo al resistente a titolo di ripetibili.

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 3

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario