Incarto n.
52.2006.224

 

Lugano

19 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

assistito dal

segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 luglio 2006 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 giugno 2006 dell'CO 2 che delibera alla ditta CO 1 le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________;

 

 

viste le risposte:

-    14 luglio 2006 della ditta CO 1;

-    14 luglio 2006 dell'CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che nella primavera di quest'anno l'CO 2 ha invitato alcune ditte del ramo a presentare un'offerta per le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________;

 

che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:

– prezzo                    70%

– referenze                20%

– apprendisti            10%

 

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte fra cui quella della ricorrente RI 1 (fr. 39'079.00) e quella della ditta CO 1 (fr. 34'389.00);

 

che, previa valutazione, il committente ha aggiudicato le opere messe a concorso alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 35'162.40, risultata prima in graduatoria con 91 punti;

 

che contro la predetta decisione la RI 1, classificatasi al terzo posto con 87 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta a cui è stato deliberato il lavoro non rispetta i requisiti della LCPubb (del 20 febbraio 2001) art. 22/22a/22b e che avrebbe dovuto essere espulsa direttamente vedi art. 25a;

 

che il ricorso è avversato dalla ditta CO 1 e dall'Ufficio patriziale, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 36 cpv. 1 LCPubb) sono certe; l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;

 

che, non essendo ravvisabili nella fattispecie questioni di fatto controverse e non chiedendo l'insorgente l'assunzione di particolari prove, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) ;

che, non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG);

 

che, giusta l'art. 22 LCPubb, il committente può chiedere all'of-ferente di comprovare le sue capacità tecniche mediante documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa (lett. a) oppure attraverso una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b);

 

che per l'art. 25 lett. a LCPubb, richiamato dall'insorgente, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che non adempiono ai criteri di idoneità;

 

che il capitolato d'appalto non fissava alcun requisito d'idoneità; in particolare, non chiedeva ai concorrenti di documentare le loro capacità tecniche o di presentare una dichiarazione riguardante le sue capacità in personale e mezzi tecnici;

 

che non possono dunque essere accolte le censure sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 22 lett. a e b LCPubb ed in generale all'idoneità della ditta CO 1;

 

che il ricorso va dunque senz'altro respinto;

 

che la tassa di giustizia, commisurata con benevolenza in considerazione della scarsa dimestichezza che l'insorgente dimostra di avere con il diritto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario