Incarto n.
52.2006.181

 

Lugano

11 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 maggio 2006 di

 

 

RI 1 RI 1

RI 2

RI 3

tutti patrocinati da: PA 2

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2244) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 1° febbraio 2006 con cui il municipio di CO 1 ha aperto un procedimento contravvenzionale nei loro confronti per violazione della LE ed ha loro ingiunto di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per interventi edilizi eseguiti senza permesso sulle part. 1470 e 1471;

 

 

viste le risposte:

-    12 giugno 2006 del municipio di CO 1;

-    14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che i ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari di due fondi (part. 1470 e 1471), situati a __________, fuori della zona edificabile (zona agricola);

 

che il 5 febbraio 2006 l'Ufficio tecnico comunale di __________ ha constatato che i fondi sono utilizzati per il deposito di materiali e macchinari per l'edilizia, che sono stati recintati e che sarebbero stati oggetto di sistemazione del terreno;

 

che con decisioni del 1° febbraio 2006 il municipio ha posto i ricorrenti in contravvenzione per violazione formale e materiale della LE;

 

che con le stesse decisioni l'autorità comunale ha inoltre ingiunto loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per l'uso non autorizzato che verrebbe fatto dei fondi e per altri piccoli interventi, che sarebbero stati attuati recentemente senza il necessario permesso;

 

che con le stesse decisioni il municipio ha altresì fatto divieto ai ricorrenti, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di depositare altro materiale e altri macchinari sui fondi in questione e di astenersi da qualsiasi ulteriore intervento sugli stessi;

 

che contro queste risoluzioni RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, asserendo di utilizzare i fondi per questi scopi da oltre 50 anni;

 

che con giudizio 9 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dai comproprietari dei fondi;

 

che, illustrate le disposizioni applicabili, il Governo ha in sostanza constatato che l'uso attualmente fatto dei fondi non è mai stato formalmente autorizzato;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alle controverse risoluzioni municipali;

 

che i ricorrenti sollevano in limine l'eccezione di perenzione della procedura, asserendo che già nel 1996 il Consiglio di Stato aveva annullato un'analoga richiesta riguardante la part. 1470; in quell'occasione, obiettano, sarebbe stato accertato che il fondo era utilizzato da oltre trent'anni come deposito di materiali e macchinari per l'edilizia;

 

che la tettoia esistente sulla part. 1470 è sempre stata utilizzata per il ricovero di veicoli e macchinari edili; il fondo sarebbe stato soltanto riordinato, pulito e recintato con una recinzione in plastica; la situazione esistente sul fondo sarebbe acquisita;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

 

che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti cui semmai si dirà qui appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio censurato (art. 43 PAmm);

 

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;

 

che la procedura di ricorso è scritta; va quindi disattesa la domanda di audizione personale dei ricorrenti;

 

che l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria configura un atto amministrativo incoercibile, mediante il quale l'autorità, dopo aver accertato che una determinata opera edilizia, soggetta all'obbligo del permesso di costruzione, è stata realizzata od è utilizzata senza permesso od in contrasto con il permesso ricevuto, sollecita il proprietario ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

 

che siffatto ordine si limita all'accertamento dell'esistenza di una violazione formale della LE (mancanza del permesso di costruzione); non si esprime sulla legittimità materiale dell'opera edilizia, che sarà semmai oggetto di esame nell'ambito della domanda di costruzione in sanatoria o di provvedimenti di ripristino;

 

che lo scopo dell'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è essenzialmente quello di promuovere l'apertura di un procedimento destinato a stabilire se l'opera formalmente abusiva, siccome priva di titolo che la autorizzi, possa beneficiare di un permesso in sanatoria o configuri una violazione materiale della legge, suscettibile di giustificare l'adozione di misure di ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile;

 

che il proprietario che non ottempera all'ordine non è passibile di sanzioni; dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone (STA 17.6.02 in re R & Ci);

 

che l'obbligo di chiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è di principio soggetto a perenzione; l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso sussiste pertanto anche a distanza di tempo;

 

che, per principio, non fanno eccezione nemmeno i casi in cui appare certo che qualsiasi azione di ripristino di una situazione conforme al diritto risulta irrimediabilmente perenta per effetto del lungo tempo trascorso; il proprietario gravato dall'ordine, che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino per decorrenza del termine trentennale di perenzione al quale essa soggiace non ha che da rimanere passivo ed attendere che l'autorità adotti semmai misure volte a ripristinare una situazione conforme al diritto;

 

che la disattenzione dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta particolari conseguenze;

il proprietario perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni, di cui quest'ultima eventualmente non dispone;

 

che, nel caso concreto, i ricorrenti sostengono di utilizzare i fondi in questione come deposito per macchinari e materiali edili da cinquant'anni; non sono tuttavia in grado di esibire un qualsivoglia permesso, rilasciato in base alla LE 1940 vigente cinquant'anni or sono, che confermi la loro tesi e precisi semmai i limiti dell'utilizzazione dei fondi autorizzata;

 

che, dal profilo meramente formale, l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, conseguente all'accerta-mento dell'inesistenza di un permesso di costruzione, appare dunque sostanzialmente giustificato;

 

che, in quanto volto a contestare la legittimità di tale accertamento e dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, che ne è scaturito, il ricorso non può di conseguenza essere accolto;

 

che il controverso accertamento e l'ordine ad esso connesso non pregiudicano il diritto dei ricorrenti di opporsi ad eventuali misure di ripristino, eccependone la perenzione od obiettando che all'epoca in cui si è instaurata la controversa utilizzazione nulla ostava al rilascio del permesso;

 

che la decisione di promuovere un procedimento contravvenzionale a carico dei ricorrenti configura un provvedimento incidentale (art. 44 PAmm), che in quanto tale non poteva essere impugnato nemmeno in prima istanza, poiché non arreca loro alcun danno non altrimenti riparabile;

 

che i ricorrenti non hanno sollevato alcuna particolare contestazione nei confronti del divieto, emanato sotto forma di misura cautelare, di depositare altri macchinari o materiali sui fondi in oggetto, di spostare quelli già depositati o di alterare la situazione esistente; da questo profilo, il ricorso è del tutto immotivato;

 

che in esito alle considerazioni che precedono, l'impugnativa va dunque respinta;

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno fr. 1'500.- al comune di CO 1 a titolo di ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

;

.

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario