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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 23 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2047) che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 24 febbraio 2006 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare in località alla T__________ (part. 1689 e 1868); |
viste le risposte:
- 2 giugno 2006 del municipio di CO 2;
- 7 giugno 2006 del Consiglio di Stato;
- 8 giugno 2006 di CO 1;
preso atto della replica 4 luglio 2006 delle ricorrenti e delle dupliche:
- 12 luglio 2006 del municipio di CO 2;
- 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato;
- 17 luglio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 novembre 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare in località alla T__________, su due fondi contigui, pianeggianti (part. 1689 e 1868), situati lungo il ciglio sud della strada che proviene dal nucleo di C__________. Il progetto prevede di innalzare il livello del terreno naturale mediante la formazione di terrapieni alti da m 0.70 (lato est) a m 1.80 (lato ovest). Non prevede la formazione di appositi muri di sostegno. Nell'angolo nordest è prevista una tettoia alta circa m 2.40 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno di altezza non meglio precisata dai piani.
Alla domanda si sono opposte le ricorrenti, proprietarie di due fondi, confinanti verso est (part. 1511), rispettivamente verso sud (part. 1512), che hanno contestato l'imprecisione dei piani in quanto riferiti alla sistemazione esterna.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 24 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di sistemare il terreno verso la part. 1512 mediante formazione di una scarpata di pendenza inferiore al rapporto 3:1.
B. Con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalle opponenti.
Pur riconoscendo una certa insufficienza dei piani in quanto riferiti alla sistemazione del terreno a confine con la part. 1512, il Governo ha in sostanza ritenuto che la condizione alla quale la licenza è stata subordinata permettesse di escludere qualsiasi violazione del diritto.
C. Contro il predetto giudizio le vicine opponenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Le ricorrenti contestano in sostanza che i piani permettano di dedurre con la necessaria precisione come saranno configurate le opere di sistemazione del terreno previste lungo il confine verso i loro fondi. I piani annessi alla domanda di costruzione sarebbero imprecisi.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Essi allegano in particolare una planimetria indicante l'altezza dei muri previsti lungo il confine verso i fondi contermini sui lati est (part. 1511) e sud (part. 1512).
E. Con la replica le ricorrenti ribadiscono e precisano le contestazioni sollevate in precedenza, sottolineando in particolare le carenze dei piani allegati alla domanda di costruzione, che non potrebbe essere completata in questa sede.
Il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno presentato osservazioni di duplica.
I beneficiari della controversa licenza hanno a loro volta puntualizzato la loro posizione.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti e proprietarie di fondi contermini sono incontestabili. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza emerge con sufficiente chiarezza dai piani annessi alla domanda di costruzione, integrati dalle planimetrie e dalle fotografie ulteriormente prodotte dai resistenti in questa sede. La visita in luogo sollecitata dalle resistenti non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. In sede di risposta all'opposizione, i resistenti hanno affermato di non prevedere alcuna sistemazione del terreno verso la part. 1512 delle ricorrenti. La planimetria allegata dai resistenti alla risposta all'impugnativa inoltrata dalle opponenti a questo tribunale conferma che non è prevista alcuna sistemazione del terreno in prossimità del confine sud del fondo dedotto in edificazione. Da questo profilo, le critiche delle ricorrenti vanno dunque disattese.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il municipio ha comunque assoggettato la licenza alla condizione di sistemare il terreno con una scarpata di pendenza inferiore al rapporto 3 : 1 (33%). Verso sud il terrapieno davanti alla nuova costruzione dovrà dunque essere sfumato di conseguenza.
3. Diversa è invece la conclusione per quel che riguarda l'angolo nordest del fondo dei resistenti, ove è prevista la realizzazione di una tettoia per i veicoli, alta m 2.90 dal terreno sistemato alla quota di - m 1.40 rispetto alla quota 0.00 del pianterreno, situato a sua volta alla quota di + m 1.60 rispetto al campo stradale.
Dai piani annessi alla domanda di
costruzione non si evince l'attuale livello del terreno. Dalla sezione
trasversale C-C si può tuttavia dedurre che lungo i confine fra la part. 1689
dei resistenti e la part. 1511 delle ricorrenti, l'attuale livello del terreno
si situa ad una quota di circa - m 0.40 rispetto al livello della strada che delimita
i fondi verso nord. Ciò significa che per sistemare il terreno lungo il confine
fra i fondi predetti alla quota di - m 1.40 occorre formare un terrapieno alto
almeno m 0.60. La planimetria allegata dai resistenti alla risposta prevede in
effetti di erigere lungo questo confine un muro alto m 0.50 su un primo tratto
lungo
m 4.70 a partire dal ciglio sud della strada, rispettivamente
m 1.00 sul tratto seguente, lungo m 7.80, corrispondente al lato est della
tettoia.
Ma se su questo tratto di confine, il terreno viene sistemato con la formazione di un terrapieno alto m 0.60, sostenuto da un muro in cemento armato alto m 1.00 dal terreno naturale, la tettoia sovrastante, non sarà alta soltanto m 2.90, come può essere dedotto dai piani mediante misurazione, bensì m 3.50. L'altezza del terrapieno (+ m 0.60) deve infatti essere aggiunta a quella del manufatto sovrastante, poiché il ciglio del terrapieno, non situandosi ad una distanza di almeno m 3.00 dal lato est della tettoia, non rispetta la condizione posta dall'art. 41 cpv. 2 LE per escludere l'altezza del terrapieno dal computo dell'altezza dell'edificio.
Su questo punto, il ricorso non è dunque privo di fondamento.
4. Il difetto riscontrato non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza, come a torto pretendono le ricorrenti.
Esso può infatti essere facilmente corretto subordinando la licenza alla condizione di abbassare la tettoia di quanto occorre in modo che il filo superiore del suo cornicione di gronda non superi l'altezza di m 3.00, misurata dall'attuale livello del fondo delle ricorrenti (part. 1511) lungo quel tratto di confine. Determinante, in effetti, non è tanto l'altezza del muro e del terrapieno previsti lungo il confine fra i due fondi, che comunque non supera il limite di un metro, quanto piuttosto l'altezza della tettoia sovrastante, che non può in nessun caso superare il limite di 3.00 m, prescritto dall'art. 20 cpv. 1 NAPR per le costruzioni accessorie erette lungo il confine. Il lato della tettoia che insiste sul confine tra i fondi delle parti dovrà inoltre essere chiuso, poiché l’art. 20 cpv. 2 NAPR permette l'edificazione di costruzioni accessorie lungo il confine soltanto se prive di aperture. Resta riservata ai resistenti la facoltà di mantenerlo aperto arretrandolo tuttavia a m 1.50 dal confine.
Entro questi limiti, il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e riformando di conseguenza la licenza impugnata.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41 LE; 20 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2047) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 24 febbraio 2006 rilasciata dal municipio di CO 2 ai resistenti è subordinata all'ulteriore condizione che:
- l'altezza della tettoia misurata a partire dall'attuale livello del terreno lungo il confine fra le part. 1511 e 1689 non superi il limite di m 3.00;
- il lato est della tettoia sia privo di aperture o arretrato a m 1.50 dal confine.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido nella misura di fr. 600.- e dei resistenti per la differenza.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario