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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 16 maggio 2006 (n. 2368) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora per sé e per i figli __________ |
viste le risposte:
- 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato,
- 20 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 febbraio 2002 la cittadina brasiliana RI 1 madre di __________ e ____________________ nati dal matrimonio con un connazionale e tutrice dal 10 maggio 2002 delle nipoti __________, è entrata in Svizzera accompagnata dagli stessi allo scopo di sposarsi con il cittadino elvetico __________.
Le nozze sono state celebrate il 26 settembre 2002 a __________. A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 25 settembre 2005.
Anche __________, __________, __________ ed __________ sono stati posti al beneficio di un'identica autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere con la madre/zia a __________.
La ricorrente lavora attualmente quale aiuto educatrice sociale presso __________.
B. a) Il 14 luglio 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rinnovo del proprio permesso di dimora. Ella ha indicato di essersi separata di fatto dal marito e di essersi trasferita con i figli in un'altra abitazione, sempre nel comune di __________.
Il 6 ottobre 2005, __________ ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di vivere separato dalla moglie dal luglio precedente e che, visti i buoni rapporti con la stessa, non escludeva di ricomporre in futuro la comunione coniugale.
b) Il 17 ottobre 2005, l'autorità dipartimentale ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, ai figli __________, fissando loro un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, il mese di luglio precedente, della vita in comune con il marito e che non era dato a sapere se essi avrebbero ripreso la vita in comune, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).
C. Con giudizio 16 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Il Governo ha rilevato che dal luglio 2005 i coniugi __________ avevano organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, ritenendo pertanto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata e ai suoi figli per i motivi addotti dal dipartimento. L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato tutto sommato esigibile il loro rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora per sé e per __________ e __________.
La ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva. Sostiene che nulla impedisce ai coniugi di vivere in due domicili diversi, precisando che la cessazione della comunione domestica è stata causata solo dalle incomprensioni con il marito sulla gestione dei figli. Non esclude tuttavia di riprendere la relazione sentimentale con il marito, come quest'ultimo ha affermato in una dichiarazione versata agli atti. Afferma di essere bene integrata nel tessuto sociale elvetico insieme a __________ e __________, i quali svolgono e frequentano rispettivamente un apprendistato e la scuola media, e che essi avrebbero grosse difficoltà a riadattarsi alla realtà del loro paese d'origine. Rileva inoltre di avere sempre mantenuto una buona condotta durante il suo soggiorno nel nostro paese e di lavorare da parecchi anni con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro e dei colleghi.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
Dal canto loro, __________ (1989) e __________ (1991) __________ sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento familiare). Di conseguenza, il destino del loro permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.
Di transenna va rilevato che la presente decisione non riguarda le nipoti della ricorrente, in quanto J__________ ed E__________ sono ormai maggiorenni e vivono autonomamente.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 18 febbraio 2002 per sposarsi il 26 settembre successivo con un cittadino elvetico e vivere con lo stesso a __________.
Il 14 luglio 2005, dopo nemmeno tre anni di matrimonio, ella ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora indicando di essersi separata di fatto dal marito e di essersi trasferita insieme ai figli in un'altra abitazione sempre a __________ (v. anche lo scritto 6 ottobre 2005 di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri ad __________).
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare il fatto che la separazione dei coniugi __________ dura ormai da un anno e che da allora essi non hanno più ripreso la vita in comune, vi sono sufficienti elementi per ritenere che essi hanno da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il fatto che il matrimonio è sempre in crisi lo conferma peraltro la circostanza che ella continua a ricevere mensilmente un contributo finanziario dal marito.
L'argomento secondo cui la disunione sarebbe imputabile al marito a causa delle sue incomprensioni sulla gestione dei figli è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Non porta a diversa conclusione il fatto che non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi __________. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2).
La ricorrente afferma che ella e suo marito si renderebbero reciprocamente visita e il 1° giugno 2006 __________ ha dichiarato di non escludere una riconciliazione con la moglie (doc. B). D'altra parte, però, la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non ancora ben definito. Tanto più che è da diverso tempo che il marito afferma di voler tornare a vivere insieme alla consorte, senza però darvi seguito (scritto 6 ottobre 2005 di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________).
Certo, l'insorgente ha notificato immediatamente all'Ufficio regionale degli stranieri la sua separazione di fatto dal marito, come peraltro le imponeva le legge (v. domanda di rinnovo del permesso di dimora del 14 luglio 2005). Tuttavia, contrariamente a quanto ella assume, la separazione con due domicili separati non è protetta dall'art. 7 LDDS se vi sono concreti indizi tali da ritenere, come ricordato dianzi, che i coniugi non sono più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangono uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3.2. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.
Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato dal Governo, la posizione della ricorrente non può essere tutelata sul piano giuridico.
4. 4.1. RI 1 risiede da meno di quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata, è cresciuta, risiedeva e lavorava come maestra, segretaria e venditrice prima di giungere in Svizzera all'età di 43 anni (v. ricorso ad 2 pag. 2; curriculum vitae 23 febbraio 2002). In Svizzera l'insorgente ha potuto perfezionarsi quale aiuto educatrice sociale presso __________, istituto che applica la pedagogia curativa antroposofica e si occupa di bambini bisognosi di cure speciali, e ha frequentato in tale ambito dei corsi a __________ (doc. C, F e G). Ella potrà quindi far capo anche a questa esperienza lavorativa, al momento di intraprendere un'attività lucrativa nel suo paese d'origine. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone insormontabili problemi di riadattamento, nemmeno dal profilo professionale. Bisogna peraltro rilevare che la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito, come non possono esserlo le dichiarazioni a suo favore di colleghi e del datore di lavoro. Il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole (doc. H: dichiarazione 2.6.2006 del municipio di __________).
Visto quanto precede, l'insorgenteRI 1non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con il marito.
4.2. Per quanto concerne i permessi di soggiorno di __________ (1989) e __________ (1991), essi dipendono dal destino di quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e figli. Non è inoltre dato a vedere come __________, che segue un apprendistato come elettronico multimediale, e __________, che frequenta la scuola media, non possano riadattarsi alla realtà del loro paese d'origine, dove vivevano prima di giungere in Svizzera quattro anni fa e dove si recano per trascorrere le vacanze. Si può pertanto ritenere che essi, tornando a vivere in Brasile dove hanno trascorso la loro infanzia, non si troveranno confrontati con insormontabili difficoltà di adattamento.
5. Infine, a torto la ricorrente invoca la parità di trattamento con diversi e imprecisati casi, ove il dipartimento avrebbe rinnovato il permesso di dimora a cittadini stranieri che si erano separati solo di fatto dal coniuge elvetico. Giova ricordare che il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.). Ora, i casi invocati dall'insorgente, oltre a non essere stati concretamente definiti, non permetterebbero di giungere a conclusioni a lei più favorevoli in quanto non è dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità non intende abbandonare.
6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, non rinnovando il permesso di soggiorno all'interessata e, di riflesso, ai figli __________.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario