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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
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statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2924), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 25 aprile 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, le ha revocato l’autorizzazione a gestire la __________ di __________ ed ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico; |
viste le risposte:
- 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato;
- 26 luglio 2006 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 3 ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI) ha rilasciato alla RI 1 l’autorizzazione a gestire __________ __________ per il tramite del gerente __________, titolare di un certificato di capacità tipo I;
che la RI 1 ha indicato che il gerente avrebbe percepito uno stipendio di fr. 3'800.- al mese;
che alla fine di marzo di quest’anno l’autorità cantonale ha accertato che il gerente, beneficiario di indennità per disoccupazione, era presente nell’esercizio pubblico soltanto per alcune ore al giorno per uno stipendio mensile di fr. 850.-;
che, interrogato, il gerente ha più o meno ammesso che lo stipendio di fr. 3'800.- al mese sarebbe stato indicato allo scopo di creare le premesse per il conseguimento dell’autorizzazione a gestire;
che con decisione 25 aprile 2006 la SPI ha revocato l’autorizza-zione in oggetto, siccome rilasciata sulla base di indicazioni false;
che contro la predetta decisione la RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui illustrare;
che, nelle more del procedimento di ricorso,
il 6 giugno 2006 la
SPI ha rilasciato alla ricorrente una nuova autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico, per il tramite di un nuovo gerente __________ __________;
che il 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 con cui la SPI le aveva revocato l’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico ed ordinato la chiusura del locale;
che contro il predetto giudizio la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annulla-mento per motivi che non occorre qui riassumere;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla SPI;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;
che la RI 1, personalmente e direttamente toccata dal giudizio censurato, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la nuova autorizzazione a gestire, rilasciata senza condizioni dalla SPI alla RI 1 mentre era pendente il ricorso inoltrato dalla stessa davanti al Consiglio di Stato, ha evidentemente reso priva d'oggetto la medesima impugnativa;
che già per questo motivo l'impugnativa va accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformandolo nel senso che il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 della SPI è diventato privo d'oggetto;
che dato l'esito non si preleva tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato limitatamente a questa istanza, essendo verosimile che la gerenza di __________ fosse sin dall'inizio sostanzialmente fittizia e che il ricorso non sarebbe stato accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 69, 71 LEsPubb; 26c LOG; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2924) è annullata e riformata nel senso che;
1.2. il ricorso 8 maggio 2006 inoltrato RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 della SPI è stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
; ;
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo