|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina, impedito; |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 giugno 2006 di
|
|
RI 1, ,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 2364), che annulla la licenza edilizia 13 febbraio 2006, rilasciata dal municipio di CO 2 agli insorgenti per trasformare una loggia aperta in un locale abitabile (part. 1867); |
viste le risposte:
- 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;
- 19 giugno 2006 del municipio di CO 2;
- 23 giugno 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti sono comproprietari di una casa a schiera (part. 1867), situata a M__________ in località B__________. L'edificio, strutturato su due piani, è collegato ad una casa gemella, di proprietà dei resistenti, per il tramite di un corpo, leggermente più basso, largo circa 3 m e pure suddiviso su due livelli. Il porticato a pianterreno inferiore è adibito ad autorimessa, il livello superiore è invece costituito da una loggia aperta sui due lati, compresa tra le facciate contrapposte delle due case.
Il 7 dicembre 2005 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di chiudere la loggia, trasformandola in un locale adibito a studio, accessibile dal primo piano della loro abitazione.
Alla domanda si sono opposti i resistenti, obiettando che l'intervento esigeva il loro consenso e con altri argomenti che hanno poi ripreso e sviluppato davanti alle autorità di ricorso.
Con decisione 13 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 16 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che con la trasformazione della loggia, l'autorimessa avrebbe perso la qualifica di costruzione accessoria. Il cambiamento di destinazione del vano richiederebbe pertanto il rispetto delle distanze da confine ed il consenso dei vicini.
C. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia ripristinata.
I ricorrenti negano in sostanza che il corpo di collegamento fra i due edifici sia una costruzione accessoria. Pongono in particolare in risalto che la trasformazione lascerebbe sostanzialmente immutate le volumetrie della costruzione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, sostenendo che la chiusura della loggia sarebbe da configurare alla stregua di una nuova costruzione in contiguità, soggetta, in quanto tale, al consenso dei vicini.
Il municipio sollecita invece l'accoglimento dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, titolari della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie permettono di prescindere da una visita in luogo, insuscettibile di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 9.2.1 cpv. 1 e 2 NAPR di M__________ l'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa a condizione che le norme di zona non la vietino e che il confinante vi acconsenta, impegnandosi a costruire a sua volta in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.
2.2. Il corpo edilizio costituito dalla loggia aperta che i ricorrenti intendono chiudere e dal sottostante porticato adibito ad autorimessa configura a tutti gli effetti una costruzione principale esistente in contiguità con lo stabile dei resistenti. Manifestamente a torto ravvisa il Consiglio di Stato in questo corpo di collegamento fra i due immobili una costruzione accessoria. Superando abbondantemente l'altezza massima di 3.00 m, prescritta dall'art. 8.6 NAPR, il manufatto, alto poco meno di 6 m, non può in nessun caso essere considerato come una costruzione accessoria.
Ferma questa premessa, la prevista chiusura delle aperture laterali del loggiato non soggiace ad alcun consenso dei vicini. Il corpo di congiunzione è già ora edificato in contiguità con lo stabile dei resistenti, mentre la chiusura del loggiato non modifica minimamente le volumetrie e l'assetto delle distanze. Il fatto che il loggiato, verso l'edificio dei resistenti, non preveda alcun muro di attesa è del tutto irrilevante dal profilo del diritto pubblico. Se la circostanza sia di rilievo dal profilo del diritto privato è questione che sfugge al giudizio dell'autorità amministrativa e che non giustifica nemmeno una sospensione della decisione sulla domanda di costruzione.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato, palesemente insostenibile, e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8.6, 9.2.1 NAPR di M__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 2364) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 13 febbraio 2006 è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.- è posta a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 1'600.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
|
3. Intimazione a: |
; . |
|
terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario