Incarto n.
52.2006.182

 

Lugano

6 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 1° giugno 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinata dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 16 maggio 2006 (n. 2376) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 febbraio 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, le ha revocato il permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    12 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-    14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La cittadina brasiliana RI 1 (1975) è entrata illegalmente in Svizzera il 7 dicembre 2002 per poi sposarsi l'11 aprile 2003 a Tesserete con il cittadino elvetico G__________ (1978).

A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto per tale motivo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, l'ultima volta fino al 1° maggio 2006.

 

 

                                  B.   a) All'inizio di settembre 2005, G__________ ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________.

Con decreto supercautelare 30 settembre 2005, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha autorizzato la sospensione della comunione domestica dei coniugi __________.

 

b) Il 1° dicembre 2005, la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, indicando di abitare dal 14 novembre precedente in un monolocale a __________.

 

c) Interrogata il 13 gennaio 2006 in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato alla Polizia cantonale che suo marito, dedito all'alcool, aveva lasciato l'appartamento coniugale nel settembre 2005 portando via mobili e suppellettili.

Dal canto suo, il 20 gennaio 2006 G__________ ha precisato alla polizia che per un paio di mesi dall'agosto 2005 aveva avuto una relazione con un'altra donna, che al momento dell'interrogatorio aveva una nuova amica e che voleva divorziare dalla moglie.

 

d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 23 febbraio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2006 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, il mese di settembre 2005, della vita in comune con il marito, il quale era intenzionato a divorziare, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

 

 

                                  C.   Con giudizio 16 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che il suo rientro nel Paese d'origine era esigibile.

L'Esecutivo cantonale ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

La ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo che la separazione è provvisoria ed è dovuta la marito che beveva e la maltrattava. Sostiene che una riconciliazione sarà possibile quando egli si comporterà bene con lei.

Chiede di poter soggiornare in Ticino almeno fino alla pronunzia di un eventuale divorzio. Ritiene che la restrittiva giurisprudenza federale in materia di abuso di diritto debba conciliarsi con il nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo una separazione di 2 anni.

La ricorrente sostiene che la decisione di revoca è in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, ritenendo inesigibile il suo rientro in Brasile per motivi economici.

Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso e di essere posta anche in questa sede al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

In concreto, il 23 febbraio 2006 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 1° maggio 2006 di RI 1.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.

 

1.2. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, ritenuto che la ricorrente risulta sempre sposata con il cittadino elvetico G__________, ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1RI 1

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

                                   3.   Come accennato in narrativa, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto l'11 aprile 2003 con un cittadino svizzero.

Ora, è incontestato che i coniugi __________ vivono separati di fatto dall'agosto/settembre 2005, quando il marito dell'insorgente si è trasferito a __________ (v. ricorso ad 1, pag. 2; verbale d'interrogatorio di polizia 13.1.2006 dell'insorgente, pag. 2). La cessazione della comunione coniugale tra RI 1 e G__________ dura ormai da quasi un anno ed essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno la propria vita autonomamente, ritenuto che anche la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ e vive dal 14 novembre 2005 in un monolocale a __________.

Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile al marito è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Inoltre la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla condizione che in futuro suo marito si comporti bene con lei.

A torto poi l'insorgente sostiene che la decisione impugnata sarebbe incompatibile con lo spirito del nuovo diritto del divorzio che prevede, in caso di disaccordo, che lo scioglimento dell'unione coniugale può essere richiesto dopo un periodo di separazione di due anni al fine di concedere ai coniugi un lasso di tempo sufficiente per poter eventualmente riconciliarsi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare come le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri siano sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio pendente è quindi ininfluente per il presente giudizio.

Non porterebbe a diversa conclusione anche se ella invocasse la necessità di conservare il permesso per poter presenziare in futuro alle udienze in Pretura relative concernenti un'eventuale procedura di divorzio: nulla le impedirebbe di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo.

 

Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora.

 

 

                                   4.   RI 1 risiede regolarmente da circa tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari in Brasile, dove viveva, risiedeva e lavorava prima di giungere in Svizzera.

Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento, nemmeno dal profilo lavorativo.

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.

Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; la Lag;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario