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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 9 giugno 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che respinge la domanda 31maggio/2 giugno 2006 di scarcerazione del ricorrente in materia di misure coercitive; |
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che RI 1 (1985), sedicente cittadino della Sierra Leone e sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, ha depositato il 30 luglio 2002 una domanda d'asilo in Svizzera;
che con decisione 19 marzo 2003, confermata su ricorso l'8 giugno 2004 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la richiesta;
che allo stesso è pertanto ordinato di lasciare il territorio elvetico, invano;
che ritenuto come RI 1 continuasse a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione, con decisione 2 maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di tre mesi sulla base dell'art. 13b LDDS;
che il provvedimento è stato convalidato il giorno successivo dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (in seguito: GIAR), mediante decisione in seguito cresciuta in giudicato;
che il 31 maggio/2 giugno 2006 RI 1 ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di essere immediatamente scarcerato;
che egli ha fondato la richiesta su una sentenza del 29 maggio 2006 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che il GIAR non può essere considerato quale autorità giudiziaria competente in materia di misure coercitive e ha annullato la decisione di conferma della carcerazione di un cittadino della Guinea;
che il 6 giugno 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta, rilevando in sostanza che il Tribunale cantonale amministrativo si era limitato ad annullare la decisione del GIAR senza decretarne la nullità;
che, secondo l'autorità dipartimentale, tale sentenza non inficiava pertanto le decisioni antecedenti in quanto valeva solo per quel caso specifico e i suoi effetti non potevano essere estesi ad altri casi analoghi di carcerazione in materia di misure coercitive;
che contro quest'ultima pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, sia in via supercautelare che in via principale, di essere immediatamente scarcerato e di accertare l'illegalità della sua detenzione;
che, in estrema sintesi, il ricorrente sostiene che doveva essere immediatamente liberato sulla base della menzionata sentenza di questo tribunale del 29 maggio 2006 e che non avendolo fatto, il dipartimento avrebbe pure commesso un diniego di giustizia;
che egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
che il tribunale non ha ordinato uno scambio degli allegati scritti;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);
che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni di non procedere alla scarcerazione del qui ricorrente;
che nessuna disposizione di legge attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro le decisioni del dipartimento fondate sulla legge federale in materia di misure coercitive;
che, in materia di domande di scarcerazione, questo tribunale è infatti unicamente competente a statuire sui gravami inoltrati contro le decisioni rese su ricorso dal GIAR (art. 4 e 32 cpv. 2 LALMC);
che non porta a diversa conclusione il fatto che, con sentenza 29 maggio 2006, il Tribunale cantonale amministrativo abbia stabilito che il GIAR non può essere considerato un'autorità giudiziaria competente in materia di misure coercitive per il fatto che non soddisfa pienamente i requisiti di indipendenza e imparzialità sanciti dall'art. 5 n. 4 CEDU (STA 29.5.2006, n. 52.2006.159, in re B.);
che, in effetti, tale circostanza da sola non permette di derogare all'ordinamento delle competenze previsto attualmente dalla legge;
che, anche se si ammettesse la competenza di questo tribunale in ossequio all'art. 6 CEDU, il ricorso andrebbe comunque respinto, poiché la decisione del GIAR, non viziata da nullità assoluta, non è stata tempestivamente impugnata;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla vertenza e non merita ulteriore disamina;
che, visto l'esito del gravame, la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta (art. 14 Lag);
che la tassa di giudizio, commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico del ricorrente;
che la domanda supercautelare è evasa con il merito.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 28, 48, 60 PAmm; 31 e 32 LALMC; la Lag;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono poste a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; per conoscenza. |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario