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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 luglio 2006 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 14 giugno 2006 (n. 2916) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso presentato dal comune ricorrente contro la risoluzione 20 febbraio 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni ha determinato il contributo di livellamento 2005 in suo favore, risolvendone una decurtazione a titolo di ripresa di fr. 60'877.-; |
viste le risposte:
- 2 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
- 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo antefatti che non occorre qui rievocare, con risoluzione 20 febbraio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha ammesso il RI 1 al beneficio del contributo di livellamento (CL) per l'esercizio 2005. Valutati i differenti parametri previsti dalla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI; RS 2.1.2.3.), l'autorità cantonale ha fissato il CL lordo in fr. 601'606.–, deducendo tuttavia da questo importo fr. 60'877.- a titolo di ripresa (cfr. art. 5 cpv. 2 LPI e 14 RLPI). Il dipartimento ha in sostanza ritenuto inattendibile il risultato d'esercizio (fr. 291'969.-) dichiarato dal comune nel consuntivo 2004, siccome riconducibile ad una sopravvalutazione degli ammortamenti (fr. 1'480'110.- anziché fr. 745'250.-), rispettivamente ad una sottovalutazione del gettito delle persone fisiche (GPF) 2003 (fr. 3'913'000.- anziché 4'064'984.-). Ha pertanto rettificato il risultato d'esercizio in fr. 594'875.-. Ritenuto che tale importo superava il 10% del gettito dell'imposta cantonale (GIC) 2003 (fr. 5'339'981.-), il dipartimento ha quindi determinato la ripresa, deducendo dal risultato d'esercizio rettificato fr. 533'998.-, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LPI.
B. Con giudizio 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale.
A fronte di una sostanza ammortizzabile di fr. 7'452'497.- nel 2004, l'Esecutivo cantonale ha anzitutto confermato che secondo l'art. 5 cpv. 2 frase 2 LPI l'ammortamento riconosciuto non poteva superare il 10% del suddetto importo (fr. 745'250.-).
Ritenuto che nell'ambito dell'accertamento del GIC 2003 del RI 1 la Sezione degli enti locali aveva stimato che il gettito cantonale delle persone fisiche 2003 (GCPF) fosse di fr. 4'516'649.- (allegato C, agli atti) e che il moltiplicatore d'imposta 2004 del ricorrente fosse del 90%, il Governo ha concluso che il GPF 2004 (fr. 3'913'000.-) fosse sottovalutato ed andasse quindi rettificato d'ufficio in fr. 4'064'984.- (90% del GCPF). Ammettere senza correttivo la stima fiscale del ricorrente, avrebbe significato permettergli di sottovalutare artatamente il GPF, in modo da evitare di esporsi ad una ripresa del CL 2005 ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPI.
C. Contro il suddetto giudizio governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato, nella misura in cui conferma la ripresa del CL 2005 risolta dal Dipartimento delle istituzioni.
Il soccombente ammette la rettifica d'ufficio degli ammortamenti, contesta tuttavia quella del GPF 2004, che sarebbe a suo dire ingiustificata: se il GPF 2004 sarà effettivamente superiore a quello stimato nel consuntivo 2004, esso verrà registrato come sopravvenienza nel consuntivo 2005. Sostiene inoltre che per evitare un doppio conteggio, le precedenti istanze avrebbero dovuto in ogni caso defalcare dal consuntivo 2004 la sopravvenienza fiscale di fr. 184'947.25 (consuntivo 2004 posizione 400.20).
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il Dipartimento delle istituzioni, rinviando alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 19 LPI), la legittimazione attiva del comune ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. La legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intende garantire a tutti i comuni ticinesi dotati di una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI).
Il legislatore ha previsto allo scopo diversi strumenti di perequazione finanziaria ed in particolare il prelievo di un CL della potenzialità fiscale (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 ss LPI). Al comune con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo pari al 20% della differenza tra le sue risorse pro-capite e la media cantonale, ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il CL è finanziato dai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4 cpv. 2 LPI). Il suddetto gettito viene calcolato sulla media degli ultimi cinque anni (art. 4 cpv. 3 LPI), ritenuto che si considerano i valori di due anni prima fino a sei anni prima dell'anno per il quale è calcolato il CL (art. 8 cpv. 2 RLPI).
Il CL è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in base alla scala prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPI. Il Consiglio di Stato effettua però una ripresa del CL accertato secondo i criteri appena illustrati, nella misura in cui l'avanzo d'esercizio dell'anno precedente dovesse eccedere il 10% del GIC (cfr. art. 1 RLPI), ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000.–. L'ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile (art. 5 cpv. 2 LPI). L'art. 14 RLPI specifica che per determinare correttamente la ripresa del CL, la Sezione enti locali, in collaborazione con i comuni interessati, verifica il risultato d'esercizio prendendo in considerazione: la valutazione del gettito d'imposta (lett. a), gli ammortamenti contabilizzati (lett. b), l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo di contributi di miglioria (lett. c), le eventuali uscite contabilizzate come spese di gestione corrente (lett. d), l’ammontare del capitale proprio, riprendendo il 25% dell’eccedenza rispetto al massimo stabilito dall’art. 169 cpv. 2 LOC (lett. e) e, infine, le altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente (lett. f).
La valutazione del gettito d'imposta di un determinato anno può essere soltanto stimata nel consuntivo, ritenuto che il cantone avvia l'accertamento fiscale soltanto nell'anno successivo (sulle tecniche contabili per ovviare a tale differimento cfr. Mario Ferrari/Angelo Rossi, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, p. 226 ss).
3. In concreto, il RI 1 riconosce la correttezza del calcolo del CL lordo 2005. Ne contesta tuttavia la ripresa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPI, perché la rettifica dell'avanzo d'esercizio 2004 operata d'ufficio dal Dipartimento delle istituzioni e confermata dal Consiglio di Stato sarebbe ingiustificata e sprovvista di una base legale: se il GPF 2004 accertato a posteriori sarà effettivamente superiore a quello stimato dal comune nel consuntivo 2004, sarà sufficiente registrare il maggior importo quale sopravvenienza nel consuntivo 2005. Tale sopravvenienza concorrerà infatti ad aumentare i ricavi dell'anno successivo. La tesi è infondata, poiché l'art. 14 RLPI consente espressamente all'autorità cantonale di verificare il risultato d'esercizio di un determinato anno per calcolare correttamente la ripresa. Cade dunque nel vuoto anche la censura ricorsuale secondo cui la rettifica in questione sarebbe sprovvista di una base legale.
Il comune sostiene inoltre che per evitare un doppio conteggio, il dipartimento avrebbe in ogni caso dovuto defalcare dal consuntivo 2004 le sopravvenienze fiscali 2004, ovvero le maggiori entrate fiscali accertate (o incassate) nel 2004, ma riferite all'anno precedente (fr. 184'947.25). Nemmeno questa tesi può essere accreditata. Il dipartimento non ha infatti risolto alcuna ripresa del CL 2004, aumentando d'ufficio la stima del gettito fiscale 2003, tanto meno in misura pari al maggior gettito fiscale successivamente accertato nel 2004.
A scanso di equivoci e pro futuro si osserva però che se il comune confermerà anche solo parzialmente la controversa stima cantonale del GPF 2004 (fr. 4'064'984.-), il relativo maggior ricavo fiscale (∆GPF 2004) dovrà essere registrato come sopravvenienza nel consuntivo 2005. Nell'ambito della valutazione del gettito d'imposta per determinare un'eventuale ripresa del CL 2006, il dipartimento dovrà perciò defalcare ∆GPF 2004 dai ricavi 2006. In caso contrario, tale importo verrebbe effettivamente conteggiato due volte.
4.In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere respinto, confermando il giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del comune di Sementina secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 8, 19 LPI; 1, 14 RLPI; 18, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di Sementina.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario