Incarto n.
52.2006.1

 

Lugano

20 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6022) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente contro la risoluzione 20 luglio 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato il permesso edilizio per la realizzazione di un nuovo muro di pietra sul fondo n. 169 RF di __________, fuori della zona edificabile;

 

 

viste le risposte:

-    18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

-    18 gennaio 2006 del CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   __________ è proprietaria del fondo edificato n. 169 RFD di __________ (4'978 mq) situato in località Roncaccio a cavallo della zona edificabile R2 e di quella agricola.

L'11 marzo 2005 il marito RI 1 ha presentato una domanda di costruzione in sanatoria per la realizzazione di un muro in pietre in luogo di quello vecchio, demolito contestualmente ad alcuni interventi di trasformazione all'interno della casa d'abitazione sub. A (realizzazione di una nuova camera e di un locale per la posa di un serbatoio nafta).

Preso atto dell'avviso negativo formulato dal Dipartimento del territorio, con risoluzione 20 luglio 2005 il CO 1 ha negato al ricorrente il permesso richiesto.

 

 

B.     Con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dall'insorgente contro la suddetta determinazione municipale. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse essere autorizzato, non essendo conforme alla zona agricola (art. 16a LPT), né ad ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT) e non potendo neppure beneficiare della tutela delle situazioni acquisite (art. 24c LPT).

 

 

                                  C.   Contro questo giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         Dal profilo formale, il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il Governo cantonale avrebbe negato l'instabilità del vecchio muro senza esperire un sopralluogo. Nel merito, egli sostiene che il nuovo muro sarebbe conforme alla zona agricola, perché eretto a sostegno del sedime agricolo sovrastante la casa di abitazione. Il manufatto non si porrebbe inoltre in contrasto con gli interessi dell'agricoltura siccome posto nelle immediate vicinanze della casa d'abitazione e collocato in una zona con scarsa idoneità agricola, ritenuta la forte pendenza del suolo oltretutto ricoperto in prevalenza di piante. Sussidiariamente, egli afferma che il manufatto sarebbe ad ubicazione vincolata in quanto necessario ad assicurare la stabilità del terreno. Beneficerebbe in ogni caso della tutela delle situazioni acquisite, poiché il vecchio muro è stato realizzato prima del 1972, precisamente prima del 1953, anno in cui il padre dell'insorgente aveva acquistato il fondo in questione.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di Carabbietta, senza formulare osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.

                                         Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti e dalla documentazione fotografica. Come verrà illustrato nel seguito, il sopralluogo invocato dal ricorrente non appare idoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Va dunque disattesa in limine la censura ricorsuale secondo cui il Consiglio di Stato, rinunciando all'esperimento di un sopralluogo, avrebbe violato il diritto del ricorrente di essere sentito.

 

 

2.2.1. Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura oppure che servono all’ampliamento interno di un’azienda agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A determinate condizioni, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all’immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva (cpv. 3). Oltre al requisito della necessità, il rilascio del permesso presuppone, tra l’altro, che all’intervento edilizio non si oppongano interessi preponderanti (art. 34 cpv. 4 OPT).

 

                                         2.2. In concreto, la realizzazione del controverso muro di sostegno non è oggettivamente necessaria ad alcuna utilizzazione agricola, peraltro neppure praticata sul fondo in questione. Il fatto che esso sostenga il sedime sovrastante non è certo sufficiente a riconoscerne la compatibilità con la zona agricola.

                                         Il ricorrente sembra contestare l'idoneità agricola del fondo, evidenziandone la forte inclinazione e la presenza di numerose piante. Tale censura è del tutto opinabile (numerosi tipi di coltivazione, in particolare quello della vigna, privilegiano i pendii). È in ogni caso intempestiva, poiché andava semmai sollevata nell'ambito dell'approvazione del PR di Carabbietta, che ha parzialmente assegnato il mapp. 169 alla zona agricola.

                                         Nemmeno i requisiti posti dalle fattispecie previste dall’art. 34 cpv. 2 e 3 OPT sono evidentemente adempiuti, senza che sia necessario esaminarli dettagliatamente.

                                         Ritenuto che il controverso manufatto non è conforme alla zona agricola, un permesso edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.

 

 

                                   3.   3.1. In deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, n. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). L'intervento edilizio deve in particolare essere adeguato alle esigenze che esso deve soddisfare (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 575). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4/a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile.

 

                                         3.2. In concreto, il muro di pietre non esige alcuna ubicazione fuori della zona edificabile. Esso non è strettamente necessario a contenere il sedime sovrastante, che potrebbe essere sistemato alternativamente, ad esempio a gradoni, e stabilizzato con un'adeguata vegetazione di copertura. Il ricorrente rileva che l'opera si sarebbe resa necessaria a seguito della creazione di una nuova camera e di un locale serbatoio nafta all'interno dell'edificio esistente. L'intervento non appare dunque motivato da alcuna ragione oggettiva, ma piuttosto dalle esigenze personali dei proprietari. Come più sopra osservato, questi motivi di comodo non sono però sufficienti a vincolare il controverso manufatto al fondo in questione.

L'autorizzazione non può dunque essere accordata nemmeno in base all'art. 24 LPT.

 

 

                                   4.   4.1. Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, invocato dal ricorrente, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. La norma, precisa l’art. 41 OPT, è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona.

                                         Riallacciandosi all’ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv. 2 LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la destinazione, di ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva alla loro edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona. Di regola, tale evento va ricondotto all’entrata in vigore della prima legge federale sulla protezione delle acque contro l’inquinamento (LIA, 1° luglio 1972; RU 1972 I 950), che per la prima volta ha separato la zona edificabile da quella non edificabile (DTF 129 II 398, consid. 4.2.1.; Peter Karlen, Die Ausnah-mebewilligung nach Art. 24 - 24d RPG, in ZBl 2001, pag. 296; UST, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Commenti relativi all’OPT e raccomandazioni per l’attuazione, ad art. 24c LPT, n. 2.1).

                                         Gli interventi sono ammessi, nella misura in cui l'identità dell'edificio o impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali (art. 42 cpv. 1 OPT). Il quesito di sapere se l’identità dell’edificio o dell’impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT). Va in ogni caso risolto negativamente se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata per più del 30 per cento (art. 42 cpv. 3 lett. a OPT), rispettivamente la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro o fuori del volume esistente dell’edificio è ampliata in totale per più di 100 mq (lett. b).

Giusta l'art. 42 cpv. 4 OPT un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. Ove risulta indicato dal profilo oggettivo il manufatto sostitutivo può divergere in misura minima da quello preesistente.

 

                                         4.2. In concreto, il controverso muro consta di due lati pressoché ortogonali lunghi 3, rispettivamente 6 metri e delimita lo spiazzo ricavato sul retro della casa d'abitazione mediante l'asporto di circa 40 mc di terreno. Il lato maggiore del nuovo manufatto sorge ad una distanza di circa tre metri rispetto al vecchio muro di sostegno, che correva a sua volta ad una distanza di due metri dall'edificio. Per ammissione dello stesso ricorrente, l'intervento è stato eseguito, tra l'altro, poiché il muro preesistente non garantiva più la sufficiente sicurezza e stabilità. Non era dunque più utilizzabile secondo la sua destinazione, ovvero quella di sorreggere il terreno in declivio. Già per questo motivo non può perciò beneficiare della tutela delle situazioni acquisite. Lasciando irreparabilmente deperire un immobile, il proprietario rinuncia infatti implicitamente a prevalersi della tutela dell'uso e del possesso di un valore legittimamente costituito (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3; UST, op. cit., p. 47; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone, N. 257).

                                         Il nuovo muro non soddisfa comunque neppure gli ulteriori requisiti posti dalla legislazione federale. Dal profilo qualitativo, la sua identità è sostanzialmente diversa da quella del manufatto preesistente, considerato oltretutto che l'intervento ha comportato uno scavo di notevoli dimensioni, senz'altro suscettibile di modificare la morfologia dei dintorni. Ritenuto che la superficie utilizzata dal nuovo muro in modo non conforme alla destinazione della zona agricola à ampliata all'incirca del 50 per cento, l'intervento non rispetta nemmeno i requisiti quantitativi posti dall'art. 42 cpv. 3 LPT. Infine, la nuova ubicazione non appare giustificata da alcun motivo oggettivo, ma piuttosto da esigenze personali del proprietario, irrilevanti ai fini del giudizio.

                                         Considerato che non conserva l'identità di quello preesistente e che la nuova ubicazione non è giustificata dal profilo oggettivo, il nuovo manufatto non può essere autorizzato neppure in base all'art. 24c LPT.

 

 

5.   In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24 c LPT; 41, 42 OPT; 21 LE; 2, 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

;

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario