Incarto n.
52.2006.172

 

Lugano

7 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 22 maggio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2035) che annulla la licenza edilizia 23 dicembre 2005 rilasciata dal municipio di CO 1 all’insorgente per la costruzione di tre stabili d’appar-tamenti su due fondi (part. 1039 e 2665) situati lungo via M__________;

 

 

viste le risposte:

-    31 maggio 2006 del municipio di CO 1;

-    30 maggio 2006 del Dipartimento del territorio;

-    14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 19 settembre 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di costruire tre stabili d’appartamenti su due fondi (part. 1039 e 2665) situati nella zona residenziale intensiva lungo via M__________;

 

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, riallacciandosi ai preavvisi negativi espressi dalla Commissione delle bellezze naturali (CBN) e dall’Ufficio beni culturali (UBC);

 

che, disattendendo l’opposizione del Dipartimento del territorio, il 23 dicembre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

 

che contro la predetta decisione il Dipartimento del territorio è insorto davanti al Consiglio di Stato, lamentando la palese disattenzione del suo preavviso negativo;

 

che con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa, annullando la licenza rilasciata dal municipio alla RI 1;

 

che il Governo ha in sostanza ritenuto che il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, fondato essenzialmente sul piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi di B__________, vincolasse l’au-torità comunale, alla quale ha di conseguenza rinviato gli atti affinché statuisse nuovamente sulla domanda conformemente al preavviso negativo dell’autorità cantonale;

 

che contro il predetto giudizio la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previo accertamento della nullità del piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi;

 

che secondo l’insorgente il piano in questione sarebbe stato adottato ed approvato in spregio delle garanzie procedurali previste dalla LPT e dalla LALPT; la popolazione non è stata debitamente informata ed il piano non sarebbe nemmeno stato pubblicato;

 

che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

 

che il Dipartimento del territorio rinuncia a prendere posizione, mentre il municipio si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

 

che la ricorrente, beneficiaria della licenza annullata, è indubbiamente legittimata ad impugnare il giudizio governativo qui in esame (art. 43 PAmm);

 

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine;

 

che oggetto del ricorso è una decisione incidentale, mediante la quale il Consiglio di Stato, annullata la licenza impugnata, rinvia gli atti al municipio affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione con decisione impugnabile conforme al preavviso del Dipartimento del territorio;

 

che le decisioni incidentali sono impugnabili soltanto se arrecano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm);

 

che la decisione impugnata non arreca all'insorgente altro pregiudizio all'infuori del ritardo nell’evasione della domanda di costruzione; da questo profilo il ricorso non sarebbe ricevibile poiché l'allungamento della procedura non è di per sé considerato un pregiudizio irreparabile;

 

che, tenuto conto delle considerazioni sviluppate, in via meramente abbondanziale dal Consiglio di Stato, in merito alla competenza del Dipartimento del territorio a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento per rapporto al piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi, vincolanti per lo stesso Consiglio in caso di nuovo ricorso (crf. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59 PAmm n. 1 b), si giustifica comunque entrare nel merito dell'impugnativa;

 

che la licenza edilizia è concessa dal municipio previo avviso del Dipartimento del territorio; l’avviso del dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale (art. 3 cpv. 1 LE);

 

che, pubblicata la domanda di costruzione, il municipio trasmette gli atti al dipartimento per l'esame di sua competenza (art. 6 cpv. 4 LE); il dipartimento può opporvisi nel termine di 30 giorni; l’op-posizione può concernere solo il diritto la cui applicazione compete all'autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 LE); il silenzio equivale ad assenso, salvo nei casi in cui il diritto federale prescrive
un'autorizzazione cantonale (art. 7 cpv. 4 e 5 LE);

 

che secondo l'art. 7 cpv. 2 LE, l'avviso del dipartimento è vincolante per il municipio; resta riservato il caso, eccezionale, in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti;

 

che da questa norma discende anzitutto che il municipio non può in nessun caso scostarsi dall'avviso negativo del dipartimento; la norma riserva infatti soltanto il caso in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali; non riserva anche il caso in cui il rifiuto della licenza pregiudicasse tali interessi;

 

che il municipio non può dunque rilasciare la licenza in contrasto con un'opposizione dell'autorità cantonale; il preavviso negativo lo obbliga a respingere la domanda di costruzione; spetta all'istante in licenza adire le autorità di ricorso per ottenerla (cfr. STA 9.5.2000 in re SM SA e lc; 3.5.2002 in re B. sagl);

 

che il municipio non può favorire l'istante, accordandogli la licenza in contrasto con il preavviso dell'autorità cantonale e costringendo il Dipartimento del territorio ad impugnare la licenza davanti al Consiglio di Stato;

 

che il municipio può soltanto scostarsi dall'avviso favorevole del dipartimento; esso può in particolare opporvisi, negando la licenza per un intervento, che il dipartimento ha ritenuto, a suo avviso a torto, conforme al diritto federale e cantonale;

 

che non potendosi esigere che il municipio si adegui passivamente ad un preavviso dipartimentale che reputa illegittimo e non potendosi nemmeno concepire che il comune impugni una licenza rilasciata da un suo organo, si deve necessariamente concedergli la facoltà di rifiutarsi di rilasciarla, costringendo il richiedente anche in questo caso ad insorgere davanti al Consiglio di Stato per ottenerla (STA 23.3.04 in re B.- D.);

 

che il Consiglio di Stato, chiamato a statuire su un ricorso del dipartimento che rimprovera al municipio di aver disatteso il suo preavviso, deve limitarsi ad accertare se l'autorità comunale abbia effettivamente violato l'obbligo sancito dall'art. 7 cpv. 2 LE di attenersi al preavviso negativo; non deve accertare se il dipartimento fosse competente ad esprimere un preavviso in applicazione di una determinata legge; tanto meno deve stabilire se il preavviso fosse fondato o meno;

 

che l'accertamento della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 7 cpv. 2 LE e della suddivisione dei ruoli processuali definita da tale norma è sufficiente per accogliere il ricorso del dipartimento, annullando la licenza concessa dal municipio e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisca sulla domanda di costruzione attenendosi al preavviso negativo dell'autorità cantonale;

 

che nel caso concreto, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta dalla ricorrente in palese violazione dell'opposizione del Dipartimento del territorio;

 

che questa violazione bastava da sola per annullare la licenza e rinviare gli atti al municipio affinché statuisse sulla domanda di costruzione in conformità del preavviso negativo del dipartimento; a torto, il Consiglio di Stato ha esaminato, sia pure soltanto in via abbondanziale, se il dipartimento fosse competente ad esprimere siffatto preavviso;

 

che nell'esito, il giudizio governativo merita comunque di essere condiviso siccome conforme al diritto;

che, per i motivi sin qui illustrati, improponibili, in quanto premature, sono le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimità del piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi;

 

che tali censure andranno sollevate nell'ambito del ricorso che la RI 1 semmai interporrà contro la decisione che il municipio è chiamato ad emanare in ossequio all'opposizione dell'autorità cantonale;

 

che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto; la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 21 LE; 3, 18, 28, 3, 43, 44, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario